Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5911 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5911 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME
CC – 17/12/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che conclude chiedendo il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 3 giugno 2025 confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato a COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli art. 56, 629, 416 bis 1 cod. pen.
L’indagato non risulta indiziato di intraneità alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che era l’oggetto principale delle indagini, bensì alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; oltre ad aver già riportato condanna per favoreggiamento personale di COGNOME NOME, Ł sottoposto dall’agosto 2023 a misura cautelare in quanto indiziato di appartenere alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fin dal 2010 e con condotta perdurante; su tale posizione si era formato giudicato cautelare.
Nel procedimento in oggetto egli Ł gravemente indiziato di avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a sottoporre ad estorsione l’imprenditore COGNOME NOME COGNOME.
Dalle indagini in corso era emerso che tale COGNOME, imprenditore, dal 2018 al 2021 era stato vittima di estorsione da parte della famiglia COGNOME; nel medesimo periodo di tempo anche altri soggetti, esterni a tale RAGIONE_SOCIALE, avevano tentato di imporre le proprie pretese estorsive al medesimo COGNOME, suscitando attriti con la RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
La condotta contestata a COGNOME emergeva da una conversazione tra i fratelli COGNOME, esponenti della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che descrivevano l’agito del ricorrente, lamentandosi della
scorrettezza del COGNOME che stava approfittando della carcerazione di NOME COGNOME.
Il provvedimento impugnato riportava integralmente brani di conversazioni intercettate ritenute di interesse e superava le obiezioni difensive in punto di identificazione non certa dell’imputato COGNOME come l’estorsore e in punto di insussistenza di una desistenza volontaria dell’indagato, essendosi arrestata l’attività ad una fase preparatoria.
Entrambi i giudici della cautela avevano ritenuto di delineare le esigenze cautelari nonostante l’indagato sottolineasse come il decorso del tempo dal fatto le affievolisse, e ciò anche in ragione della sottoposizione a misura cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato tramite i difensori di fiducia esponendo tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria.
Secondo il ricorrente, premesse le coordinate di legittimità e normative per delineare il tentativo punibile, non vi sarebbero elementi indiziari forti per affermare che COGNOME fosse andato all’esercizio Brico a minacciare direttamente la persona offesa, ponendo così in essere quel minimum di condotta tale da integrare un tentativo punibile.
Il costrutto accusatorio si basa, infatti, esclusivamente su prove indirette, cioŁ su conversazioni intercettate fra colloquianti terzi rispetto all’indagato.
Mentre una prima intercettazione contiene elementi che avevano portato gli investigatori ad individuare nel soggetto cui si riferivano i colloquianti il COGNOME, la seconda intercettazione, che ha ad oggetto la persona che si era recata al Brico, non contiene indicazioni su COGNOME.
Secondo il ricorrente sarebbe del tutto irragionevole ipotizzare che i fratelli COGNOME fossero intervenuti ancor prima che gli intenti estorsivi del COGNOME avessero avuto una estrinsecazione pratica.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 416 bis 1 cod. pen.
La ritenuta sussistenza dell’aggravante si appaleserebbe del tutto apodittica, poichØ non vi sono notizie nØ dirette, nØ indirette su come l’indagato si fosse rapportato alla vittima COGNOME; nØ sarebbe rilevante il fatto che COGNOME avesse notiziato la sua consorteria anche per prevenire problemi con altre cosche, come quella RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Dato per accertato, infatti, che l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen. può concorrere con quella di cui agli artt. 628 comma 3 n. 3 e 629 comma 2 cod. pen., Ł evidentemente ipotizzabile che un soggetto appartenente alla criminalità organizzata possa commettere un’estorsione senza per ciò stesso utilizzare il metodo mafioso.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La sottoposizione dell’indagato a custodia cautelare da oltre due anni Ł elemento in grado di incidere sull’attualità delle esigenze cautelari, tenendo presente che nel caso concreto opera unicamente una presunzione relativa e che dunque deve essere valutato a fini cautelari il rilevante arco temporale intercorso.
Posto che i contatti con il contesto associativo criminale risalgono al momento di applicazione della misura, nell’anno 2023, e che il periodo trascorso da quel momento deve essere riempito di contenuti riguardanti il perdurare del vincolo fra COGNOME e la consorteria di
presunta appartenenza, nel caso concreto la presunzione relativa sarebbe venuta meno e ciò avrebbe dovuto imporre una maggiore attenzione nella scelta della misura.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 26 settembre 2025 Ł stata depositata memoria con motivi aggiunti da parte dei difensori, che hanno ribadito la incertezza della identificazione del COGNOME come il soggetto di cui parlavano i fratelli COGNOME.
Inoltre, sarebbe stato completamente disatteso l’onere motivazionale circa la adeguatezza della misura cautelare, trattandosi di presunzione iuris tantum e, in ogni caso, non sarebbe motivata l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
1.1 Il primo motivo Ł infondato.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01)
Data questa premessa, circa i gravi indizi di colpevolezza che riguardano l’identificazione del soggetto di cui colloquiano i fratelli COGNOME come COGNOME, il Tribunale ha ampiamente dato conto della certezza di tale individuazione in quanto il soggetto chiamato NOME viene descritto con tre caratteristiche (l’auto in uso, le struttura fisica e il luogo di residenza) che ricorrono nella persona del COGNOME NOME: dunque, la motivazione sul punto Ł stata resa ed Ł piø che soddisfacente, posto che la contraria tesi difensiva aveva già formato oggetto di riesame; il motivo sul punto appare meramente reiterativo e non si confronta con le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per respingere il gravame.
In particolare, il provvedimento impugnato ha sottolineato come non vi sia, escludendo l’indagato, un altro soggetto, residente a Cannavà di RAGIONE_SOCIALE, che Ł una frazione molto piccola, cui corrispondano le caratteristiche sopra evidenziate.
Analogamente, quanto alla eccepita insussistenza del tentativo, trattasi di motivo già sottoposto al vaglio del tribunale e respinto con argomentazioni che ricostruiscono in sequenza logica gli avvenimenti, per come raccontati nelle conversazioni riportate, argomentazioni non superate dal motivo di ricorso.
La descrizione della condotta tenuta dall’indagato Ł contenuta nella conversazione intercettata fra i fratelli COGNOME dalla quale emerge che l’estorsore si era presentato alla vittima COGNOME, presso il Brico di San Gregorio, per reclamare il pagamento della tangente; in
difetto del pagamento gli avrebbero sparato.
Tal vicenda Ł di diretto interesse dei fratelli COGNOME per il coinvolgimento di NOME NOME, detenuto, poichØ la vittima dell’estorsione, COGNOME, era soggetto di intesse per NOME.
COGNOME dapprima si sarebbe rivolto a NOME COGNOME che lo avrebbe indirizzato a NOME, cui avrebbe detto, appunto, che, se COGNOME non avesse pagato, gli avrebbero sparato.
Il provvedimento impugnato, alla pagina 14, analizza anche tale motivo di gravame, riproposto con il ricorso, e ne evidenzia l’infondatezza, poichØ, dal tenore delle conversazioni intercettate emerge con evidenza che la richiesta estorsiva era stata presentata all’imprenditore dall’indagato, proprio in ragione del fatto che, altrimenti, il proposito dei fratelli COGNOME di indurre l’estorsore a temporeggiare in attesa dell’uscita di NOME COGNOME dal carcere non avrebbe avuto alcun senso.
Analogamente, il Tribunale sottolinea che, se la richiesta estorsiva non fosse stata avanzata, nemmeno le ulteriori conversazioni avrebbero un senso; non si spiegherebbe perchØ venisse suggerito alla vittima di restare a Reggio Calabria e di non recarsi al posto di lavoro, ove era stato appunto oggetto della minaccia, nØ avrebbero senso i commenti fortemente critici nei confronti della condotta tenuta da COGNOME, se egli non l’avesse posta già in essere.
2. Il secondo motivo di ricorso Ł infondato.
Trattasi di motivo versato in fatto, cui l’ordinanza impugnata ha dato ampia risposta.
A pagina 6 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale sottolinea l’utilizzo del pronome personale plurale da parte di COGNOME a significare che egli non agiva da solo, nØ in proprio, ma in quanto emanazione del gruppo, nel cui interesse, dunque, ridondava tale reato: ciò Ł congruente con il fatto che la vicenda evidenziasse un problema ‘diplomatico’ fra due clan, ciò dimostrando che quanto emerso non fosse soltanto un fatto personale fra COGNOME e COGNOME.
Le preoccupazioni esternate dai fratelli COGNOME, esponenti del clan COGNOME, rivale del clan COGNOME, rispetto alla condotta tenuta da COGNOME e le modalità utilizzate o semplicemente ipotizzate per assorbire l’impatto di tale condotta non rispettosa RAGIONE_SOCIALE equilibri di potere fra clan nel medesimo territorio, infatti, non avrebbe senso alcuno se COGNOME avesse agito in proprio e non come emanazione di altro sodalizio criminoso.
Correttamente l’ordinanza genetica richiama per il capo 6), quanto all’aggravante, l’utilizzo del pronome plurale da parte dell’indagato e lo ricava dalla complessiva ricostruzione dei fatti; non solo, infatti il pronome plurale Ł utilizzato accennando alla richiesta estorsiva, ma anche alla eventuale azione ritorsiva in caso di inadempimento («ma come se ne va lo spariamo»).
3. Il terzo motivo Ł infondato.
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. “tempo silente”, posto che Ł escluso, in materia, qualsiasi
automatismo valutativo. (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286698 – 01)
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice Ł chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285808 – 01: fattispecie relativa all’applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l’ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l’unico precedente gravante sull’indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).
Nel caso in esame, pur a fronte di una condotta risalente rispetto all’applicazione della misura e in ragione della presunzione semplice, il Tribunale ha però dato rilevo, in perfetta osservanza a quanto statuito dalle pronunce testØ richiamate, alla significatività delle condotte coeve e successive al fatto, tra cui il fatto di essere sottoposto a misura cautelare per associazione mafiosa, rilevando altresì l’assenza di elementi allegati dalla difesa che consentano di superare tale presunzione e, per contro, della presenza di elementi che consentano, al contrario, di confermare la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della sola misura inframuraria.
La condotta associativa contestata all’indagato, per la quale Ł sottoposto ad altra misura cautelare, Ł indicata come sussistente dal 2010 in permanenza e tale dato, unito alla precedente condanna per favoreggiamento personale, suggerisce, a parere del Tribunale, la perdurante e non cessata intraneità del COGNOME alla criminalità organizzata del territorio di riferimento, condizione che rafforza la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Per le ragioni testØ evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Lo stato detentivo del ricorrente impone gli oneri di comunicazione di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME