Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE di D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori, avv. NOME COGNOME, del foro di Santa NOME COGNOME COGNOME, difensore di COGNOME NOME, avv. COGNOME NOME COGNOME, del foro di Santa NOME COGNOME COGNOME, difensore di COGNOME NOME, avv. NOME COGNOME, del foro di Napoli Nord, difensore di COGNOME NOME, avv. NOME COGNOME, del foro di Santa NOME COGNOME, difensore di COGNOME NOME, i quali, dopo breve discussione, hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 9/9/2022 – in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del
6/5/2019, che aveva condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di estorsione aggravata riqualificato il fatto contestato ai sensi dell’art. 393 cod. pen., dichia doversi procedere per difetto di querela.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ha interpo ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla distinzione tra il cui all’art. 629 cod. pen. e quello di cui all’art. 393 cod. pen. Os proposito che la Corte territoriale ha fatto mal governo dei principi fiss Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME, atteso che nel caso di specie ha considerato la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art bis.1 cod. pen., che rende impossibile escludere che il concorrente agisca finalità ulteriori – quelle proprie della consorteria di appartenenza e pr tutte quella di affermare il potere nel territorio in cui opera – rispetto a creditore, citando sul punto un arresto di questa Corte (Sezione 2, n. 562 12/11/2021, Rv. 282594 – 01).
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordin ragioni per cui gli imputati avrebbero agito con l’esclusivo fine di realiz pretesa creditoria, rivestendo il ruolo di concorrenti-creditori ed in relazio contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non ha indicato gli ele dai quali desumere l’esclusione della contestata circostanza aggravante di all’art. 416-bis.1 cod. pen. Evidenzia che la sentenza, pur descrivendo il con di stampo camorristico all’interno del quale si inseriscono le condotte crimi non trae poi le dovute conseguenze.
Sono pervenute memorie difensive nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto rigettato.
1.1 Invero, il primo motivo è infondato, in quanto risulta contestata imputati la circostanza aggravante dell’essersi avvalsi del RAGIONE_SOCIALE mafioso e quella dell’aver agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa. Sul punto, evidenziare che l’utilizzo del RAGIONE_SOCIALE mafioso attiene alla modalità della cond atteso che la connota di maggiore carica intimidatoria in ragione dall’evocaz di un contesto operativo di criminalità organizzata (anche se inesistente realtà), per cui – per quel che qui interessa – l’essersi avvalsi gli impu
commissione del reato delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. no comportato il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto a quel riscossione del credito. Sotto questo profilo, si osserva che la ratio della circostanza aggravante in discorso è quella di «contrastare in maniera più dec data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella partic coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie del organizzazioni della specie considerata» (Sezione 2, n. 32564 del 12/4/20 Bisogni, Rv. 285018 – 02). Dunque, il RAGIONE_SOCIALE mafioso prescinde dal raggiungimento di un fine ulteriore, in quanto detta aggravante «è connessa alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimida tipica dell’agire mafioso», per cui stigmatizza un RAGIONE_SOCIALE – che determina maggiore intensità della minaccia – non un fatto (da ultimo, Sezione 2, n. 3 del 31/5/2023, COGNOME, in motivazione).
Peraltro, questa Corte nella sua più autorevole composizione ha avuto cu di affermare che «la formulazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. non consent affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamen incompatibile con il reato di cui all’art. 393 cod. pen.; residua al più la po di valorizzare l’impiego del c.d. “RAGIONE_SOCIALE mafioso”, unitamente ad altri eleme quale elemento sintomatico del dolo di estorsione» (Sezioni Unite n. 29541 d 16/7/2020, COGNOME, in motivazione).
In conclusione, deve affermarsi che l’utilizzo del RAGIONE_SOCIALE mafioso nel riscossione di un preteso credito non rende per ciò solo configurabile l’estor mancando in capo all’agente quella finalità ulteriore rispetto alle ragio creditore, che sola giustifica la configurabilità del reato di cui all’art pen.
1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato: se è vero che la Cort territoriale non fa menzione della circostanza aggravante contestata dell’uti del RAGIONE_SOCIALE mafioso, è altrettanto vero che tale omissione risulta del irrilevante, per le ragioni sopra esposte, rispetto alla questione dedotta alla qualificazione giuridica del fatto di reato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2023.