Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51324 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51324 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Umbriatico il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa il 13 Febbraio 2023 con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari nella veste d indagato in ordine al delitto di concorso in estorsione aggravata dall’articolo 416 bis.1 cod.pen.
Si contesta all’indagato di avere in concorso con altri soggetti alcuni dei quali indiziati appartenere al RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE e in particolare alla locale di Cirò costretto, con minacce aggravate dal metodo mafioso COGNOME NOME NOME recedere dalla procedura di acquisto di un terreno, già assegnato a COGNOME NOMENOME che si era aggiudicato co la conseguenza di perdere anche la cauzione versata.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dedotto vizio afferente al principio di autonoma valutazione del Gip.
Osserva il ricorrente che in relazione al capo di incolpazione n. 13 il GIP ha riportato in maniera pedissequa la richiesta del pubblico ministero e il tribunale ha respinto le osservazioni difensive, ritenendo generico il motivo di censura in quanto la difesa non avrebbe adempiuto l’onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di autonoma valutazione avrebbe avuto incidenza sulle determinazioni cautelari. Tale affermazione non è condivisibile poiché la difesa ha fatto puntuale richiamo di intere parti di motivazione sovrapponibili alla richiesta del pubblico ministero e ha spiegato le ragioni per cui un’autonoma valutazione avrebbe avuto incidenza favorevole sulle determinazioni cautelari.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e omessa valutazione dei nuovi motivi. Nell’ordinanza nonché nella comunicazione notizia di reato si riporta un dato travisato e cioè che il terreno oggetto della estorsione sarebbe stato espropriato alla nota famiglia COGNOME di Umbriatico, facendo riferimento a COGNOME NOME e COGNOME NOME, già coinvolti nell’ambito del processo Stige. Il dato è travisato poiché l’espropriazione ha riguardato gli odierni indagati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME mentre COGNOME NOME e COGNOME NOME sono totalmente estranei alla vicenda di che trattasi. Gli odierni indagati sono invece estranei al processo cd. Stige, le cui sentenze sono state riversate in atti e il tribunale si appiattito sulla motivazione per relationem richiamando l’ordinanza del GIP e omettendo di confrontarsi con le argomentazioni difensive.
Osserva inoltre che dalle fonti di prova non emerge violenza e minaccia e non risulta che sia stata esercitata alcuna forma di costrizione nei confronti della persona offesa. Ed infatti COGNOME NOME ha acquisito dalla RAGIONE_SOCIALE un terreno espropriato a COGNOME NOME, padre di COGNOME NOME, ma il 23 ottobre 2018 è avvenuto il passaggio del suddetto terreno al nuovo aggiudicatario, in quanto il Tribunale di Roma aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato dal COGNOME NOME. Questo terreno è stato gestito dalla società di COGNOME NOME e attualmente è stato ritualmente assegnato all’azienda agricola della moglie di COGNOME NOME, il quale pertanto vantava un’aspettativa suscettibile di essere giudizialmente tutelata. Sotto questo profilo la vicenda avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell’art. 393 cod.pen. come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che ricorre quando l’agente opera con il convincimento ragionevole di esercitare un proprio diritto.
Pertanto alla luce delle considerazioni che precedono e in assenza di querela da parte della persona offesa si ritiene che, previa riqualificazione del reato di estorsione in quell di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la ordinanza impugnata vada annullata.
2.3 Vizio di motivazione in relazione all’aggravante ad effetto speciale del metodo mafioso, poiché le argomentazioni poste a sostegno dell’ordinanza non resistono alle argomentazioni sviluppate con i motivi nuovi.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari poiché risulta del tutto omessa la verifica dell’incidenza dell’ampio lasso di tempo intercorso dalla commissione del fatto e l’assenza di condotte penalmente rilevanti successive all’anno 2018 e quindi manca nell’ordinanza impugnata in concreto la valutazione della attualità delle esigenze cautelari. COGNOME NOME è quasi settantenne; COGNOME NOME e COGNOME NOME sono incensurati e dediti al lavoro e il decorso di un lasso di tempo rilevante può superare la presunzione di cui all’articolo 275 comma tre cod. proc.pen. Con memoria sono stati depositati motivi nuovi e documenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena d reato contestato (secondo i criteri di cui all’articolo 192 cod. proc.pen) ma solo l sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatig gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizi merito dall’articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell’articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell’articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ,ver0-che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanz esaminate dal giudice di merito.
Nel caso in esame nessuno di questi vizi – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E – risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura.
1.1La prima censura è manifestamente infondata poiché il tribunale,dopo avere rilevato la genericità della censura formulata in sede di riesame,ha osservato nel merito che il GIP si era attenuto ai criteri di redazione della motivazione per relationem più volte ribaditi dalla giurisprudenza in quanto, dopo avere riportato il tenore della richiesta del P.M., aveva comunque formulato le proprie autonome considerazioni sia sul materiale
indiziario offerto sia sulle esigenze cautelari. Ed in effetti non si chiede ai giudici di ess scrittori originali ma di valutare in modo autonomo ed è sufficiente che le considerazioni svolte dal GIP dimostrino che il giudice ha avuto contezza delle ragioni poste a sostegno delle richieste cautelari e ne abbia valutato la fondatezza, potendo ben condividere il percorso motivazionale esposto nella richiesta. Il ricorso non censura in modo specifico questa articolata motivazione , né ravvisa elementi che non sono stati considerati dal AVV_NOTAIO e che avrebbero potuto condurre a diverse valutazioni , così che il motivo rimane generico e monco.
1.2 Il secondo motivo è infondato e invoca una diversa ricostruzione della vicenda che non può trovare ingresso in questa sede e che trova smentita in atti. Il tribunale ha osservato che dal compendio indiziario emerge che la persona offesa consapevole del rischio di provocare reazioni ritorsive da parte dei COGNOME, nel corso di un colloquio, al quale aveva partecipato anche l’odierno ricorrente, li aveva informati delle sue intenzioni di acquistare il terreno, nel tentativo di ottenere il loro consenso; quell’occasione costoro non si erano opposti , salvo poi attivare, dopo l’aggiudicazione del terreno da parte del COGNOME, alcuni sodali della locale che, recatisi dalla persona offesa, gli comunicavano che “agli amici buoni buoni” interessava il terreno, ribadendo in successivo incontro che doveva rientrare nella disponibilità dei COGNOME.
Il tribunale a pag. 8 ha spiegato le ragioni per cui l’assunto difensivo non può trovare accoglimentoi ribadendo che nessuna pretesa poteva essere vantata dal ricorrente e dai suoi parenti in ordine al terreno già assegnato al COGNOME, che invece ha dovuto subire una coartazione della propria libertà contrattuale, a causa delle “ambasciata” inviata dai COGNOME tramite noti esponenti della locale di “ndrangheta, che pur non essendo accompagnata da esplicite minacce era connotata da un’indiscussa ed evidente carica intimidatoria per la caratura dei soggetti coinvolti e per la perentorietà della richies che non ammetteva soluzioni alternative.
1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché non residuano dubbi circa la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso in quanto la pretesa indebita è stata avanzata dai COGNOME non personalmente, in occasione del colloquio avuto con la persona offesa o in altra successiva occasione, ma tramite soggetti legati al RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, che non avevano la necessità di palesare al proprio interlocutore la loro qualità o esplicite minacce, ma anche solo nel modus operandi ( gli amici buoni buoni) evocavano la forza del vincolo associativo, suscitando un indiscusso effetto intimidatorio nei confronti del destinatario del messaggio, che si vedeva costretto ad abbandonare il suo progetto, pur essendo consapevole delle conseguenze economiche cui andava incontro.
Il collegio conosce una recente pronunzia della Corte secondo cui in tema di estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia “silente”, da soggetto appartenente ad un’associazione di tipo mafioso, sussiste l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., la cui configurabilità
è correlata alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell’utilizzo del metodo mafioso, postula un’ulteriore esternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato. (Sez. 1 – , Sentenza n. 39836 del 19/04/2023 Ud. (dep. 02/10/2023 ) Rv. 285059 – 01)
E tuttavia tale distinzione non è condivisibile poiché la minaccia silente, costituita dall presenza di un soggetto in odore di mafia o che sostiene di essere mandato dagli “amici” è tipica del metodo mafioso e aderire a questa netta distinzione, tra minaccia posta in essere da appartenente all’associazione e minaccia che solo esplicitamente deve evocare il vincolo associativo, potrebbe comportare interpretazioni non corrette, laddove in realtà l’effetto intimidatorio è insito nelle modalità silenti o addirittura apparentemen cortesi dell’interlocutore, che non esplicita minacce ma evoca in maniera implicita e altrettanto inequivoca la forza di intimidazione del RAGIONE_SOCIALE.
Tale recente arresto si pone, peraltro, in contrasto con un consolidato orientamento, che il collegio ritiene preferibile, secondo cui integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l’utilizzo di un messaggio intimidatorio anche silente, cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3 – , Sentenza n. 44298 del 18/06/2019 Cc. (dep. 30/10/2019 ) Rv. 277182 – 01; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, COGNOME, Rv. 272884, nonché Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570, e Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760).
Ed in effetti nella realtà è questo ciò che spesso accade, soprattutto nei territori in cu la criminalità organizzata è ben radicata e l’assoggettamento della comunità all’intimidazione GLYPH è GLYPH tale GLYPH da GLYPH non GLYPH richiedere GLYPH esplicitazioni GLYPH plateali. Inoltre deve rilevarsi che una forzata riduzione dell’ambito applicativo dell’aggravante del metodo mafioso, che riguarda le modalità della condotta, GLYPH non può essere controbilanciata ampliando l’ambito dell’aggravante dell’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE criminoso di stampo mafioso, che riguarda le qualità personali dell’agente.
Nel caso in esame emerge che gli indagati, pur essendo stati in contatto con la persona offesa che li aveva aggiornati in merito alle sue intenzioni, hanno preferito rivolgersi a esponenti della locale di ‘ndrangheta per comunicare all’interessato la loro intenzione di non perdere il terreno che si era aggiudicato, che doveva tornare nella loro disponibilità. L’assenza di minacce esplicite non inficia l’elevato potere intimidatorio dell'”ambasciata”
che certamente deve ritenersi aggravata dal metodo mafioso.
3.L’inammissibilità del ricorso rende superfluo l’esame dei motivi nuovi trasmessi con nota dell’AVV_NOTAIO.
4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare
euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente