Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAI VANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale per le misure cautelari personali di Napoli confermava l’ordinan aveva applicato ad NOME COGNOME la massima misura custodiale in relazione ad una s di reati di estorsione aggravata dal ricorso all’uso del metodo mafioso e dalla f agevolare l’associazione mafiosa.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.) e motivazione: non sarebbe stato dimostrato il contributo concorsuale del ricorrent consumazione delle estorsioni contestate; si deduceva che (a) avere una posizio vertice nell’ambito di un’associazione mafiosa non sarebbe sufficiente per dimost concorso nei reati fine; (b) che le estorsioni contestate sarebbero suc
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all’allontanamento di NOME da Caivano; (c) che non sarebbe stato dimostrato c proventi delle attività estorsive fossero confluiti nelle casse del clan; (d) che no stato dimostrato l’incontro di NOME NOME COGNOME, dato che le aree sani infermieristica si trovavano in zone diverse; (e) che non sarebbero state identifi offesi di alcune estorsioni.
In sintesi, si deduceva che il fatto che gli imprenditori sottoposti alla e mafiosa fossero indicati nelle “liste” dell’associazione, e che la ricezione dei estorsivi fosse garantita anche in caso di successione nella direzione del consorzio RAGIONE_SOCIALE non sarebbero elementi utili a riconoscere la gravità indiziaria a carico di NOME.
Si deduceva, infine, che le dichiarazioni di NOME COGNOME non avrebbero patit vaglio approfondito di attendibilità.
2.2.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella di rivalutare la capacità dimostrativa degli indizi, senza indicare vizi manifesti e de percorso motivazionale posto a sostegno del riconoscimento della gravità indiziaria, a esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Il tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in q caratterizzata dall’accurata analisi del compendio indiziario raccolto, riten sussistesse un consorzio criminale facente capo ad NOME che rappresentava prosecuzione di quello diretto da NOME COGNOME.
Si evidenziava che l’attività estorsiva gestita dal gruppo mafioso era contin modo frenetico, anche in seguito alla latitanza ed all’arresto di NOME COGNOMECOGNOME veniva aggiornato in tempo reale circa l’andamento dell’attività estorsiva. Emergev l’altro, che COGNOME NOME si recava da NOME COGNOME per informarlo, adottan precauzione di non portare il telefono. Le intercettazioni effettuate davano chiar conto della difficoltà del momento, atteso che molti degli estorti – a causa della di COGNOME COGNOME non stavano versando i ratei, sicché il clan, seguendo le diret ricorrente, era costretto ad agire per garantire l’ingresso degli introiti.
La perdurante operatività di NOME COGNOME nonostante la latitanza prima, e l’ar poi, emergeva, altresì, dai contatti che in carcere lo stesso continuava ad avere affiliati.
In tal senso veniva ritenuta particolarmente significativa la conversazione 24 lugl 2023 nella quale NOME COGNOME affermava che in mattinata si era incontrato ricorrente, detto “NOME“, nell’infermeria del carcere, di avere riferito al cap stava percependo la cosiddetta “settimana” e di avere ricevuto rassicurazioni.
Questo incontro veniva ritenuto provato dal tribunale che riteneva che le NOMEga difensive -riproposte in questa sede – non fossero capaci di invalidare la c dimostrativa degli elementi indiziari raccolti. Emergeva, dunque, un quadro indiziari
allo stato degli atti – appariva sufficientemente indicativo dell’impegno di NOME direzione del clan, che operava sul territorio di Caivano.
Quanto NOME dichiarazioni di NOME: le stesse appaiono confermative, ma n decisive; il tribunale le ha analizzate con cautela, mettendo in evidenza che la r collaborazione imponesse un vaglio approfondito dell’attendibilità del dichiarante e credibilità dei contenuti accusatori riversati nel procedimento. Tali dichiarazioni, al venivano, comunque, ritenute attendibili e confermative del sostanzioso quadro indizia emergente dagli altri elementi di prova raccolti.
Si tratta di una motivazione che, come già rilevato, non si presta ad alcuna ce in questa sede.
2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sa stata dimostrata l’attualità delle esigenze rilevate.
2.2.1.Contrariamente a quanto dedotto non emergeva alcun elemento idoneo a superare le presunzioni che sorreggevano la rilevazione delle esigenze cautelari in rel alla contestazione elevata; né tantomeno a contrastare la loro attualità, tenuto co provato inserimento nel contesto associativo e della breve distanza temporale dai (pag. 35 del provvedimento impugnato).
Ricorreva per cassazione anche l’AVV_NOTAIO che deduceva:
3.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motiva mancherebbe la prova del contributo concorsuale di NOME NOME estorsioni contesta tenuto conto che le stesse erano state consumate successivamente all’avvio della latitanza; e che le dichiarazioni di NOME COGNOME non risulterebbero conferma riscontri individualizzanti; si deduceva che COGNOME non avrebbe affermato di a ricevuto direttive da NOME NOME l’esecuzione delle estorsioni, mentre era in co contatto con COGNOME.
3.1.1. Anche questo ricorso non supera la soglia di ammissibilità perché insta per diversa valutazione della capacità dimostrativa degli indizi.
Come rilevato in relazione al ricorso presentato dal codifensore le dichiarazio COGNOME COGNOME state poste a sostegno della ordinanza contestata, ma non risul decisive; il tribunale ha mostrato un atteggiamento cauto nella valutazione del cont dichiarativo di un collaboratore “recente”, rilevando, tuttavia, come il corposo giud già raccolto – e dimostrativo della colpevolezza con giudizio “alo stato degli venisse confermato anche dNOME dichiarazioni contestate, che, dunque risult adeguatamente valutate.
Si ribadisce, pertanto, che la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi in colpevolezza si sottrae ad ogni censura in questa sede.
3.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordin esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute sussistenti e contrastabili sol massima misura custodiale, nonostante fosse decorso un significativo lasso di tempo da commissione delle condotte contestate; il che renderebbe non più attuale il per cautelare.
3.2.1. Come rilevato in relazione all’altro ricorso il quadro cautelare veniva r sussistente, in quanto nessun elemento raccolto, o NOMEgato, consentiva di super presunzioni poste a sostegno della sussistenza del pericolo cautelare e dell’adegua della massima misura.
Veniva trattato dal tribunale anche il profilo dell’attualità delle esigenze, come in relazione all’altro ricorso.
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comm 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della ste trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristre provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda al cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024
L’estensore
La Presidente