Metodo Mafioso: Basta una Minaccia Implicita per l’Aggravante
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande attualità: l’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso. La decisione chiarisce come anche una minaccia non esplicita, ma chiaramente riconducibile a un contesto di criminalità organizzata, sia sufficiente per far scattare l’aumento di pena. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato condannato per un reato commesso con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 del codice penale. In sostanza, insieme ad altri due individui, si era presentato presso un cantiere edile con un atteggiamento aggressivo, sostenendo di agire per conto di un gruppo camorristico locale.
Nel suo ricorso per Cassazione, l’imputato contestava principalmente due punti:
1. La mancata esclusione dell’aggravante del metodo mafioso, ritenendo che i fatti non la integrassero pienamente.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione e il Metodo Mafioso
La Suprema Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo i giudici, la Corte di merito aveva correttamente motivato la sussistenza dell’aggravante. La minaccia rivolta alla vittima, sebbene implicita, era stata ritenuta ‘sufficientemente chiara’ nel suo intento intimidatorio. Il presentarsi in tre, con fare aggressivo e dichiarandosi ’emissari’ di un clan locale, era stato considerato un comportamento idoneo a evocare la forza intimidatrice tipica delle associazioni mafiose, sufficiente a integrare il metodo mafioso.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente, per motivare il diniego, fare riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto le argomentazioni della Corte d’Appello logiche e giuridicamente corrette. Per quanto riguarda l’aggravante, è stato valorizzato l’impatto psicologico sulla vittima, generato dal richiamo, anche se non esplicito, alla forza di un’organizzazione criminale. Per le attenuanti, la decisione è stata giustificata dalla particolare gravità della condotta, ulteriormente appesantita proprio dall’uso del metodo mafioso. Tale gravità è stata considerata un elemento ostativo al riconoscimento di qualsiasi beneficio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due principi fondamentali. Primo, per l’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso non è necessaria una minaccia esplicita di violenza, ma è sufficiente un comportamento che, per le sue modalità, evochi la forza di intimidazione di un’associazione criminale. Secondo, il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e può essere legittimamente fondato sulla sola gravità del fatto, soprattutto quando questo è connotato da elementi di particolare allarme sociale come il richiamo a contesti mafiosi. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Una minaccia deve essere esplicita per configurare l’aggravante del metodo mafioso?
No, la Cassazione ha chiarito che anche una minaccia implicita, ma sufficientemente chiara nel suo intento intimidatorio e nel richiamo a un gruppo criminale, è sufficiente per applicare l’aggravante.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi (come la gravità della condotta) o alla mancanza di elementi positivi, senza dover esaminare ogni singolo aspetto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso viene respinto senza un esame del merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39821 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circost aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen., è manifestamente infondato poi la Corte di merito ha confermato la sussistenza della predetta aggravante c corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e minaccia implicita ma sufficientemente chiara rivolta dagli imputati, presentat in tre in cantiere, con atteggiamento aggressivo e sostenendo di essere emiss di un RAGIONE_SOCIALE locale);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano l violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimen delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quant secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, n motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudi merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedo dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferiment elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi pos rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si v particolare, pag. 6 sulla gravità della condotta tenuta dall’imputato, aggrava art.416 bis. 1 c.p., che ha impedito di riconoscergli le invocate attenuanti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co sigliere stensore GLYPH Il Pr sidente