Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50649 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50649 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PORTICI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 28/9/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale cittad
il 30/6/2021 in relazione ad una pluralità di episodi criminosi integranti fattispecie di est consumate o tentate, aggravate ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen., riformando la sentenza primo grado unicamente nei confronti del COGNOME in relazione al trattamento sanzioNOMEri con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
COGNOME NOME, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per non aver ricevuto il difensore di fiducia – AVV_NOTAIO – alcuna notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, così restando assente in tutt udienze attraverso le quali si è sviluppato il giudizio di appello, per essere stato notificato l invece, ad altro difensore
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME‘AVV_NOTAIO si fonda su unico motivo di impugnazione con il quale sono stati dedotti la violazione di legge – in relazi all’art. 546 c.p.p. – ed il vizio di motivazione per aver omesso la sentenza impugnata di valut i motivi di ricorso proposti con ricorso dello stesso avvocato, esaminando, invece, soltant motivi proposti da un co-difensore.
Si deduce che anche nel negare le circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale non ha considerato che queste erano state chieste NOME‘AVV_NOTAIO in considerazione del comportamento processuale dell’imputato, ed ha valutato, invece, solo gli argomenti addotti dal codifensore. Analogamente, la sentenza impugnata ha valutato la richiesta dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen. da tutti i reati contestati (capi -2-4-8-12con riferimento agli argomenti addotti dal codifensore, così come non ha esamiNOME la richiesta di contenere la pena nei minimi edittali e di riconoscere la continuazione esterna tra i r contestati e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 20/6/2017, confermat appello il 21/2/2018 e divenuta irrevocabile in data 7/7/2018.
COGNOME NOME, riconosciuto colpevole del concorso nelle due estorsioni di cui al capo n. 6), ai danni dell’imprenditore NOME NOME, ed al capo n. 15), ai danni di COGNOME NOME, con ricorso proposto a mezzo dell’AVV_NOTAIO ha articolato due motivi di impugnazione.
4.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo atteso che, a fronte un motivo di appello con il quale si contestava la certezza dell’identificaz nello COGNOME del soggetto intercettato, la motivazione della sentenza si è limitata a distingu l’episodio in parola da quello di cui al capo n.3), omettendo di confrontarsi con la speci doglianza relativa all’identificazione dell’intercettato.
4.2. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo n. 15) o il travisamento della prova in ordine alla responsa dello COGNOME, presente solo nella fase iniziale evidenziata da due intercettazioni del 16 e novembre 2016, quando da intercettazione del giorno precedente emergeva che era stato lo COGNOME attraverso il COGNOME COGNOME sollecitare un incontro con il COGNOME COGNOME quanto volev proporgli un affare: l’arrivo e la presenza nel garage dello COGNOME sarebbe stata, pertanto, d tutto casuale.
NOME, riconosciuto colpevole del tentativo di estorsione di cui al capo della rubrica ai danni dell’imprenditore edile NOME, realizzato su mandato d NOME, è fondato su due motivi di impugnazione:
5.1. Violazione di legge” e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravan del “metodo mafioso”, principalmente sulla base di dialoghi intercettati dai quali emergeva ch il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME il COGNOME COGNOME COGNOME assecondare la richiesta estorsiva, ma nel difetto di testimonianza della persona offesa. Si duol il ricorrente, inoltre, che difetterebbe la descrizione del fatto , mentre non potrebbe desum il metodo mafioso dal periodo dell’anno in cui viene formulata la richiesta, come si assume esser regola di esperienza. Del resto, il COGNOME nemmeno risulta essersi presentato al COGNOME ma soltanto avergli inviato una bottiglia di vino, né il COGNOME ha precedenti per coinvolgim RAGIONE_SOCIALE mafiose o rapporti con esponenti di queste.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concors nell’ipotizzato tentativo di estorsione, confermato NOMEa sentenza impugnata sulla base di quatt conversazioni intercettate, senza nessuna certezza che fosse proprio il COGNOME il “NOME” che COGNOME inviato il vino di cui ad una conversazione tra il NOME e COGNOME NOME fosse questo.
Il AVV_NOTAIO ha COGNOME annullarsi la sentenza impugnata per la fondatezza del motivo di ricorso dello COGNOME, della quale beneficerebbero anche gli alt concorrenti
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME sono fondati, c come è parzialmente fondato il ricorso proposto da COGNOME NOME, mentre è inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
Il ricorso proposto nell’interesse dello COGNOME è fondato, in quanto dagli atti emer l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello al difenso fiducia del predetto ricorrente, AVV_NOTAIO, per essere stato erroneamente notificat l’avviso, invece, ad altro avvocato non nomiNOME dal predetto.
Ne consegue la nullità degli atti del giudizio di appello nei confronti dello COGNOME, avendo questi nomiNOME alcun altro difensore di fiducia e non essendo comparso l’AVV_NOTAIO ad alcuna delle udienze successive alla prima.
Come riconosciuto anche NOMEe sezioni unite di questa Corte di Cassazione, infatti, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nomiNOME NOME‘imputato o dal condanNOME integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 1 comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un so nomiNOME ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 che, in motivazione, ha evidenziato anche che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata NOME‘interessato, il giudice proceda irritualmente
designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad aver difensore di sua scelta”, riconosciuto NOME‘art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europ dei diritti dell’uomo).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Napoli per il giudizio.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME fondato, in quanto NOME‘atto di ap a firma dell’AVV_NOTAIO emerge che questo, oltre a chiedere l’esclusione dell’aggravante d cui all’art. 416 bis cod. pen. da tutti i reati contestati – con argomentazioni specific ciascuno dei capi 2, 4, 8, 12 e 16 – COGNOME COGNOME anche il contenimento della pena nei minimi edittali ed il riconoscimento della continuazione esterna tra i reati di cui si tratta ed i rea alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 20/6/2017, confermata in appello il 21/2/2018 e irrevocabile in data 7/7/2018: la Corte territoriale non si è in alcun modo confrontata con contestazioni, esaminando, invece, soltanto i motivi di ricorso proposti nell’interesse del Vol dal codifensore, AVV_NOTAIO, ritenuti ai limiti dell’inammissibilità quanto all’aggravante all’art. 416bis. 1 cod. pen., sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa, e quindi senza nemme considerare le contestazioni rivolte NOME‘AVV_NOTAIO, invece, al riconoscimento del metod mafioso e, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche nella lo massima estensione con prevalenza sulle riconosciute aggravanti, senza in alcun modo considerare la valorizzazione del comportamento processuale del ricorrente prospettata dal ricorso dell’AVV_NOTAIO, così come non si è confrontata con la richiesta di riconoscere continuazione tra i reati contestati ed altri reati oggetto di precedente condanna.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata anche nei confronti del COGNOME, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416bis cod. pen. e al trattamento sanzioNOMErio, rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli
4.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMENOME con riferiment all’estorsione contestatagli al capo n. 6), commessa ai danni dell’imprenditore COGNOME NOME, è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato trattarsi di imputazione relativa fatto ben distinto NOME‘estorsione di cui al capo n.3), alla quale il ricorrente è stato rico estraneo, pur se realizzato ai danni della stessa persona offesa, ma non si è confrontata in alcu modo con la doglianza relativa all’identificazione, nel ricorrente, della persona intercetta ambientale mentre conversava con NOME in ordine all’estorsione commessa ai danni del NOME. Sul punto, pertanto, la sentenza va annullata, con rinvio alla Corte territoriale per nu esame.
4.2. Diversamente, quanto motivo ricorso concernente la riconosciuta responsabilità dello COGNOME in relazione all’imputazione di estorsione ai danni di COGNOME NOME, di cui a capo n. 15), il ricorrente non contesta l’identificazione del soggetto intercettato il 16 e novembre del 2016, ma offre una diversa lettura degli episodi secondo la quale sarebbe stata proprio la persona offesa COGNOME, attraverso il COGNOME, a sollecitare un incontro con COGNOME, mentre l’arrivo e la presenza dello COGNOME nel garage del primo sarebbe stata del tutto
casuale: la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni della presenza sul posto dello COGNOMECOGNOME quale rappresentante e portavoce dello zio COGNOME NOME, sicché il motivo essere ritenuto inammissibile perché prospetta una “rilettura” degli elementi di fatto po a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cdssazione, trattandosi, invece di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integ il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ade valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
L’affermazione di responsabilità dello COGNOME in relazione a tale imputazione deve, pertanto, ritenersi irrevocabile.
E’ inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME.
5.1. Il motivo del ricorso con il quale vengono prospettati la violazione di legge ed viz motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità del COGNOME in ordine tentativo di estorsione di cui al capo 7) della rubrica, posto in essere ai danni dell’impren edile COGNOME RAGIONE_SOCIALE su mandato di NOME COGNOME, è inammissibile perché, contestando l’interpretazione data NOMEa sentenza impugnata ad una pluralità di conversazioni intercetta prospetta anch’esso una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Peraltro, si tratta di doglianze anche aspecifiche, laddove, ad esempio, si assume non essere nemmeno certo che fosse proprio il COGNOME il “NOME” che COGNOME inviato il vino di cui a una conversazione tra il COGNOME e COGNOME NOME (progr. 15288) nella quale si indicava, appunto, il COGNOME, omettendo poi il ricorso di confrontarsi con la conversazione successiva (prog 15289), nel corso della quale i due commentavano che, appunto, proprio il COGNOME, pur in un momento nel quale stava facendo “quattro o cinque lavori”, invece di pagare quanto riCOGNOMEgli, si era limitato a portare del vino. Si tratta, pertanto, di censure inammissibil tutte quelle che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano un differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenz ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della c dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
3.2. Del pari inammissibili sono le censure presentate come primo motivo di ricorso e rivolt al riconoscimento dell’aggravante del “metodo mafioso”, in quanto siffatta qualificazione del modalità con le quali era stato posto in essere la condotta criminosa non si fonda solo sul perio dell’anno in cui veniva formulata la richiesta estorsiva, giacché è regola di comune esperienz che nei periodi delle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto le RAGIONE_SOCIALE finanziano anche con la richiesta di “regali”. Nel prospettare tale elemento come insufficient configurare l’aggravante in parola, il ricorso non si confronta con il rilievo della Corte terr secondo cui NOMEe conversazioni captate è emerso che “NOME non si limitava a chiedere denaro, ma recava anche l’invito a comparire davanti al COGNOME” e, soprattutto, con l considerazione che, “per consolidata esperienza giudiziaria, la convocazione al cospetto di
GR
soggetto apicale costituisce essa stessa una tipica modalità camorristica di estrinsecazione della richiesta estorsiva”.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del COGNOME consegue, per il dispo dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
Non può riconoscersi, invece, alcun diritto della parte civile ad ottenere la liquidazione de spese processuali, essendosi la stessa limitata a presentare le proprie conclusioni, senza in alcun modo effettivamente esplicare, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, in mo fornire concretamente un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Napoli per il giudizio.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al reato di cui al capo 6) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli; dichi inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME e, visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichia irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imput in relazione al capo 15).
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOMENOME limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416bis cod. pen. e al trattamento sanzioNOMErio e rinvia per nuov giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME.
Nulla per le spese richieste NOMEa parte civile.
Così deciso il 14 settembre 2023
Il Consiglie e estensore
I Rresidente