Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6572 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6572 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso l’ ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari in data 05/06/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO difensore di COGNOME NOME il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 05/06/2025 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di RAGIONE_SOCIALE emessa in data 06/05/2025, in relazione ai delitti in materia di armi (capo 2) e danneggiamento
aggravato (capo 3) rigettando nel resto il riesame.
In particolare il Tribunale riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai capi 2) e 3), riguardanti la vicenda dell’attentat all’autovettura in uso a COGNOME NOME, calciatore del RAGIONE_SOCIALE; riteneva integrati i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 4), 5), 6), 7) riguarda una serie di danneggiamenti in danno di autovetture appartenenti ad ultras della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e dei dirigenti della RAGIONE_SOCIALE sportiva, valorizzando il contenuto di intercettazioni puntualmente richiamate, anche se tali reati, ha precisato il Tribunale del riesame, non hanno costituito titolo cautelare; riteneva, infine, sussistenti, ai fini della applicazione della misura cautelare, i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui al capo 8), in considerazione dei numerosi sopralluoghi effettuati dall’indagato prima degli attentati, considerati un segmento della condotta minatoria, ideata dal coindagato COGNOME NOME il quale si avvaleva, appunto, del contributo di COGNOME e di COGNOME NOME, al fine di costringere COGNOME NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE sportiva RAGIONE_SOCIALE, a vendere la RAGIONE_SOCIALE ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello che avrebbe conseguito con un’eventuale vendita in condizioni di mercato libero.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato deducendo:
2.1. violazione di legge ed inefficacia della misura cautelare per deposito del provvedimento impugnato oltre il termine previsto dalla legge.
Il Tribunale avrebbe adottato la decisione il 04/07/2025 e depositato la motivazione in data 21/07/2025, oltre il termine di cui all’art. 309 comma 10 cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento ai capi da 4) a 7) dell’incolpazione.
Il Tribunale avrebbe motivato oltre i limiti del devolutum, con riferimento a reati per i quali non vi era stata richiesta di riesame.
2.3. Violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento al capo 8) (tentata estorsione aggravata).
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che COGNOME agisse per dare attuazione ai propositi estorsivi del COGNOME, senza considerare che egli sconosceva le intenzioni del COGNOME.
2.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla aggravante del metodo mafioso.
Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la citata aggravante nonostante gli indagati non avessero mai dichiarato di appartenere a consorterie mafiose e
senza considerare che gli attentati non si svolsero in un contesto ambientale connotato da mafiosità.
2.5. violazione di legge e mancanza di motivazione nonché illogicità della stessa con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata posto che il ricorrente risulta gravato da precedenti risalenti e che la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE è stata posta in liquidazione coatta per cui il Tribunale avrebbe dovuto escludere il pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per essere i motivi proposti in parte generici in parte manifestamente infondati.
1. Anzitutto è necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Cort dei provvedimenti adottati dal tribunale, ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen. in tema di libertà personale. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’at incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo de provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sull motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice d
merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risult del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza del motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566).
Nella specie va anzitutto rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato.
In materia di misure cautelari di natura coercitiva, infatti, il termine di tre giorni, prorogabile a quarantacinque, entro il quale deve essere depositata la motivazione dell’ordinanza che definisce il procedimento di riesame, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio (Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Rv. 275131 – 01; Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025, Rv. 288850 – 01).
Nel caso esaminato la pubblicazione del dispositivo è avvenuta in data 05/07/2025, la motivazione è stata depositata il 21 luglio 2025, nel termine di giorni quarantacinque considerato che il 20 luglio cadeva di domenica.
Il secondo e terzo motivo sono inammissibili risolvendosi in una rivalutazione critica del compendio indiziario correttamente scrutinato dal Tribunale del riesame che per ricostruire la vicenda nel suo complesso, ha richiamato, a fini meramente descrittivi, delitti riportati nei capi da 4) a 7) non costituenti tit cautelare e rispetto ai quali, quindi, non si ravvisa l’interesse dell’indagato ad impugnare (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023; Rv. 284489 – 01).
Quanto al capo 8), l’ordinanza impugnata alle pagg. 32 e segg. ha spiegato le ragioni del proprio convincimento con argomenti logico giuridici ineccepibili.
I motivi di ricorso sul punto, anche con riferimento alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso, si risolvono in una diversa lettura del materiale indiziario non consentita in questa sede dovendosi ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degl elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021 , Rv. 280601 – 01).
Quanto, infine, alle esigenze cautelari (motivi quarto e quinto), il ricorrente non si confronta con la diffusa e puntuale motivazione del Tribunale che alle pagg. 47 e segg. ha pertinentemente richiamato intercettazioni dimostrative della sussistenza del metodo mafioso e, alle pagg. 51 e segg., ha spiegato le ragioni della ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza e proporzionalità della misura massima applicata, disattendendo le doglianze difensive, in questa sede reiterate, circa la risalenza dei precedenti penali e lo stato di messa in liquidazione della RAGIONE_SOCIALE, con argomentazioni logico giuridiche corrette rimarcando la operatività, nel caso di specie, della doppia presunzione di cui al’art. 275 , comma 3, cod. proc. pen. di cui il ricorrente omette di considerare la pregnanza.
Per tutte queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/01/2026