Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10008 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10008 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
GIORGIO POSCIA
CC – 13/01/2026
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO del foro di Nola in difesa di NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento .
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza in data 4 luglio 2025 confermava l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato a NOME la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. aggravato ai sensi dell’art. 416 bis . 1 cod. pen. e 629 – 416 bis . 1 cod pen.
Le indagini che ne erano scaturite avevano portato ad individuare una complessa organizzazione criminosa che faceva capo a COGNOME NOME e ad NOME COGNOME che si occupava di rilasciare dietro corrispettivo nulla osta all’ingresso di cittadini stranieri, falsi; vi erano poi canali per individuare i potenziali clienti, cioŁ cittadini stranieri interessati ad ottenere detti documenti nonchØ datori di lavoro che fornivano false richieste di assunzione di lavoratori.
Egli veniva utilizzato per recuperare i crediti dai clienti; paradigmatica la vicenda
La ricostruzione del modus operandi e dei ruoli dei singoli partecipi e organizzatori emergeva dall’ascolto delle numerose conversazioni intercettate e dai servizi di OPC scaturite dall’ascolto che avevano portato gli operanti ad ascoltare direttamente brani di conversazioni e ad identificare alcuni dei partecipanti agli incontri.
L’indagato, fratello di NOME, esponente di spicco del clan RAGIONE_SOCIALE, era dipendente dello studio dell’AVV_NOTAIO e, oltre ad occuparsi delle pratiche dello studio, si occupava anche della riscossione dei crediti dell’associazione per delinquere utilizzando la forza intimidatrice del clan.
Da tali conversazioni veniva ricostruita l’esistenza di un credito di COGNOME di 80.000 euro per l’attività illecita svolta, nei confronti di NOME COGNOME, somma che non era stata corrisposta: tale situazione aveva pertanto imposto l’intervento di COGNOME.
Il Tribunale richiamava, poi, i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione che, oltre ad avere una loro rilevanza autonoma, costituivano anche una conferma dell’ipotesi accusatoria relativa al capo associativo in relazione al ruolo del COGNOME.
Analogo destino aveva avuto un altro credito, maturato nei confronti di tale COGNOME, che era stato corrisposto a COGNOME NOME, come da indicazioni ricevute dal medesimo.
La conversazione avvenuta nel corso di un incontro con NOME in data 3 agosto veniva registrata dal COGNOME e riprodotta in atti e anche in ragione delle dichiarazioni del Bocia emergeva il ruolo avuto nella vicenda da NOME.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato tramite i difensori di fiducia,
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 309 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale valutato gli elementi offerti a discarico dell’indagato e contenuti nella memoria difensiva depositata il 4 luglio 2025.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 309, comma 9, 292, comma 2, lett. c bis , 125, comma 3 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale espresso una autonoma valutazione circa la consistenza delle fonti di prova, essendosi risolta l’ordinanza nella mera adesione acritica alla prospettazione accusatoria; la motivazione sarebbe meramente apparente, una pedissequa riproposizione della tesi accusatoria, in difetto di qualunque autonomia valutativa.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per avere il Tribunale del riesame basato il proprio convincimento su dichiarazioni inutilizzabili poichØ COGNOME NOME sarebbe stato escusso senza le garanzie difensive previste per gli indagati.
Nonostante, poi, il COGNOME abbia collaborato alle attività criminose, provvedendo all’inserimento di nominativi fornitigli dallo stesso COGNOME, non Ł mai stato indagato; l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del COGNOME permane nonostante egli sia qualificato come persona offesa del reato di estorsione.
2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione degli art. 416 e 416 bis . 1 cod. pen.
Del tutto erroneo, poi, Ł derivare il suo coinvolgimento dalla caratura criminale del fratello.
2.4.3 Priva di fondamento indiziario Ł poi l’affermazione contenuta nell’impugnato provvedimento secondo cui l’indagato sarebbe stato l’esattore di COGNOME; egli si Ł limitato a svolgere i compiti che inerivano alla sua mansione lavorativa di dipendente dello
Il ricorrente – dunque – stigmatizza la lettura data alla conversazione intercorsa con NOME, nella quale NOME avrebbe preteso la metà dei proventi illeciti e il ruolo attribuito a NOME che, invece, nella prospettiva difensiva, agiva solo quale figura accessoria al proprio datore di lavoro.
In conclusione, ritiene il ricorrente, che difettino i gravi indizi di colpevolezza necessari per fondare e sostenere la misura cautelare; la motivazione, inoltre, si appalesa come illogica e contraddittoria rispetto agli atti ed, inoltre, l’omessa valutazione degli elementi contenuti nella memoria difensiva configura un deficit di motivazione che inficia la tenuta del provvedimento impugnato.
In buona sostanza non sarebbe stata dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi dell’aggravante, sotto il profilo del ricorso all’utilizzo del metodo mafioso.
Dagli elementi in atti non sarebbe stato in alcun modo dimostrato che il ricorrente abbia concretamente posto in essere condotte in qualche maniera riconducibili al metodo mafioso, ingenerando un qualche tipo di timore negli interlocutori.
Le condotte tenute in precedenza dall’indagato che si sono concretate in inviti o nell’aver accompagnato COGNOME dal fratello non possono costituire concorso nell’attività estorsiva concretizzatasi successivamente il 9 agosto 2024.
2.7 Con il settimo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle piø persone riunite.
2.8 Con l’ottavo motivo lamenta vizio di motivazione con riguardo all’attualità delle esigenze cautelari.
L’interruzione del rapporto lavorativo ha comportato l’interruzione di qualsivoglia coinvolgimento nelle attività criminose della associazione.
2.8.2 Anche in relazione al reato estorsivo difetterebbe il pericolo di attualità della reiterazione, anche in questo caso fra i fatti e l’emissione del provvedimento genetico Ł decorso un anno, lasso di tempo nel quale non vi sono state manifestazione di reiterazione della pericolosità sociale dell’indagato; nessuna valutazione Ł stata emessa dal tribunale in relazione al tempo silente, porto che nel caso in esame vale una presunzione relativa e la difesa avrebbe fornito elementi dai quali emerge che non sussistono le esigenze cautelari.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso; i difensori chiedevano la trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e come tale deve essere rigettato.
1.1 Il primo motivo di ricorso, circa la mancata valutazione della memoria difensiva, Ł infondato.
In tema di impugnazione di misure cautelari, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito. (Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Pmt, Rv. 288603 – 01).
La doglianza del ricorrente sul punto Ł, nello sviluppo di questo primo motivo e in disparte i rilievi che verranno esaminati infra, del tutto generica, in quanto, da un lato, lamenta la mancata disamina delle argomentazioni contenute nella memoria depositata il 4 luglio 2025 e, dall’altro, non elabora doglianze specifiche che illustrino la portata dimostrativa in favore del ricorrente degli argomenti pretermessi e la loro attitudine ad intaccare l’ordito argomentativo.
1.2 Il secondo motivo di ricorso, sulla carenza di autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del Tribunale, Ł parimenti infondato.
L’art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza emessa dal giudice su richiesta del pubblico ministero deve contenere a pena di nullità l’esposizione e l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la disposta misura; pertanto Ł costante l’insegnamento di questa Corte che si intende ribadire, secondo cui, l’ordinanza adottata dal tribunale, che, in sede di riesame, confermi il provvedimento genetico del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito Ł previsto dall’art.292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura “inaudita altera parte”, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, COGNOME, Rv. 278122 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).
Circa poi l’accennato analogo vizio che avrebbe inficiato l’ordinanza genetica non può
non richiamarsi quanto affermato in motivazione da Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, COGNOME, Rv. 288341 – 01, che ha affermato che la giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all’introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47 all’art. 292, comma 1, lett. c) e all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. ha ritenuto che la previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, nØ miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la norma abbia esplicitato la necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante.
L’aggettivo ‘autonoma’ Ł riferito specificamente alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicchØ, rispetto a quest’ultima, anche dopo la riforma, Ł consentito il rinvio – « per relationem » o per incorporazione – alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall’atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l’applicazione della misura (tra le altre, Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.m. in proc. Vizzì, Rv. 273658 – 01; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970 – 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951 – 01).
Il ricorrente, pur dolendosi del deficit di autonoma valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza sia con riguardo all’ordinanza genetica, sia con riguardo all’ordinanza del Tribunale, di fatto non indica alcuna specifica ragione di doglianza nØ evince alcun difetto di valutazione autonoma, posto che come visto, il mero rinvio ai presupposti di fatto per come rappresentati nella richiesta del pubblico ministero ovvero negli atti di indagini non comporta ex se una carenza di autonoma valutazione dei medesimi.
Il fatto che nel corpus delle ordinanze vengano riportate espressioni o frasi tratte dall’informativa non Ł, dunque, ex se indice di carenza di autonoma valutazione, poichØ Ł il processo valutativo di tali elementi, come rappresentati nella richiesta di misura o dalla polizia giudiziaria, che deve essere autonomo; gli elementi indiziari valutati come rilevanti sono inevitabilmente quelli che vengono indicati nella richiesta di misura a fondamento della stessa.
1.3 Il terzo motivo circa l’inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni di COGNOME Ł infondato.
L’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall’inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che, a carico dei medesimi, risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287773 – 01)
La sanzione di inutilizzabilità ” erga omnes ” delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243417 – 01)
Il ricorrente afferma che senza le dichiarazioni di COGNOME verrebbe meno il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente con riferimento al capo 16), ovvero al reato estorsivo commesso in danno del medesimo COGNOME e ciò in quanto – secondo il
ricorrente – a carico di COGNOME emergevano elementi di reità compendiati nel fatto che egli « collaborasse con pratiche illecite finanche con NOME COGNOME».
Ma ciò non comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni in difetto di connessione o correlazione fra il fatto contestato al ricorrente e quello rispetto al quale sussisterebbero indizi di reità a carico del dichiarante; le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che restano al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dall’art. 63 cod. proc. pen., comma 2 le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall’inizio indizi a suo carico, poichØ rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone (Sez. U, sent. n. 1282 del 09/10/1996, dep. 13/02/1997, Rv. 206846).
In questo senso si richiamano due pronunce che attengono a fattispecie di reato differenti, ma che evidenziano detto principio: il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall’inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato non riguarda le dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato di estorsione che riferisca in ordine a tali fatti nell’ambito di un procedimento per il quale le Ł rivolta l’accusa di aver consumato una rapina, in quanto non si Ł in presenza di un soggetto indagabile per lo stesso fatto o per reato connesso, nØ tra i due reati vi Ł collegamento probatorio (Sez. 2, n. 12625 del 18/02/2015, Moi, Rv. 262928 – 01); inoltre, il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall’inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato non riguarda le dichiarazioni rese dalla persona offesa di un fatto di usura che riferisca di aver ricevuto assegni provento di altri reati di usura in danno di terzi, in quanto l’indicata persona offesa non Ł indagabile per quei delitti di ricettazione o di riciclaggio, che non hanno alcun legame di connessione con quello di cui Ł persona offesa (Sez. 2, n. 45566 del 21/10/2009, COGNOME, Rv. 245630 – 01).
1.4 . Il quarto, il quinto e il sesto motivo possono essere congiuntamente trattati.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito” (così Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; conf. Sez. un., n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828-01).
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Nella affermazione formale della denuncia di una violazione di legge ciò che il ricorrente in realtà sollecita Ł un intervento della Corte nel merito della valenza dimostrativa dei gravi indizi di colpevolezza proponendo una lettura ed una interpretazione differente rispetto a quella proposta dal tribunale; dunque, le censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ritenuta errata, non sono ammissibili.
Non Ł riscontrabile alcuna violazione di legge, nØ alcun vizio di motivazione nell’ordito motivazionale dell’impugnato provvedimento, laddove la portata del contributo dato dall’indagato alla associazione Ł descritta attraverso il puntuale richiamo agli elementi indiziari, molti dei quali letteralmente ripresi nel corpus del provvedimento, così come Ł descritto l’apporto dato alla attività estorsiva in danno di COGNOME e il ricorso al metodo mafioso, non semplicemente implicito nel cognome dell’indagato, bensì nella sua spendita con la consapevolezza del valore di tale affermazione.
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282295 – 01)
1.7 Il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’aggravante delle piø persone riunite, Ł inammissibile.
¨ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento “de libertate” non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quomodo” della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508 – 01).
Circa la insussistenza dell’aggravante delle piø persone riunite con riferimento all’estorsione già aggravata ai sensi dell’art. 416 bis. 1 cod. pen. il ricorrente si trova in una posizione di carenza di interesse; l’espunzione della medesima non ha alcun riflesso positivo sulla posizione del ricorrente nell’immediato, nØ il ricorrente medesimo ha fatto menzione ad un interesse concreto a tal fine.
1.8 L’ottavo motivo di ricorso Ł infondato.
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. “tempo silente”, posto che Ł escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo. (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286698 – 01)
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416bis .1 cod. pen., sebbene l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice Ł chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale
presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285808 – 01).
L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che può, tuttavia, essere superata in quanto il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei “pericula libertatis”, Ł comunque tenuto a valutare, anche in forza delle massime di esperienza sui diversi tipi di associazione criminale, gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dalla fattispecie di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei fatti illeciti, non essendo consentito nel nostro ordinamento un qualsivoglia automatismo valutativo (Sez.5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, Rv.285879-01).
In altre parole, si tratta di motivare adeguatamente sull’esistenza delle esigenze cautelari laddove siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti delle ragioni per escluderle.
Nel caso in esame il tribunale ha sottolineato la pervicacia delle condotte poste in essere, il ruolo dell’indagato, la sua vicinanza agli ambienti malavitosi e la sussistenza della presunzione relativa, non vinta da alcun elemento dedotto dai difensori.
Circa, poi, il tempo silente, cioŁ l’apprezzabile lasso di tempo che intercorre fra le condotte di rilevanza penale e la emissione della misura, le condotte di cui al capo 12 sono contestate in permanenza ed Ł lo stesso ricorrente che afferma che il rapporto lavorativo con NOME si Ł interrotto nell’aprile 2025, quando la misura Ł state essa nel successivo mese di maggio: quindi di fatto non Ł intercorso alcun apprezzabile intervallo di tempo tale da rendere necessaria una articolata e puntuale valutazione della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. E questo senza contare che la pericolosità non Ł legata allo specifico rapporto in essere con l’NOME.
Per tutte le ragioni testŁ dedotte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Lo stato detentivo del ricorrente impone la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per l’inserimento nella cartella del detenuto.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen
Così deciso il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME