Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15789 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15789 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 04/05/1986 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE d’APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. COGNOME in difesa di COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata il 4 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, con cui NOME COGNOME stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole del reat tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore p assicurare la restituzione di macchinari illecitamente sottratti a costui.
Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell’imputato ha formulato sei motivi, variamente fondati, come si specificherà appresso, su motivazionali
(art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) nonché su violazioni di legge (art. 606 d, cod. proc. pen.).
2.1 II primo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, lett. d), cod. pen., per la mancata assunzione di una perizia fonica sull’effettiva percepi da parte del poliziotto in moto, delle parole scambiate tra NOME e COGNOME margini di una rotatoria. Le due giustificazioni addotte dalla Corte per rig l’istanza sono, l’una (la non decisività della perizia), contraddittoria, e, preclusione derivante dalla scelta del rito abbreviato), giuridicamente errata.
2.2 II secondo motivo di ricorso deduce la mancanza e la manifesta illogici della motivazione con cui è stata rigettata l’istanza di acquisizione consulenza tonica di parte.
2.3 Con il terzo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione nonché erronea applicazione della legge penale essendosi riconosciuto contributo concorsuale dell’imputato sulla base di due lacerti di conversaz intercorsa con il COGNOME, nel primo dei quali l’imputato è rimasto silente ment secondo avrebbe dichiarato il proprio disinteresse per l’intera vicenda.
Sulla base del medesimo compendio probatorio il tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza di elementi sufficienti all’applicazione dell’art. 1 pen. posto che anche nel caso di mero concorso morale il contributo alla azio del correo deve essere effettivo e non generico o espressivo di m connivenza.
2.4 II quarto motivo è incentrato sulla violazione di legge conseguen all’erronea applicazione dell’art. 416 bis.1 cod. pen..
La cennata aggravante, ravvisabile in una condotta diretta a favori un’associazione mafiosa o, in alternativa, nell’utilizzazione del metodo mafi non ricorre nel caso concreto poiché l’interlocutore della persona offesa non mai fatto alcun tipo di riferimento alla conoscenza dei soggetti appartenen consorterie malavitose, pure a fronte di specifiche richieste di chiarimen parte della vittima del furto. Quanto al COGNOME, non vi è nemmeno alcuna prov o quantomeno l’indicazione che l’intento ‘assistenziale’ nei confronti della potesse essere conosciuto o conoscibile. In definitiva, dai colloqui tra NOME COGNOME non può desumersi che l’imputato conoscesse, o potesse conoscere, l’intento che aveva sorretto la volontà di agire del COGNOME.
2.5 Infine, gli ultimi due motivi, che possono essere trattati unitariamen quanto entrambi attinenti al regime circostanziale del reato, deducono violazi di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione del attenuanti di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 e 62 bis, cod. pen..
Il primo ribadisce l’applicabilità dell’attenuante anche al reato tentat nel caso concreto, avrebbe prodotto, se portato a compimento, il danno 500,00 euro soltanto.
Il secondo, in primo luogo, contesta il ragionamento adottato in senten nel negare le attenuanti generiche in base alla gravità del fatto, poich costituisce una duplicazione delle valutazioni già effettuate in relazione sussistenza del reato e, in secondo luogo, confuta l’argomento insito n rinuncia a proporre elementi di prova della circostanza predetta a seguito d richiesta di giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché i motivi proposti, che verranno esaminat a seguire, nell’ordine sopra riportato, risultano manifestamente infondati o consentiti.
I primi due motivi, che possono essere trattati unitariamente, in quan entrambi relativi ad accertamenti peritali acquisibili in appello, sulla ef possibilità, da parte del poliziotto intervenuto al momento del fatto, di perc una parte della conversazione intercorsa tra il COGNOME e COGNOME al margine di rotatoria, confliggono con i principi interpretativi costantemente affermat questa Corte in materia di acquisizioni probatorie in grado di appello.
Giova in tal senso rammentare come, alla stregua del chiaro dispost dell’art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l’assunzione di nuove prove in app sia subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di deci allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o sc dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazi dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’art. 495, comma 1, cod. pen. Ma quest’ultima ipotesi non ricorre nel caso concreto, ove la prova offe non può esser considerata sopravvenuta.
In definitiva, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, n giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista d 603, comma 1, cod. proc. pen., è dunque subordinata alla verific dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguen constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giud di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez n. 8936 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Ed il corollario di tale quadro generale, con riferimento specific giudizio abbreviato non condizionato, si ritrova nelle massime che afferman
come possa essere censurata la mancata assunzione in appello di prove richiest dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l’esistenza, nell’apparato motiva posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogic ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiv rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendos all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 – 01; Sez. 5, n. 2910 d 04/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287482 – 02).
Nel caso in esame la Corte di appello motivava espressamente sulle ragioni di rigetto della richiesta di effettuazione di una perizia, non limitandosi i come professato dalla difesa, alla constatazione della impossibilità di ripro le medesime condizioni concrete del momento in cui la percezione della fras rilevata dalle forze dell’ordine sarebbe avvenuta, ma spiegando diffusamen (pg. 8) le ragioni per cui debba ritenersi che la percezione della frase inte tra COGNOME e COGNOME fosse assolutamente possibile. Si evidenzia infatti c dispetto della ricostruzione difensiva, i timori del COGNOME sulla presenza ‘so dovessero essere scemati, tanto da non annullare o posporre l’incontro con COGNOME, e che d’altronde, la inconsapevolezza dello `sgamo’ in capo all’age avesse consentito a costui un approccio assai prossimo alla fonte, tal permettergli di percepire il brano di conversazione.
Si tratta di una motivazione articolata e congrua, non connotata manifeste illogicità e non contrastata dalla tesi difensiva dell’incomprensi della conversazione, basata su una mera ipotesi negativa.
Anche il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamen poiché accomunati da elementi valutativi comuni, siccome diretti al contestazione dell’apprezzamento, da parte della Corte di appello, di circosta di fatto (rispettivamente, sulla responsabilità dell’imputato per il fatto asc e sulla natura circostanziale del reato). Ciò può affermarsi anche in relazio quarto motivo che, pur evocando la violazione di legge, giunge in definitiv contestare l’approdo decisionale in relazione alla circostanza aggrava contestata. A tal proposito, è utile ribadire che, ai fini della corretta de del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod pen. (quello citato nel quarto motivo, cfr. pg . 8), il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come rico dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislato cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere c le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricond
paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in riliev profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’ope sussunzione del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, in censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, in operazione prettamente riservata al giudice di merito.
Nel caso specifico, in relazione ai due profili indicati in prem (responsabilità e circostanza), ci si trova dinnanzi ad una “doppia conforme”, la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lett congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispetta i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grad dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri n valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
In tale condizione e su tale premessa, fuoriesce dal perimetro del sindac di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudi merito, attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una div ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanz attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legitt stabilire se i giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizio ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincen risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le r della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelt determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/199 Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti lim tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrastii o tra f prova, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatt Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, l’illogicità del motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. pr pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare perce ictu °culi, data la gravità della aporia ed incongruenza logica, senza possibilit per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME Rv. 226074
Tanto premesso, il ragionamento probatorio sviluppato in sentenza, tanto in relazione alla responsabilità, quanto alla sussistenza della aggravane ‘mafi non evidenzia discrasie sul piano logico.
I
I giudici di appello, con fluida argomentazione, approfondita analisi e ampi inquadramento della vicenda, in particolare alle pg. 6 (sulla non occasional dell’incontro tra COGNOME e Fichera presso la rotatoria), 9 (sulla rileva significato della intercettazione tra i due correi) e 10 (in alto, sull profferita dal COGNOME all’imputato, dimostrativa -senza possibilità di ip alternative- della partecipazione di costui al tentativo di estorsi ricostruiscono sapientemente ed in maniera del tutto logica il mosaic rappresentativo della vicenda, inserendo le tessere in maniera efficace idonea alla riproduzione, come in un’immagine, della responsabilità dell’imputato, superando i dubbi sul significato concorsuale che la frase isol (“a me non interessa”) aveva generato a livello cautelare (cfr. pg .13). E val la pena di sottolineare che tale valutazione si lega a quella del giudice di p grado che aveva acutamente osservato (pg. 22, in fondo) come fosse stato proprio il COGNOME, nel giorno destinato al pagamento da parte del Catalan secondo l’indicazione fornitagli dal COGNOME a contattare quest’ulti dimostrando il proprio coinvolgimento nell’operazione.
Anche in relazione alla circostanza aggravante contestata, il ragionamento formulato dalla Corte, incentrato sulla funzione ‘protettiva’ del pizzo richie pur a seguito del recupero dei ‘cavalli di ritorno’, e basato sul dato esperien del significato intrinseco delle espressioni utilizzate dal COGNOME e riferi COGNOME nell’integrazione di denuncia (cfr. pg . 10), è ineccepibile. Infatti, l’esplicito riferimento al metodo mafioso per conseguire la tranquill lavorativa, in un territorio ed in un quartiere ‘ad alta densità mafiosa’, co legge in sentenza (pg.11) è sufficiente a giustificare l’aggravante.
4. Infine, anche gli ultimi due motivi, relativi al trattamento sanzionat sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche e della particolare tenuità del danno, possono essere trattati ins per economia e logica espositiva.
Entrambi risultano non consentiti, non tanto perché ripetitivi, senza re accenti di novità, dei corrispondenti motivi già formulati in appello, qua perché ‘attaccano’ la valutazione discrezionale effettuata dal giudice di me che, se espressa in motivazione in maniera priva di contraddizioni e di manifes illogicità, è immune dal vaglio di questa Corte.
Nella motivazione si affrontano con chiarezza ed in maniera condivisibile, tanto il tema della non esiguità del danno (pg. 11) in quanto l’importo prendere come riferimento è l’iniziale richiesta di € 2.500,00 o, alternativame il valore dei mezzi sottratti, esulandosi in entrambi i casi dal concetto di sp tenuità richiesto dall’art. 62 n. 4, cod. pen., quanto il tema delle circo
attenuanti generiche, attesa la scarsa rilevanza, in termini di ammissione propri addebiti, delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato, nell’opin
della Corte d’appello, insindacabile in questa sede.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile. All’inammissib consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren
pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore del
cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2025
Il Co sigliere relatore
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La Presidente