Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Santa Maria la Fossa il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Santa Maria La Fossa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, e, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, di COGNOME NOME, che
chiede l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 13 settembre 2023 ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ciascuno, alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 336, secondo comma, cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991, commesso in Santa Maria la Fossa nell’aprile del 2010.
1.1. Secondo l’accusa, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in concorso tra loro, avvalendosi della forza intimidatrice imposta sul territorio dal RAGIONE_SOCIALEio camorristico denominato “RAGIONE_SOCIALE“, ed al fine di avvantaggiare detta compagine, con violenza e minaccia, costringeva no NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente, Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Santa Maria la Fossa, a far recedere l’RAGIONE_SOCIALE comunale dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La Corte di appello, nel confutare le censure dedotte in quella sede, ha rilevato come entrambe le persone offese avessero percepito il tenore minatorio delle frasi loro rivolte dai ricorrenti, anche per interposta persona, funzionali a recesso dell’RAGIONE_SOCIALE comunale dalla RAGIONE_SOCIALE, la cui adesione si era resa necessaria proprio per impedire ai “RAGIONE_SOCIALE“, di influenzare illecitamente detta amministrazione tanto da averne causato, in più occasioni, il commissariamento. I Giudici di merito hanno, inoltre, valorizzato le modalità dell’azione, il linguaggio utilizzato in occasione della richiesta di recarsi a RAGIONE_SOCIALE quale zona conosciuta per vicissitudini legate alla criminalità organizzata, e l’implicito riferimento al “RAGIONE_SOCIALE“, quale concreta esplicazione del metodo mafioso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, per il tramite dei rispettivi difensori, avverso la citata sentenza.
NOME COGNOME formula complessivamente tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La difesa osserva come non sussistano prove che il COGNOME avesse avvicinato il COGNOME al fine di far recedere l’RAGIONE_SOCIALE comunale dalla RAGIONE_SOCIALE, avendo accennato nel corso della conversazione all’«andamento dei lavori», aspetto non idoneo a far emergere la tipologia di condotta illecita cui era finalizzata la richiesta; la stessa, invero, poteva spaziare dall’accordo con l’assessore per realizzare una turbativa d’asta sino alla semplice richiesta di notizie in ordine alla futura programmazione di lavori da parte dell’RAGIONE_SOCIALE comunale attinenti all’attività di falegname svolta dal ricorrente.
Nonostante sia stata ipotizzata a carico del COGNOME e del COGNOME una condotta concorsuale, nessun elemento porta a ritenere che vi fosse stato un previo accordo tra i due.
Sono inesistenti, inoltre, i requisiti della minaccia e della violenza ex art. 336 cod. pen., visto che non depone in tal senso il mero riferimento al “RAGIONE_SOCIALE“, in assenza di indicazione dell’identità dell’interlocutore – se del caso – da incontrare.
Il NOME ha smentito di aver ravvisato carattere minatorio nelle frasi pronunciate tanto che il Comune di Santa Maria la Fossa non ha mai receduto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Si osserva come il COGNOME non abbia mai riferito di possibili collegamenti di COGNOME con la criminalità di matrice camorristica, nonostante la sua certa conoscenza, quale amministratore di quel Comune per venti anni, della realtà locale in cui espleta le funzioni.
L’assenza di riferimenti alla terminologia tipica di determinati ambienti camorristici (come, per esempio, il riferimento ai detenuti), di precedenti penali e di una minaccia in senso proprio costituiscono elementi che escludono la sussistenza del delitto contestato.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’aggravate di cui all’art. 7, I. n. 203 1991.
Nonostante la citata aggravante imponesse di accertare che i tratti esteriori del comportamento criminoso fossero evocativi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, la decisione si è limitata ad effettuare un generico cenno all’avvalimento della condizione di assoggettamento tipica dell’associazione camorristica al fine di agevolare il “RAGIONE_SOCIALE“.
3.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto al concreto aumento operato sulla pena base ex art. 7, I. n. 203 del 1991.
NOME COGNOME formula tre motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione dell’art. 7, I. n. 203 del 1991; contraddittorietà, illogicità e apparenza della motivazione.
Il ricorrente esclude che quanto riferito dal COGNOME al COGNOME costituisse al contempo minaccia e utilizzo del metodo mafioso, non essendo tale il rappresentato malcontento degli “RAGIONE_SOCIALE” e l’invito a recarsi da costoro, secondo l’affermazione ricostruita in base alle sole dichiarazioni del Sindaco, NOME COGNOME. Si osserva, inoltre, che sia stato suo fratello ad avere contatti diretti con il Sindaco e di essere~ persona incensurata, mai citata dai collaboratori di giustizia e distante da ambienti criminali.
Poiché il Comune di Santa Maria la Fossa non ha mai inteso recedere dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il riferimento alla persona di NOME e l’invito a recarsi a Casa! di Principe indirizzato al Sindaco nel corso del colloquio non era idoneo a palesare quella forza intimidatrice idonea ad imporre uno stato di assoggettamento ed omertà.
Non sussiste infine alcuna prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli ebbe a pronunciare quelle espressioni, che le stesse si riferissero al “RAGIONE_SOCIALE” e che possedessero, nelle loro concrete modalità di estrinsecazione, una portata intimidatoria; né risulta adeguata la motivazione resa sul punto dalla decisione impugnata che fa riferimento all’avvalimento “della condizioni di assoggettamento tipica dell’associazione camorristica ed al fine di agevolare il RAGIONE_SOCIALE“.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all’escluso riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base del solo titolo di reato.
4.3. Con il terzo motivo deduce analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non conforme all’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili sotto plurimi profili.
Linearità espositiva impone di trattare cumulativamente la parte comune dei ricorsi (primo e secondo motivo di COGNOME e primo motivo di COGNOME), lì dove mettono in dubbio che le espressioni utilizzate rispettivamente nei confronti del Sindaco e dell’Assessore del Comune di Santa Maria di Fossa integrerebbero minacce e che le stesse, per le concrete modalità attraverso cui erano portate all’attenzione di soggetti di vertice della citata RAGIONE_SOCIALE, configurino l’ipotesi dell’avvalimento del metodo mafioso ex art. 7, I. n. 203 del 1991, oggi ricompreso nell’art. 416-bis.1 cod. pen.
2.1. Vale ricordare che la vicenda in esame (per come analiticamente compendiata dalle pagg. 29 e seguenti dal Tribunale, espressamente richiamate dalla Corte di appello) trae origine dalle confidenze effettuate al Comandante della RAGIONE_SOCIALE Carabinieri di Grazzanise, da NOME COGNOME, Sindaco del Comune di Santa Maria di Fossa, e NOME COGNOME, assessore ai lavori pubblici della medesima RAGIONE_SOCIALE, che riferivano di essere stati minacciati da COGNOME e COGNOME.
NOME COGNOME, in particolare, riferiva di essere stato avvicinato da NOME COGNOME, già addetto all’Ufficio tecnico comunale, poi trasferito ad altro settore, che rappresentava il malcontento degli “RAGIONE_SOCIALE” per la scelta operata dall’amministrazione di aderire alla RAGIONE_SOCIALE, invitandolo a seguirlo per andare da tale NOME (testualmente riferiva: “tu sai qua chi comanda, noi dobbiamo andare a RAGIONE_SOCIALE, dobbiamo andare da NOME“), identificato in NOME COGNOME, personaggio noto quale referente del RAGIONE_SOCIALE sul territorio; confrontatosi con
l’Assessore NOME COGNOME / il Sindaco scopriva che costui aveva subito una minaccia di analogo tenore da NOME COGNOME, marito di una dipendente comunale, il quale rappresentava al NOME di dover andare a parlare con “RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE“.
Poiché alle confidenze non seguiva alcuna denuncia che, invero, veniva esclusa a causa di palesati timori di gravi ritorsioni personali e familiari, il COGNOME e il COGNOME venivano sottoposti ad intercettazione ambientale all’interno della RAGIONE_SOCIALE dei Carabinieri ove erano stati convocati. Il contenuto delle dichiarazioni captate, unitamente alle ragioni della ritrosia a denunciare l’accaduto, veniva confermato in sede dibattimentale, allorché – escussi in merito – rappresentavano i forti timori percepiti dal sentire quelle frasi che evocavano, neppure tanto velatamente, l’influenza del “RAGIONE_SOCIALE” sugli appalti dell’RAGIONE_SOCIALE comunale. Emergeva infatti che, proprio a causa della scelta di aderire alla RAGIONE_SOCIALE, la gestione degli appalti comunali con soglia superiore a euro 250.000 veniva dismessa in favore della citata articolazione amministrativa, con la conseguente impossibilità per il RAGIONE_SOCIALEio criminale di esercitare l’illecita influenz sulla procedura in questione, venendo così meno la causa dei plurimi commissariamenti occorsi negli anni precedenti.
2.2. Ciò premesso, manifestamente infondati e declinati in fatto risultano i motivi che tentano di disarticolare la ricostruzione degli eventi minatori per come rappresentati dalle persone offese, le minacce e l’evocazione dell’avvalimento del metodo mafioso ex art. 7, I. n. 203 del 1991, oggi previsto nell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Le censure tentano infatti di attribuire un differente significato alle parole utilizzate e ad interpretare riduttivamente i chiari riferimenti al RAGIONE_SOCIALE di Casal di Principe, noto come “RAGIONE_SOCIALE“, attraverso l’evocazione del nominativo di un soggetto, NOME COGNOME, che in quel frangente era individuato quale elemento di spicco del RAGIONE_SOCIALEio; anche se il Tribunale avesse ritenuto di assolvere NOME COGNOME, punto di riferimento camorristico per le vicende criminali relative a quel territorio (come puntualizzato dal COGNOME, v. pag. 30 ultimo capoverso, sentenza del Tribunale), per l’assenza di elementi che deponessero, al di là di ogni ragionevole dubbio, per il diretto coinvolgimento nelle specifiche minacce rivolte al Sindaco ed all’Assessore, lo stesso veniva – non di meno individuato, con motivazione completa e logica neppure messa in discussione nei ricorsi, come persona in grado di condizionare le scelte del Comune di Santa Maria la Fossa per conto del RAGIONE_SOCIALEio.
2.3. Corretta risulta pertanto la ricostruzione della vicenda e la sua analisi effettuata dai Giudici di merito, che hanno valorizzato le precise dichiarazioni testimoniali che hanno trovato conferma nel contenuto delle intercettazioni, nella scansione cronologica degli eventi svoltisi in breve tempo, nei contatti tra i
ricorrenti e le persone offese, nel chiaro riferimento svolto da entrambi gli imputati all’interesse del “RAGIONE_SOCIALE” in ordine agli appalti nel momento in cui l’RAGIONE_SOCIALE comunale aveva deciso di aderire alla RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Quanto alla valenza intimidatoria delle frasi quale elemento integrativo della fattispecie di cui all’art. 336, secondo comma, cod. pen., in tali termini percepite dalle persone offese, deve farsi rinvio alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha rilevato come la condotta debba essere valutata con un giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l’impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato; si è, inf ritenuto che la minaccia possa assumere le connotazioni del riferimento indiretto o semplicemente allusivo e tale da essere comunque idoneo a condizionare il libero convincimento dell’agente (Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 237603 – 01).
In analoghi termini si è espressa questa Corte di cassazione – seppure in ordine alla diversa ipotesi delittuosa di cui all’art. 338 cod. pen. (violenza minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), allorché ha ritenuto sussistente la minaccia quando le espressioni sono in concreto idonee ad incutere il timore di subire un danno ingiusto da valutare in relazione al contesto socioambientale, essendo indifferente che il destinatario vi abbia o meno resistito; in tale ambito, anche semplici raccomandazioni o sollecitazioni possono assumere un significato fortemente minaccioso, se le espressioni utilizzate sono inserite in una situazione caratterizzata da rilevanti fenomeni di condizionamento violento o intimidatorio della libertà degli organismi pubblici e delle volontà delle persone (Sez. 6, n. 3828 del 04/11/2005, dep. 2006, Rv. 232858).
Inconferente, pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, risulta la circostanza che, a seguito di dette minacce, il Comune di Santa Maria la Fossa non abbia inteso recedere dalla RAGIONE_SOCIALE, restando innegabile come le frasi rivolte al Sindaco e all’Assessore circa il disappunto palesato dal RAGIONE_SOCIALEio camorristico fossero dotate di seria potenzialità costrittiva.
2.5. Manifestamente infondata risulta dunque la critica rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto esistente la valenza minatoria delle espressioni e metodica integrante la declinazione del cosiddetto “avvalinnento del metodo mafioso” ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il cosiddetto “avvalimento del metodo mafioso” è configurabile proprio nel caso in cui le condotte siano eziologicamente collegate all’azione criminosa, in quanto
logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato, senza che assuma invece rilievo la mera ostentazione di comportamenti dell’organizzazione mafiosa (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 – 01); è stato, infatti, ritenuto sufficiente, in un territorio in cui risulta radicata un’organizzazio mafiosa storica, che il soggetto agente evochi il mero potere criminale della consorteria, poiché di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 284950 – 01).
La stessa manifesta infondatezza va rilevata nel tentativo di negare la consistenza mafiosa della minaccia sull’assunto dell’estraneità dei due ricorrenti a contesti camorristici, risultando pacifico che, affinché sia integrata la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, non è necessario che l’agente sia intraneo a detta tipologia associativa (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103).
Declinata in fatto risulta invece la parte del ricorso di COGNOME che vorrebbe escludere che le minacce siano state da lui profferite, sull’assunto della loro provenienza da suo fratello.
Generico e manifestamente infondato risulta il terzo motivo di ricorso del COGNOME in ordine all’entità dell’aumento di pena per la riconosciuta aggravante speciale ex art. 416-bis.1 cod. pen., avendo la Corte territoriale, a fronte della mera richiesta di riduzione del relativo aumento (v. pag. 6, terzo capoverso, motivo di appello che si limita alla richiesta di riduzione della pena per la citat aggravante), reso adeguata motivazione sul punto, con pertinente valorizzazione della gravità del fatto addebitato.
Parimenti inammissibili risultano il secondo ed il terzo motivo del ricorso del COGNOME, con cui si formulano censure alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, aspetti per contro congruamente argomentati dalla Corte territoriale mediante il richiamo all’assenza di elementi favorevoli valorizzabili ed alla presenza di modalità insidiose della condotta, sintomatica di vicinanza a contesti e di adesione a metodi associativi.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.-.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/07/2024.