Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4528 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4528 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso
Sui ricorsi proposti da: NOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 09/10/2024 della Corte d’Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2023 il Tribunale di Castrovillari – in rito abbreviato – ha affermato la penale responsabilità di NOME NOME, NOME e COGNOME NOME in riferimento al reato oggetto di contestazione con condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per NOME e quattro anni di reclusione ciascuno per i restanti imputati.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 9 ottobre 2024, ha confermato la prima decisione.
La contestazione riguarda il reato di incendio doloso di un capannone (adibito a ricovero autoveicoli ed officina meccanica) avvenuto in Corigliano Calabro in data 24 maggio 2022, con la circostanza aggravante di aver agito con metodo mafioso.
In estrema sintesi, l’accertamento di merito si basa su: a) dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME NOME circa il contatto avuto il giorno prima dell’incendio con NOME NOME in merito ad una riparazione urgente di una vettura; b) verbale di sopralluogo redatto dai vigili del fuoco; c) intercettazioni telefoniche e videoriprese disposte in altro procedimento, ritenute utilizzabili ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen.
In ragione di dette fonti, cui si NOME aggiunte la verifica del materiale biologico su alcuni materiali utilizzati dalla persona che entrò nella parte recintata della azienda (COGNOME NOME) e – da ultimo – le dichiarazioni ammissive rese da NOME COGNOME, il Tribunale ha ricostruito il concorso criminoso tra i tre imputati.
L’azione ‘punitiva’ sarebbe scaturita dal diniego opposto dal RAGIONE_SOCIALE a NOME ad una riparazione urgente di una vettura; da qui la programmazione ed esecuzione dell’incendio.
Quanto alla circostanza aggravante dell’essersi avvalsi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cod. pen., il Tribunale evidenzia che l’azione si caratterizza come ‘ritorsione’ finalizzata ad indurre soggezione nelle vittime. In ciò si evidenzia la volontà di «riaffermare la forza prevaricatrice del gruppo criminoso».
La Corte di secondo grado, nel valutare il contenuto dei motivi di appello, afferma in sintesi che:
-il fatto ha caratteri di ‘ritorsione’ – per il rifiuto opposto dal RAGIONE_SOCIALE alla immediata riparazione del veicolo – tali da determinare la corretta applicazione della particolare aggravante, anche in ragione della avvenuta percezione da parte della vittima della ‘provenienza’ dell’attività delittuosa da un «contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso»;
-la pena Ł stata commisurata in modo pienamente congruo.
In particolare, viene evidenziato che le ammissioni rese dal COGNOME NOME NOME arrivate a quadro probatorio pienamente consolidato (con diniego di attenuazioni del carico sanzionatorio) e che i precedenti penali esistenti a carico di tutti e tre gli imputati consentivano l’apprezzamento della recidiva.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME, NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME. I motivi NOME esposti di seguito, nei limiti della effettiva utilità per la presente decisione.
NOME NOME introduce un unico motivo con cui viene dedotto vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis .1 cod. pen.
La difesa evidenzia che neanche la vittima – NOME NOME – aveva compreso che l’incendio era da ricollegarsi al diniego della riparazione dell’auto del NOME, avendo indicato nella immediatezza del fatto altra possibile causale.
Inoltre, il fatto non era avvenuto «il giorno dopo» ma «alcuni giorni dopo» il rifiuto opposto dal RAGIONE_SOCIALE. Dunque, come si era esposto nei motivi di appello si trattava di una vendetta personale. A fronte di ciò, la motivazione espressa nella decisione impugnata sarebbe del tutto illogica e travisante. Mancava del tutto la volontà intimidatoria nei confronti della comunità locale, nØ la esistenza di una organizzazione mafiosa ha facilitato la esecuzione del reato.
NOME COGNOME NOME introduce il medesimo motivo, anche in riferimento al necessario coefficiente psicologico di cui all’art.59 cod. pen.
COGNOME NOME introduce il medesimo motivo, anche in riferimento al necessario coefficiente psicologico di cui all’art.59 cod. pen.
Le argomentazioni difensive NOME state ribadite con memoria del 7.11.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi NOME infondati, per le ragioni che seguono.
Va premesso – in termini generali – che il particolare incremento sanzionatorio previsto dal legislatore del 1991 all’art. 7 del d.l. 152 del 1991, conv. con l. n. 203, attualmente art. 416 bis .1 cod. pen. (pena aumentata da un terzo alla metà/sottrazione dell’aggravante agli effetti del giudizio di comparazione con le attenuanti diverse da quelle previste negli articoli 98 e 114) ha posto l’interprete nella necessità di individuare non tanto il
fondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell’opera interpretativa), quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato o già altrove incriminate.
Sul punto, Ł ormai pacifica in giurisprudenza la considerazione della esistenza, nell’ambito della norma in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi.
Da un lato si valorizza – in negativo – una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall’ essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Tali condizioni NOME, per espresso dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati.
Si Ł ritenuto, sul punto che tale «corno» dell’aggravante – di natura oggettiva – incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. 1, n. 33245 del 09/05/2013, Lo, Rv. 256990 – 01 nonchØ Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, P.m. in proc. De Paola, Rv. 257065 – 01) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata in modo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso.
In particolare, si Ł di recente precisato che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l’avvalersi delle condizioni) non Ł sufficiente il mero ‘collegamento’ degli autori con contesti di criminalità organizzata o la mera ‘caratura mafiosa’ degli autori del fatto (men che mai il riferimento a contesti ambientali), occorrendo invece l’ effettivo utilizzo del metodo mafioso e dunque l’ impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo in modo incidente e collegato causalmente alla consumazione del reato stesso (in tal senso, tra le altre, v. di recente, tra le molte, Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 – 01).
In altre parole, il richiamo alle ‘condizioni’ di cui all’art. 416 bis cod.pen. evidenzia la necessità di una piø intensa coartazione psicologica della vittima (v. Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, COGNOME, Rv. 236628 – 01), o comunque la visibile facilitazione della condotta illecita , in rapporto alla particolare sicurezza mostrata dai soggetti agenti di evitare – in ragione del predominio mafioso – identificazioni o denunzie.
Dall’altro lato la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis cod. pen.
Si tratta di aggravante connotata da un profilo finalistico di tipo soggettivo (come confermato da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01) e si richiede, pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell’elemento volitivo, ossia una cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, che una concreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento.
Ora, nel caso in esame i giudici del merito in modo non irragionevole – e in linea con le coordinate in diritto prima descritte – hanno evidenziato che la consumazione del reato Ł stata caratterizzata da una particolare tempistica e da un particolare movente, il che evidenzia come nella stessa progettazione ed esecuzione del delitto sia stata sfruttata una condizione ambientale rapportabile al capitale di intimidazione mafioso, di cui il reato Ł espressione. Del resto, proprio le difficoltà della vittima a valorizzare l’episodio del contatto con il NOME NOME espressive della maggior sicurezza nella consumazione del reato da
parte degli imputati, essendo rapportabili alla avvenuta intimidazione.
Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 14/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME