Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/7/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro riformava parzialmente l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di NOME COGNOME, escludendo la gravità indiziaria in ordine al reato associativo (capo 35) e confermandola in relazione alle condotte estorsive e di illecita concorrenza (capo 40), realizzate dal ricorrente mediante l’imposizione di apparecchi da gioco all’interno di alcuni esercizi commerciali; per effetto del mutato quadro indiziario, il Tribunale disponeva la sostituzione dell –
custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in merito alla ritenuta gravità indiziaria relativamente ai reati contestati al capo 40), assumendo che vi sarebbe una intrinseca contraddizione tra l’aver escluso l’appartenenza al sodalizio di stampo mafioso, per poi sostenere che, sfruttando la vicinanza con tale gruppo criminale, veniva realizzata un’indebita imposizione degli apparecchi da gioco nei confronti di esercenti di attività commerciale.
2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del ricorso al metodo mafioso, non essendo stata fornita adeguata giustificazione delle ragioni dalle quali desumere che le presunte vittime del reato avessero percepito ed avuto consapevolezza che il ricorrente agiva avvalendosi della forza intimidatoria dell’associazione o, quanto meno, di elementi di spicco della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso è essenzialmente volto ad una rivalutazione, in ottica riduttiva, degli elementi gravemente indizianti posti a fondamento dell’ordinanza impugnata.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha individuato plurimi e specifici elementi sulla base dei quali affermare che NOME, pur non essendo un partecipe dell’associazione, aveva stretti e personali rapporti con alcuni dei suoi vertici.
Il Tribunale, in particolare, enuclea plurime conversazioni dalle quali deduce la vicinanza di NOME a NOME COGNOME, capo della cosca operante sul territorio, nonché il fatto che altri associati, tra i quali COGNOME NOME, ritengano di rivolgersi proprio a NOME per dolersi di comportamenti scorretti di NOME (si veda pg.3 ordinanza).
La difesa ritiene che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale sia erroneo, ma in tal modo introduce essenzialmente una doglianza di merito, senza che emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà rilevabili in sede di legittimità.
Analoghe considerazioni valgono anche per le censure rivolte alla ricostruzione dei singoli episodi che vedono NOME imporre le proprie
apparecchiature ad esercenti di locali commerciali.
Il Tribunale sottolinea come NOME pretendesse di sostituirsi a fornitori di analoghe apparecchiature già in uso presso i predetti esercizi commerciali e, nel far ciò, assumeva toni ed atteggiamenti tipicamente minacciosi ed allusivi alla vicinanza con ambienti criminali di rilievo.
L’esame in punto di fatto delle singole vicende è condotto in maniera esaustiva e logica, sicchè anche in tal caso i rilievi difensivi – pur potendo essere legittimamente coltivati nelle successive fasi di merito – risultano inidonei a far emergere un vizio di motivazione suscettibile di rilievo in questa sede. A tal riguardo, infatti, deve ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n. 27866 del 17/6/2019. Mazzelli, Rv. 276976).
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso, è infondato.
Il Tribunale ha ricostruito un quadro complessivo della vicenda dal quale emerge l’esistenza di stretti rapporti tra NOME e soggetti posti ai vertici della locale cosca di ‘ndrangheta, nonché la strumentalizzazione di tali rapporti – anche nella forma della minaccia implicita – per imporre le proprie attività economiche sul territorio.
La condotta contestata al ricorrente si caratterizza per aspetti tipicamente riconducibili all’uso del metodo mafioso, proprio perché improntata all’alterazione delle logiche del libero mercato e realizzata facendo valere un potere di intimidazione che discende dalla vicinanza con il gruppo criminale egemone sul territorio, di modo da superare le eventuali resistenze frapposte da altri concorrenti.
Si tratta di uno schema pienamente rientrante nella fattispecie contemplata dall’aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen., senza che la ricostruzione presenti vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente