Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10431 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10431 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2025 del Tribunale di Salerno.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso e del l’AVV_NOTAIO , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure personali di Salerno rigettava l’ istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere per una condotta di estorsione aggravata dall’essere stata consumata in più persone riunite e con il metodo mafioso.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.) in relazioni al capo 5) di imputazione: si deduceva (a) che non sarebbe stato trasmesso al Tribunale il verbale delle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME il 2 settembre 2025, contenente il decisivo riconoscimento fotografico dell’indagato nonostante lo stesso fosse richiamato come allegato n. 88
dell’informativa di polizia giudiziaria del 13 ottobre trasmessa al Giudice per le indagini preliminari a sostegno della richiesta; tale circostanza troverebbe conferma nel fatto che l’atto era stato prodotto per estratto dal pubblico ministero nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale per il riesame; (b) che le dichiarazioni decisive rese dagli offesi non sarebbero state riportate nelle informative di polizia giudiziaria trasmesse al Tribunale, dove le stesse sarebbero indicate solo ‘per riassunto’ e non per ‘ stralcio ‘.
In sintesi, si deduceva che non sarebbero stati trasmessi al Tribunale i verbali delle dichiarazioni rese dal COGNOME il 6 ottobre 2025 (nel corso delle quali egli aveva riferito che il COGNOME aveva manifestato preoccupazione in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese dagli offesi alla polizia giudiziaria); tali dichiarazioni non risulterebbero contenute nell’informativa di polizia giudiziaria dove vi era solo il ‘ riassunto ‘ delle stesse; non sarebbero state trasmesse neanche le dichiarazioni rese da COGNOME il 2 settembre 2025, relative al riconoscimento fotografico e quelle rese da COGNOME NOME il 23 settembre, nonostante fossero menzionate nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare;
2.2. violazione di legge (art. 63 cod. proc. pen.): sarebbero state utilizzate le dichiarazioni di NOME COGNOME nonostante lo stesso avesse reso dichiarazioni auto indizianti relative al reato di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti punito dall’art. 8 del d.lgs n. 74 del 2000; COGNOME, oltre a rendere dichiarazioni autoindizianti, avrebbe chiamato in correità anche NOME COGNOME.
Si deduceva dunque, da un lato, che COGNOME avrebbe reso dichiarazioni auto indizianti e, dall’altro, che egli aveva accusato di concorso anche NOME COGNOME. Pertanto, sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese da COGNOME dopo l’emersione delle dichiarazioni auto indizianti e tutte le dichiarazioni rese dal COGNOME dopo le dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME.
Si specificava che, eliminando tali elementi di prova dichiarativa, il compendio indiziario non sarebbe stato sufficientemente univoco e che, pertanto, le stesse sarebbero ‘ decisive ‘ per la valutazione in ordine ai la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
2.3. violazione di legge (art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine riconoscimento della sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite: dal compendio indiziario raccolto emergerebbe che l’NOME avrebbe compiuto l a condotta concorsuale ‘ da solo ‘ e che il riferimento al contesto mafioso non sarebbe idoneo a giustificare il riconoscimento dell’aggravante quando, come nel caso in esame, emergeva un concorso ‘ progressivo ‘ ma non ‘ contestuale ‘ alla consumazione dell’estorsione;
2.4. violazione di legge (art. 416bis . 1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del ricorso all’uso del metodo mafioso: non sarebbe stato chiarito quali fossero state le modalità dell’azione idonee a dimostrare la sussistenza dell’aggravante , né sarebbe stato indicato in quale parte le dichiarazioni delle persone offese avrebbero consentito di ritenere che l’intimidazione fosse riconducibile al timore che la minaccia derivasse dall’ostentazione della capacità criminale dell’organizzazione mafiosa; si deduceva infine che non sarebbero state motivate le ragioni di comunicabilità soggettiva dell’aggravante prevista dall’art. 416 -bis .1 cod. pen.
L’aggravante del ricorso all’uso del metodo mafioso , secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282602 -02; Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, COGNOME, Rv. 285018 -02, Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259589 -01)
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
2.Non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo con il quale si deduce il difetto di trasmissione al Tribunale per il riesame degli atti allegati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di misura e, dunque, la perdita di efficacia della stessa ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
2.1. Sul punto deve essere chiarito che l’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha ‘selezionato’ per sostenere la richiesta (oltre agli elementi a favore dell’indagato e -dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 -al l’interrogatorio di garanzia preventivo) . Non esiste invece nessun obbligo in capo al pubblico ministero di tramettere ‘ tut to’ il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436 -01; Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728 – 01).
Chiarito che l’obbligo di trasmissione non riguarda tutti gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari, ma solo quelli selezionati come ‘ rilevanti ‘ dal pubblico ministero, deve ritenersi che la sanzione di inefficacia prevista dall’art. 309, comma 10 cod. proc. pen. sia riservata esclusivamente alla omessa trasmissione degli atti ab origine allegati alla richiesta avanzata al
al Giudice per le indagini preliminari e non può ritenersi estesa alla mancata trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini.
Si afferma, cioè, che l’inefficacia prevista dall’art. 309, comma 10 , cod. proc. pen. colpisce la misura cautelare solo quando non siano trasmessi al Tribunale gli atti ab origine selezionati dal pubblico ministero e da questi inviati al Giudice per le indagini preliminari : l’inefficacia può dunque essere riconosciuta solo se viene violata la ‘catena di trasmissione’ prevista dal combinato disposto degli artt. 291, 309, comma 5 e 310, comma 9 cod. proc. pen.
E’ infatti il Pubblico ministero che ‘sceglie’ quali atti inviare al Giud ice per le indagini preliminari per sostenere la sua richiesta; ed è tale originaria selezione a generare -e circoscrivere -l’ obbligo di trasmissione al tribunale per il riesame che -si ribadisce – riguarda ‘ solo ‘ quegli atti e non tutto il fascicolo delle indagini preliminari.
La scelta legislativa si spiega in ragione della necessità di mantenere il segreto su parte delle indagini quando queste siano particolarmente complesse e riguardino molti indagati.
2.2. Nel caso in esame il Tribunale per il riesame, a pag. 84 del provvedimento impugnato ha rilevato che la difesa , nell’invocare l’inefficacia della misura, non aveva dimostrato che gli atti della cui mancanza si doleva fossero quelli ab origine selezionati dal pubblico ministero e trasmessi al Giudice per le indagini preliminari, così violando la catena di trasmissione prevista dagli artt. 291, comma 1, 309, comma 5 e 310, comma 9 cod. proc. pen.
Ciononostante, con il ricorso per cassazione il ricorrente si è limitato a controaffermare che alcuni atti non erano stati trasmessi al Tribunale, anche in questo caso senza provare che vi fosse una divergenza tra il compendio probatorio trasmesso al primo giudice e quello trasmesso al Collegio cui era affidato il riesame della misura.
La mancata dimostrazione di questa discrasia rende la doglianza aspecifica e, dunque, non ammissibile.
1.3. Si rileva, infine, che è ius receptum che il Pubblico ministero possa produrre dinanzi al Tribunale per riesame anche elementi e documenti, a carico dell’indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa (Sez. 3, n. 15108 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246601 -01; Sez. 6, n. 15899 del 09/03/2004, Fallace, Rv. 228875 -01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223436 – 01): si tratta di una interpretazione che è coerente con il tessuto normativo, che prevede che il giudizio incidentale sulla cautela personale possa essere effettuato sulla base di una produzione selettiva degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari che può essere integrata nel corso della procedura di riesame, quando il Pubblico
ministero lo ritenga opportuno.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie deve ritenersi che sia legittima anche la produzione del verbale del 20 settembre 2025 contenente le dichiarazioni ricognitive del COGNOME, effettuata dal pubblico ministero nel corso dell’udienza di riesame.
3.Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del COGNOME e del COGNOME, è infondato.
3.1. In via preliminare il Collegio ribadisce che non tutte le violazioni delle regole del codice in materia di raccolta e valutazione delle prove generano l’inutilizzabilità; la massima sanzione processuale è riservata solo ai casi in cui si accerti la violazione dei divieti posti a presidio del rispetto dello statuto che ‘ definisce ‘ le prove tipiche. La prova dichiarativa è, infatti, tipizzata attraverso la identificazione di una serie di dichiaranti (quello ‘neutro’, quello ‘qualificato’ in quanto appartenente alla polizia giudiziaria, quello ‘vulnerabile’, quello ‘coinvolto nel fatto’) cui corrispondono autonomi statuti, diversificati sulla base della estensione del diritto al silenzio e dell’obbligo di verità, oltre che sulla limitazione della autosufficienza probatoria dei contenuti narrati.
Secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione la prova dichiarativa è inutilizzabile solo quando è raccolta in violazione delle regole che ne definiscono lo ‘ statuto ‘ , mentre non sussiste quando ad essere violata è una regola non definitoria, ma accessoria.
Esemplare, in materia, la decisione delle Sezioni Unite che ha riconosciuto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in violazione delle regole che definiscono lo statuto del dichiarante ‘coinvolto nel fatto’: è stato infatti affermato quando il dichiarante è connesso o collegato al fatto per cui si procede le dichiarazioni assunta senza la somministrazione degli avvisi e l’assistenza del difensore sono inutilizzabili (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME Presti, Rv. 264479).
La stessa ratio informa la scelta legislativa di prevedere l’inutilizzabilità della dichiarazione del vulnerabile accolta senza il ricorso alla video registrazione (artt. 357, comma 3ter, 373, comma 2 -quater cod. proc. pen.).
In sintesi: la inutilizzabilità colpisce le informazioni probatorie assunte senza il rispetto delle regole che ‘definiscono’ le prove tipiche, mentre è esclusa quando è in predicato la violazione di regole accessorie, che prescrivono modalità di assunzione che non sono decisive per la definizione dello statuto della prova dichiarativa che si raccoglie.
Si riafferma inoltre che non vi sono dubbi sulla integrale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito ab origine con le garanzie, perché
già indiziato aliunde (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME Presti, Rv. 264479); invero il principio affermato dalle Sezioni Unite, per quanto espresso con riferimento al dibattimento, è di portata generale e deve ritenersi esteso anche alla fase delle indagini, quando è in predicato l’utilizzabilità delle dichiarazioni nei procedimenti cautelari o a prova contratta. Nel caso invece in cui gli indizi ‘sopravvengano’ nel corso della testimonianza di chi viene inizialmente escusso come testimone neutro, le dichiarazioni autoaccusatorie non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all’art. 63, comma primo, cod proc. pen. (Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, COGNOME ed altri, Rv. 2675710).
Tale ultima affermazione deve essere precisata: l’art. 63 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che, se si escute una persona non sottoposta ad indagini, quando «emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le ‘precedenti’ dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti della persona che le ha rese»: d al tenore letterale della norma attraverso un’agile lettura a contrario, si evince che le dichiarazioni utilizzabili contro i terzi sono esclusivamente quelle ‘precedenti’ all’emersione degli indizi a carico del dichiarante, ma non quelle ‘successive’.
Deve essere, infine, ribadito -ed il principio rileva in modo decisivo nel caso di specie – che la capacità conformativa degli indizi sullo statuto del dichiarante prescinde dalla iscrizione formale nel registro delle notizie di reato, dato che la qualifica di chi dichiara deve essere sempre valutata dal giudice che procede sulla base di parametri sostanziali (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729; Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584-01).
3.2. Nel caso in esame, nel pieno rispetto di tali indicazioni ermeneutiche il Tribunale per il riesame, esercitando i poteri di valutazione della sussistenza di elementi indiziari idonei a ad incidere sulla qualificazione del dichiarante, riteneva – con motivazione logica ed aderente alle emergenze procedimentali che le persone offese avevano emesso le fatture false non già per le finalità di cui all’art. 8 del d. lgs n. 74 del 2000, cioè al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma all’esclusivo fine di occultare le prestazioni usuraie che le persone offese erogavano allo COGNOME, peraltro, a tanto costrette da quest’ultimo (pag. 85 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede e che legittima il pieno utilizzo dei contenuti dichiarativi contestati.
È manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso – che si tratta prima del terzo motivo per ragioni di ordine logico – con il quale si contesta il riconoscimento dell’aggravante del ricorso all’uso del metodo mafioso.
4.1. Il C ollegio ribadisce che per la sussistenza dell”aggravante dell’uso del metodo mafioso:
(a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosa cui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilità dell’aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 -01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103);
(b) non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazione di tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell’associazione (Sez. 1, n. 2612 del 20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, Rv. 230451 -01; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178);
(c) non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza di natura ‘oggettiva’, inerente alle modalità dell’azione; pertanto , il metodo utilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall’imputato, ma deve concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628 -01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, COGNOME, Rv. 250541; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, COGNOME, Rv. 273190);
(d) che il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite: si ribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie ‘contratte’, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il ‘metodo mafioso’ (cfr: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 -dep. 2017, Gallo, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 270175);
(e) che al fine dell’integrazione dell’aggravante sono efficaci anche condotte minatorie ‘contratte’, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale delle mafie, integra il ‘metodo mafioso’ (cfr: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 – dep. 02/01/2017, P.M. in proc. Gallo, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017 – dep. 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270175).
4.2.Nel caso in esame, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi ermeneutici sopra richiamati, rilevava che la condotta era stata agita esercitando sulle vittime quella particolare coartazione derivante dall ‘e vocazione della capacità criminale delle organizzazioni di tipo mafioso. Peraltro, era emerso che l’indagato era contiguo all’organizzazione camorristica denominata ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ che è sempre stata evocata con l’obiettivo di intimidir e le persone offese: costanti sono, infatti, i riferimenti ai ‘ ragazzi o amici di Avellino ‘ locuzione utile per indicare gli affiliati del RAGIONE_SOCIALE (pag. 100 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione sul punto non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Il terzo motivo di ricorso che contesta il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite non è ammissibile in quanto, in sede cautelare, non è assistito da alcun interesse processuale.
5.1. In tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 -01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275028 -01; Sez. 6, n. 33473 del 06/06/2018, P., Rv. 274057 – 01).
Nel caso in esame l’ipotetico annullamento dell’ordinanza solo in relazione al riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite non avrebbe alcun effetto né sull’ an della misura né sulla scelta delle sue modalità applicative, in quanto il riconoscimento dell’aggravante del ricorso all’uso del metodo mafioso implica la doppia presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e circa l’adeguatezza del carcere che ad oggi -non risulta vinta da nessuno elemento di prova.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi -ai sensi dell’articolo 94, comma 1 -ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME