Metodo mafioso e oltraggio a magistrato: la Cassazione conferma la condanna
Analizziamo la recente ordinanza della Corte di Cassazione che affronta il tema del metodo mafioso applicato al reato di oltraggio a magistrato in udienza. La decisione chiarisce i limiti del ricorso di legittimità e l’importanza del principio di autosufficienza.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per oltraggio a magistrato in udienza, aggravata dalle modalità tipiche dell’agire criminale organizzato. L’imputato aveva reso dichiarazioni offensive durante un procedimento penale, condotta che i giudici di merito hanno ritenuto espressione di una precisa volontà intimidatoria. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un travisamento delle prove, sostenendo che la mancanza di una contestazione formale di associazione mafiosa in quel momento dovesse escludere l’aggravante del metodo mafioso.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come le argomentazioni dei giudici di merito fossero lineari e logicamente coerenti nel cristallizzare la responsabilità penale. La Corte ha sottolineato che la contestazione dell’aggravante non dipende necessariamente dalla pendenza di un’accusa per associazione mafiosa nello stesso istante, ma dalla natura intrinseca della condotta e dalla sua capacità di evocare la forza di intimidazione del vincolo associativo.
Il principio di autosufficienza
Un punto cruciale della decisione riguarda l’autosufficienza del ricorso. La difesa non ha allegato i tratti documentali necessari a supportare le proprie tesi, rendendo le deduzioni irrituali. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti se il ricorso non fornisce tutti gli strumenti per verificare l’errore lamentato senza dover consultare atti esterni non prodotti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che le critiche della difesa non mettevano in crisi la tenuta logica della sentenza di appello. In particolare, il presunto travisamento delle prove è stato ritenuto indifferente ai fini del giudizio di responsabilità, poiché la circostanza invocata dalla difesa non era stata l’unico elemento valorizzato dai giudici di merito per confermare l’aggravante del metodo mafioso. La mancanza di documentazione a supporto ha reso le doglianze mere asserzioni prive di valore processuale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione ribadiscono il rigore necessario nella formulazione dei ricorsi. L’inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. Questa ordinanza conferma che l’aggravante del metodo mafioso può sussistere indipendentemente dall’esito di altri capi d’imputazione, purché la condotta sia oggettivamente idonea a manifestare quella specifica carica intimidatoria che la legge intende punire con maggior severità.
Cosa comporta l’aggravante del metodo mafioso in un reato di oltraggio?
Comporta un aumento della pena poiché la condotta non è solo offensiva, ma utilizza la forza di intimidazione tipica delle organizzazioni criminali per condizionare la funzione giudiziaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza?
Perché la difesa ha sollevato contestazioni senza allegare i documenti necessari a dimostrare il presunto errore del giudice, impedendo alla Cassazione di verificare la fondatezza del reclamo.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente è tenuto al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40892 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40892 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non mettono in alcun mod in crisi la puntualità delle valutazioni e la linearità logico giuridica delle argomentazioni spe giudici del merito nel cristallizzare la responsabilità del ricorrente per il fatto contesta anche con riguardo al dato inerente alla mancanza contestazione, al COGNOME, di condotte sanzionabili ai sensi dell’art 416 bis cp in occasione del processo nel corso del quale sono sta rese le dichiarazioni oltraggiose sanzionate ai sensi dell’ad 343 cp, aspetto che la difesa rit frutto di una travisata lettura delle emergenze acquisite ma che resta indifferente al fine, perché siffatta circostanza non risulta valorizzata dai Giudici del merito nel pervenire al giu di responsabilità, sia perché la stessa, con riguardo agli aspetti residuali emarginati dal rico diretti a contrastare l’aggravante del metodo mafioso imputata al ricorrente), risu inadeguatamente prospettata senza allegare all’impugnazione alcun tratto docùmentale a supporto del relativo assunto, così da rendere irrituale, in punto di autosufficienza del ricors relativa deduzione rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.