Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40388 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40388 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, avvocato COGNOME NOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOMENOME a mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimen restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha rigettato l’istanza di riesame p avverso l’ordinanza che aveva disposto nei confronti del predetto la misura coercitiva del custodia cautelare in carcere in relazione al reato di usura aggravata, anche dal metodo mafioso.
Il ricorso è stato affidato a due motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Con il primo è stata dedotta la carenza assoluta o, comunque, la mera apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen assume che unico elemento volto a sostenere l’aggravante sarebbe un riferimento ad un zio del COGNOME, o comunque un cognato del padre, indicato come personaggio di spicco della camorra di Secondigliano, ma poi era stata la stessa persona offesa a riferire che il ricorren mai lo aveva intimidito o minacciato.
1.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di motivazione anche in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della misura più grave con quella degli a domiciliari.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha presentato memoria scritta c:on la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
All’esito della trattazione orale le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parame dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestame infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
In tema di ricorso per cassazione, infatti, il controllo di legittimità, anche nel g cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elerienti materiali e fatt delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione de caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutaz del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame, essendo, invece, circoscri all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ra giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossi congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. Sentenza n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438).
4.1. L’ordinanza impugnata soddisfa ampiamente tali requisiti, anche in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente con riferimento all’aggrava contestata, dando adeguatamente conto del metodo mafioso contestato al ricorrente, laddove non si è limitata a riferire di un mero rapporto di conoscenza con personaggi di spicco dell camorra locale, ma ha riportato l’esplicito richiamo fatto dal ricorrente non solo alla parentela con un noto e pericoloso camorrista, ma anche al fatto che quest’ultimo avesse
interesse a che il COGNOME non perdesse denaro, avendo cointeressenze economiche con questo, così da lasciar intendere la possibilità di un intervento del clan di Secondigliano, nel ca mancati pagamenti. Si tratta di argomentazioni del tutto congrue rispetto alla finalit giustificare il riconoscimento della circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, cui all’art. 416 – bis. 1 cod. pen., che per consolidata giurisprudenza di questa Cort legittimità ricorre quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad u associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222).
4.2. Anche con riferimento al rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelar carcere con la misura degli arresti domiciliari le argomentazioni del provvedimento impugnato risultano del tutto congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento, atteso c Tribunale ha ben evidenziato non solo la gravità del fatto, conseguente al protrarsi del condotta usuraria per diversi anni, fino a portare la persona offesa vicino al suicidio, c evidenziato dal rinvenimento di una pistola in suo possesso e di un biglietto che ne evidenziav le intenzioni, ma ha altresì rilevato che dal racconto della stessa persona offesa il Pir risultava aver minacciato in presenza della persona offesa anche altre vittime dell’usura, ed h altresì rilevato che la possibilità, per il ricorrente, di reiterare le condotte criminose an proprio domicilio, o da quello del fratello, non consentiva di ritenere superata la presunzione adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, posta dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pr pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023