Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6573 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6573 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Caulaonia ( RC) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in data 13/08/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; AVV_NOTAIO udite le conclusioni con le quali il difensore di COGNOME NOME, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria con il provvedimento impugnato, in parziale accoglimento dell’istanza di COGNOME NOME, indagato per i delitti di cui agli artt. 629, comma 3, n. 1 e 3 bis cod. pen. e 416 bis.1 cod. pen. e 353 cod. pen, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’indagato deducendo:
2.1. violazione di legge avendo il Tribunale desunto la partecipazione del COGNOME al delitto contestato, dalla mera presenza alla riunione tenutasi il 14/03/2023, in assenza di elementi dai quali ricavare il concorso materiale morale alle condotte delittuose contestate;
2.2. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 416 bis.1 cod. pen. e 63 cod. proc. pen. avendo il Tribunale motivato sulla alla gravità indiziaria valorizzando intercettazioni originate dalle dichiarazioni autoaccusatorie degli indagati, ritenute dallo stesso Tribunale inutilizzabili;
2.3. violazione di legge in relazione all’art. 416 bis.1 cod. pen., avendo il Tribunale desunto la sussistenza della aggravante del metodo mafioso, dalle caratteristiche della minaccia, in assenza di riferimenti a sodalizi di tipo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.
Anzitutto è necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal tribunale, ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen. in tema di libertà personale. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perci circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di
legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Rv. 210566).
2. Il quadro indiziario delineato dal Gip e confermato dal Tribunale del riesame, contiene una ricostruzione storica e una valutazione giuridica, allo stato delle indagini, sufficientemente giustificative della ritenuta sussistenza del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ex art. 416 bis. 1 cod. pen., e di turbativa d’asta in concorso ex art. 353 cod. pen., avuto riguardo alla precisa individuazione del contributo causale apportato da NOME alla condotta estorsiva posto che egli non solo partecipò alla riunione del 14/03/2023, organizzata da COGNOME NOME, ma la sollecitò, agendo per conto dei soggetti sidernesi interessati, affichè COGNOME NOME, referente della ditta omonima, non partecipasse alla gara indetta dal Comune di Siderno (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata). Proprio in occasione di tale riunione, “i sidernesi” evocarono il proprio spessore criminale esercitando gravi intimidazioni verso COGNOME NOME quale, evidentemente, gravemente scosso dalla presenza dei sidernesi, sentito dai Carabinieri, negò persino di conoscere COGNOME NOME (cfr. pag. 6 dell’ordinanza).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto integrato il concorso materiale del COGNOME nei reati contestati e l’aggravante del metodo mafioso che si configura quando la persona offesa, in un contesto ad altissima densità mafiosa, colleghi la minaccia a soggetti appartenenti a sodalizi di natura mafiosa presenti sul territorio. Va ribadito, infatti, che in tema di estorsione, l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, essendo necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da
parte della persona offesa della provenienza dell’attività delittuosa contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 02/01/2017, Rv. 268759 – 01; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Rv. 286723 – 01).
Quanto poi all’ eccezione di nullità dell’ordinanza genetica e di quella impugnata, dovuta all’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti degli indagati assunte in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. e che avrebbe determinato (anche) l’inutilizzabilità delle intercettazioni da esse derivate, rileva il Collegio che il motivo è aspecifico non avendo dimostrato l’indagato l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle predette dichiarazioni ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, dovendosi ricordare che gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identic convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 – 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303 – 01).
Nella specie, il Tribunale del riesame ha precisato che le dichiarazioni autoindizianti non sono state poste a fondamento della ordinanza gravata, ma hanno costituito un mero spunto investigativo, essendo i gravi indizi di colpevolezza fondati su intercettazioni telefoniche e ambientali, legittimamente autorizzate (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
Nemmeno può ritenersi che l’inutilizzabilità delle prime si comunichi alle seconde, come assunto dal ricorrente.
Occorre infatti ricordare che il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie dell’indagato e quello delle intercettazioni, differiscono sostanzialmente: le prime, sono generalmente inutilizzabili nel procedimento se assunte senza le garanzie difensive, mentre le seconde sono inutilizzabili se disposte in procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all’art. 266 cod proc. pen. o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Nella specie le intercettazioni sono state disposte nel rispetto dei presupposti di legge pertanto, legittimamente, il Tribunale le ha poste a fondamento dell’ordinanza impugnata.
Questa Corte ha condivisibilmente affermato “il principio fissato dall’art. 185 c.p.p., comma 1, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente
acquisite e non altre, la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite” (Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Rv. 251361- 01; Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, dep. 2015, Rv. 263031 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/01/2026