Metodo Mafioso: Quando l’Intimidazione Diventa Aggravante Secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante chiarificazione sull’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso. La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10567/2024, ha stabilito che l’utilizzo di modalità violente e aggressive, tipiche della criminalità organizzata, è sufficiente a configurare tale aggravante, anche senza un legame diretto dell’autore del reato con un’associazione mafiosa. La decisione scaturisce dal ricorso di un imputato condannato per minacce aggravate, commesse esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco contro le proprietà delle vittime.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado. L’imputato era stato accusato di diversi reati, tra cui danneggiamento, minaccia aggravata dall’uso di armi, e detenzione e porto di arma da fuoco. Tutti i reati erano contestati con l’aggravante di aver agito con il metodo mafioso.
La Corte d’Appello aveva dichiarato l’improcedibilità per alcuni reati (danneggiamento per difetto di querela e porto d’armi per precedente giudicato), ma aveva confermato la responsabilità per le minacce aggravate, ricalcolando la pena. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando sia la valutazione delle prove che, soprattutto, la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
L’Aggravante del Metodo Mafioso al Centro del Ricorso
Il punto centrale del ricorso alla Suprema Corte era la contestazione della violazione dell’art. 416-bis.1 del codice penale, che definisce l’aggravante in questione. La difesa sosteneva che l’applicazione di tale aggravante fosse illegittima nel caso di specie. Il ricorrente, inoltre, ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato il primo motivo di ricorso come inammissibile, in quanto si trattava di una semplice richiesta di rivalutazione del merito, preclusa alla Suprema Corte, la quale può giudicare solo sulla corretta applicazione del diritto. Il secondo motivo, relativo al metodo mafioso, è stato invece giudicato manifestamente infondato, fornendo l’occasione per ribadire i principi che ne regolano l’applicazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno spiegato in modo chiaro e netto perché l’aggravante del metodo mafioso fosse correttamente applicata nel caso in esame. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata (in particolare la sentenza n. 39424/2019), la Corte ha ribadito che l’aggravante ricorre quando l’azione criminale, evocando la contiguità con un’associazione mafiosa, è funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento e intimidazione.
Nel caso specifico, l’azione compiuta – l’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco contro i portoni di ingresso dei fabbricati delle persone offese – è stata ritenuta una modalità particolarmente violenta e aggressiva. Questo comportamento non è quello di un ‘criminale comune’, ma è tipico dell’agire delle associazioni mafiose, volto a lanciare un messaggio intimidatorio inequivocabile. Tale condotta, secondo la Corte, ha esposto le vittime a un ‘particolare timore’ e a una ‘coartazione psicologica’ che andava oltre la semplice minaccia, inducendo uno stato di sottomissione riflesso del pericolo percepito di fronteggiare la forza prevaricatrice di un gruppo criminale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale cruciale nella lotta alla criminalità: non è necessario dimostrare l’appartenenza formale di un soggetto a un clan per contestare l’aggravante del metodo mafioso. Ciò che conta è la ‘qualità’ dell’intimidazione. Se la modalità dell’azione criminale è tale da ingenerare nella vittima la stessa paura e lo stesso stato di sottomissione che deriverebbero da un’azione compiuta da un’organizzazione mafiosa, l’aggravante sussiste. Questa interpretazione estende la portata della norma, permettendo di colpire con maggiore severità tutte quelle condotte che, pur non essendo direttamente riconducibili a un clan, ne mutuano le strategie di terrore e controllo del territorio, inquinando il tessuto sociale.
Quando si applica l’aggravante del metodo mafioso?
L’aggravante si applica quando l’azione criminale, per le sue modalità violente e intimidatorie, evoca la forza di un’associazione mafiosa ed è funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento e di sottomissione psicologica, facendole percepire il pericolo di trovarsi di fronte a un gruppo criminale organizzato piuttosto che a un delinquente comune.
È necessario essere affiliati a un’associazione mafiosa per vedersi contestare l’aggravante?
No, non è necessario. Secondo la sentenza, ciò che rileva è la modalità dell’azione. Se questa è tipica dell’agire delle associazioni criminali di tipo mafioso e produce lo stesso effetto di coartazione psicologica e paura, l’aggravante può essere applicata indipendentemente dall’appartenenza formale dell’autore del reato a un clan.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, perché una delle contestazioni era una richiesta di rivalutazione delle prove, attività che non è permessa alla Corte di Cassazione. In secondo luogo, perché il motivo relativo all’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la decisione della Corte d’Appello era giuridicamente corretta e ben motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 31 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata per i delitti di danneggiamento , minaccia aggravata dall’uso di un’arma ex art. 339, comma 1, cod. pen. , detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo , tutti aggravati ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 203/1991, dichiarando non dove procedere in ordine ai reati di cui ai capi A) e D), perché l’azione non poteva essere proseguit per difetto di querela, ed in relazione ai capi C) ed F), perché l’azione penale non poteva esser esercitata per esistenza di precedente giudicato, e, per l’effetto, rideterminando la pena;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai cap ed E), non è consentito in questa sede, giacché affidato a mere doglianze in punto di fatto dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e dec fraintendimenti delle prove medesime e pur a fronte di un impianto giustificativo de convincimento maturato dai giudici di merito di entrambi i gradi (vedasi pagg. 3 e 4, punto 2. della sentenza impugnata) non inficiato da alcuna illogicità evidente;
-che il secondo motivo, proteso a censurare la violazione dell’art. 4.16-bis.1 cod. pen. ed vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimit «Ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bi cod. pen., quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici d gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222), come nel caso che occupa, in cui le persone offese si sono trovate esposte ad un particolare timore e ad una forma di coartazione psicologica discendenti dal metodo particolarmente violento ed aggressivo posto in essere mediante l’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco ai danni dei portoni di ingresso dei loro fabbricati rurali (vedasi pagg. 6, punto 2.4 della sentenza impugnata), con modalità tipica quindi dell’agire delle associazion criminali di tipo mafioso;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore
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Il Prytidente