Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50031 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50031 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 12 aprile 2023, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione
ai reati di associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti con funzioni di comando (esclusa l’aggravante dell’essere l’associazione armata), cessione di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso (capi 92, 96 e 94 della imputazione provvisoria).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza dei reati in materia di stupefacenti (capi 92 e 96).
Il Tribunale avrebbe ricavato il ruolo di capo del ricorrente soltanto sulla base di tre intercettazioni (nn. 250, 309 e 604) dal contenuto equivoco e che il Tribunale avrebbe interpretato in modo non corretto ed anche contraddittorio rispetto alle affermazioni relative alla posizione del coindagato COGNOME e dello stesso ricorrente quanto alla attività di spaccio posta in essere da COGNOME.
Non sarebbe stata individuata alcuna condotta idonea a scolpire il ruolo di comando del ricorrente, l’esistenza dell’affectio societatis ed anche la commissione di condotte concrete di cessione di stupefacenti, peraltro mai rinvenuti.
Al più, si sarebbe potuta configurare l’ipotesi del concorso nella commissione di singoli episodi di spaccio.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive prospettate in sede di riesame.
Mancherebbe, ancora, la motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 del D.P.R. 309/90 e, di converso, alla esclusione dell’ipotesi lie di cui all’art. 74, comma 6, stesso decreto;
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza del reato di estorsione aggravata dall’aver utilizzato il metodo mafioso (capo 94).
La condotta concorsuale del ricorrente non sarebbe stata evidenziata in quanto il Tribunale avrebbe fatto riferimento soltanto a quella del coindagato NOME, autore della minaccia nei confronti della vittima.
In ogni caso, si sarebbe trattato di un esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni posta l’esistenza di un credito del fratello della vittima nei confronti della mogl del ricorrente, titolare dell’autonoleggio di fatto gestito da quest’ultimo.
Avrebbe dovuto essere esclusa l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, mancando ogni riferimento a compagini criminali di quel tipo;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Non vi sarebbe stata da parte del Tribunale alcuna valutazione del caso concreto ma solo il richiamo generico alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza indicazione alcuna sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati e RAGIONE_SOCIALE altre esigenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e generico.
1.E’ noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione de linguaggio e del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e RAGIONE_SOCIALE massime d esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439).
Il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha richiamato non tre ma un nugolo di intercettazioni ambientali dimostrative del fatto che il ricorrente fosse a capo di una organizzazione, stabile e strutturata con divisione di ruoli al suo interno e predisposizione di mezzi, dedita al traffico d sostanze stupefacenti.
Si vedano, solo ad esempio, le conversazioni nelle quali si faceva riferimento alla gestione di una piazza di spaccio ed alla predisposizione di un’abitazione come ricovero, con la volontà di cambiarla in conseguenza RAGIONE_SOCIALE indagini in corso (fgg.411 del provvedimento impugnato).
L’ordinanza impugnata ha rappresentato il ruolo di comando del ricorrente, soggetto al quale facevano riferimento gli altri associati nel corso RAGIONE_SOCIALE intercettazioni e che impartiva a costoro ordini sulla attività illecita anche relazione a singole cessioni.
Nel provvedimento impugnato non si fa alcuna menzione dell’aggravante dell’ingente quantità – per questo da ritenersi ininfluente – mentre il numero RAGIONE_SOCIALE intercettazioni e la loro distribuzione nel tempo hanno portato il Tribunale ad escludere, ragionevolmente, l’ipotesi che si fosse trattato di spaccio organizzato di lieve entità.
La contraddittorietà indicata in ricorso a proposito del ruolo del ricorrente s riferisce ad altro contesto associativo, come il Tribunale ha ben spiegato a fg. 11 del provvedimento impugnato.
L’indicazione circa la presenza di doglianze difensive pretermesse è, infine, del tutto generica.
2. Del pari, con riguardo al secondo motivo, le attività di captazione, coordinate con il servizio di videocamera fissato sui locali dell’autonoleggio gestito dal ricorrente ma intestato alla moglie, avevano dimostrato che egli fosse presente accanto al coindagato NOME allorquando questi proferiva minacce nei confronti di NOME, volte a costringerlo ad onorare un debito del di lui fratello verso l’attività di autonoleggio.
La non contestata presenza del ricorrente in quella occasione ed il fatto che la condotta illecita fosse stata veicolata nell’interesse dell’attività da lui gest danno ragione alla decisione del Tribunale di ritenerlo concorrente nel reato, sebbene a proferire la minaccia fosse stato il correo.
La motivazione è esente da ogni censura logico-ricostruttiva ed ha fatto corretta applicazione del principio giuridico secondo il quale, ai fini della configurabilità d concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279807; Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268284).
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto illecito, basta considerare, pe escludere che si fosse in presenza di un esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni, che la minaccia – come emerge a chiare lettere dal provvedimento impugnato e non risulta contestato – era stata proferita non nei confronti del debitore ma del fratello di questi, terzo estraneo rispetto al rapporto obbligatorio (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017).
Trattandosi di valutazione giuridica di un elemento di fatto non contestato, può essere in questo senso emendata la motivazione offerta dal Tribunale sul punto. Quanto alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso, il ricorso è generico in quanto sorvola sulla decisiva precisazione del Tribunale circa il fatto che il COGNOME, nel minacciare la vittima, aveva fatto riferimento a contesti criminalità organizzata alla quale sosteneva di appartenere, con il richiamo alla “malavita”.
Nel che è dato rilevare la sussistenza dell’aggravante contestata.
3. Il terzo motivo è generico in quanto il Tribunale, oltre a richiamare l presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla presenza del reato associativo e dell’uso del metodo mafioso nell’estorsione, ha fatto riferimento a specifici elementi tratti dal caso concreto, come il livello organizzazione criminale raggiunto dal ricorrente, la sua capacità di reagire alle indagini con estrema velocità e con la predisposizione di mezzi ulteriori per continuare l’attività illecita, la stabilità del vincolo con gli altri consociati.
Di tanto il ricorso non dà contezza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.11.2023.