Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41265 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41265 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catanzaro ed ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione per il delitto di minac aggravata;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito pe l’accoglimento del ricorso;
Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente deduce violazione di legg vizio di motivazione in relazione all’aggravante del metodo mafioso – è manifestamente infondato, aspecifico e reiterativo in quanto oppone la propria ricostruzione dei fatti a ineccepibili riflessioni della Corte di Appello di Catanzaro, che ha compiutamente e razionalmente vagliato e disatteso i motivi di appello, affermando la sussistenza del metodo mafioso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.