Metodo mafioso e inammissibilità del ricorso in Cassazione
L’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso rappresenta uno dei pilastri della lotta alla criminalità organizzata nel sistema penale italiano. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un caso cruciale riguardante i limiti del ricorso di legittimità quando vengono contestate la credibilità dei testimoni e la sussistenza di tale aggravante. La decisione offre importanti spunti sulla necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
Il caso e i motivi del ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per reati commessi avvalendosi della forza intimidatrice tipica delle associazioni criminali. La difesa aveva impugnato la sentenza di secondo grado sollevando tre criticità principali: l’asserita inattendibilità della persona offesa, l’insussistenza degli elementi costitutivi del metodo mafioso e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le prove e le deduzioni presentate durante il processo.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. I giudici di legittimità hanno osservato che i primi due motivi di doglianza non introducevano elementi di novità, limitandosi a riproporre censure già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridicamente corrette. Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato che la scelta del giudice di merito era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, rendendola insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità del ricorso. I giudici hanno chiarito che riprodurre criticamente profili di censura già esaminati, senza contestare puntualmente la logica della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già fornito risposte puntuali e prive di incongruenze logiche riguardo all’attendibilità della vittima e all’utilizzo del metodo mafioso. La Cassazione ha sottolineato che, quando la motivazione del grado precedente è completa e rispetta le osservazioni difensive, non vi è spazio per un nuovo esame nel merito. Inoltre, il rigetto delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo poiché basato su un esame adeguato del comportamento del reo e della gravità dei fatti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il giudizio di Cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito. Chi intende contestare l’aggravante del metodo mafioso deve essere in grado di dimostrare un vizio logico o giuridico manifesto nella sentenza di appello, evitando di riproporre genericamente le stesse tesi difensive già respinte. L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore con cui il sistema processuale tutela la definitività delle decisioni correttamente motivate.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o si limitano a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio senza evidenziare nuovi vizi logici.
Cosa comporta l’aggravante del metodo mafioso?
Comporta un aumento della pena per i reati commessi sfruttando la forza di intimidazione o la condizione di assoggettamento derivanti da un’associazione di tipo mafioso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40897 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40897 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi di ricorso, con i qua contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa e la valutazione spesa nel conferm l’aggravante del metodo mafioso, sono meramente riproduttivi di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare corretto giuridicamente, primo di manifeste incongruenze logiche e puntuale rispetto alle osservazioni difensive mentre il terzo motivo, co il quale si attinge criticamente la scelta di negare le generiche non mette in crisi, neppur parte qua, la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e d adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere la relativa valutazione di merito immune da censure prospettabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.