Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 846 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 846 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente –
Sent. n. 2225 Sez.
NOME COGNOME
CC Ð 09/12/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nellÕinteresse di: COGNOME NOME, nato a Cava dŽ Tirreni il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 8 settembre 2025 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con lÕordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Salerno rigettava lÕappello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dallÕodierno ricorrente avverso lÕordinanza emessa in data 15 luglio 2025 dal G.i.p. del detto Tribunale, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, respingendo la domanda volta alla rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi contestate, come aggravate, e della adeguatezza del solo presidio inframurario.
1.1. Il Tribunale rigettava lÕappello, confermando la sussistenza di un grave quadro indiziario per entrambe le ipotesi contestate e ravvisando persistente attualitˆ delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittivitˆ, e proporzione della durata della misura rispetto ai termini massimi della fase.
Si procede nei confronti del ricorrente per due delitti di concorso in usura aggravata ed estorsione in concorso, fatti aggravati anche dal metodo e dalle finalitˆ di agevolazione mafiosa ed indicati in imputazione come commessi negli anni 2023 e 2024, misura detentiva in corso (per questa causa) dal 30 giugno 2025.
Con i motivi di ricorso proposti, nellÕinteresse dellÕimputato, il difensore deduce:
3.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione quanto ad apprezzamento della gravitˆ indiziaria per le ipotesi di reato contestate. Rileva che, con riferimento ai capi 1) e 2), lÕordinanza impugnata avrebbe fondato la ritenuta sussistenza del quadro indiziario sulla presunta esistenza di minacce o pressioni esercitate da NOME COGNOME nei confronti di COGNOME, nonchŽ sullÕasserita iniziativa autonoma dellÕodierno ricorrente nel proseguire lÕattivitˆ estorsiva. Tali premesse, secondo il ricorrente, sarebbero tuttavia equivoche e non rispondenti alle emergenze processuali.
La difesa sottolinea che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che parte rilevante della messaggistica tra i due soggetti risulta irrimediabilmente perduta, poichŽ, come dichiarato dallo stesso COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia, COGNOME era solito utilizzare messaggi dotati di timer di autodistruzione, allo scopo di impedire la conservazione delle conversazioni. Inoltre, dalle dichiarazioni scritte del COGNOME, ritualmente depositate, sarebbe emersa con chiarezza una condotta illecita attribuibile allo COGNOME ai danni del primo; tuttavia, lÕordinanza non reca alcun cenno alla memoria difensiva.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, cos’ come il GIP, avrebbe altres’ travisato il significato della condotta del NOME, il quale sarebbe stato coinvolto nella vicenda unicamente in ragione delle pressioni esercitate dallo COGNOME e dallo stesso COGNOME, che gli aveva chiesto di intermediare nella speranza di ottenere un aiuto per estinguere il proprio debito. In
questo contesto dovrebbe essere letta anche lÕespressione riportata nellÕordinanza (ÒTi devi stare fermo ora vediamo come possiamo fareÓ), interpretata dal Tribunale in modo fuorviante: essa costituiva, secondo il ricorrente, un monito rivolto da un uomo adulto a un giovane dal temperamento violento, al fine di scongiurare qualsiasi iniziativa pericolosa nei confronti del NOME o dei suoi familiari, nella consapevolezza che lo COGNOME non avrebbe facilmente desistito dal proprio proposito estorsivo.
Il ricorrente contesta, quindi, che dalle emergenze investigative possa desumersi una sua adesione al disegno illecito dello COGNOME o il suggerimento di modalitˆ alternative di approccio.
Parimenti infondata sarebbe lÕaffermazione secondo cui egli avrebbe partecipato a una riunione con il COGNOME presso il cimitero di Cava deÕ Tirreni: lÕepisodio risulta riferito unicamente dallo COGNOME e non trova conferma nelle dichiarazioni del COGNOME, con conseguente assoluta incertezza della circostanza. Da ci˜ deriverebbe, secondo il ricorrente, una ricostruzione parziale e frammentaria dei fatti, sfociata in unÕerronea valutazione della gravitˆ indiziaria, anche con riguardo al capo 3), per il quale il Tribunale non avrebbe adeguatamente apprezzato lÕassenza di consapevolezza del NOME circa la richiesta di denaro avanzata dallo COGNOME.
3.2. I medesimi vizi sono denunziati quanto a valenza della presunzione di pericolositˆ, secondo il disposto del comma 3 dellÕart. 275 cod. proc. pen., in relazione alle contestate aggravanti del metodo e delle finalitˆ mafiose contestate. Osserva che il comportamento del COGNOME COGNOME il quale, pur non avendo inizialmente denunciato i fatti per il legame affettivo con COGNOME, ha poi reso dichiarazioni accusatorie sia in sede di interrogatorio di garanzia sia nel memoriale difensivo Ñ avrebbe dovuto essere valutato come idoneo a escludere la necessitˆ di misure restrittive. Sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe potuto attribuire rilievo a precedenti penali risalenti nel tempo, privi di attualitˆ, nŽ allÕomesso impedimento dellÕuso del telefono da parte di NOME in carcere, non costituendo tali circostanze elementi idonei a fondare una pericolositˆ concreta. Evidenzia, infine, che la natura episodica della condotta, lÕassenza di collegamenti con il contesto associativo richiamato e il comportamento collaborativo avrebbero dovuto condurre a escludere ogni attualitˆ del pericolo di reiterazione.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ancora la violazione della legge penale, riguardo allÕapplicazione delle aggravanti di cui allÕart. 416-bis.1 cod. pen.
Si contesta, in particolare, la ritenuta sussistenza del metodo mafioso ai capi 1) e 2), rilevando che lÕintermediazione svolta nella vicenda, su richiesta della parte offesa, escluderebbe lÕestensione dellÕaggravante al concorrente. Assume che la condotta del COGNOME fosse del tutto priva di modalitˆ idonee a evocare la forza intimidatrice tipica di unÕassociazione camorristica e che, pertanto, non potesse ravvisarsi alcun metodo
espressione di mafiositˆ nellÕagire. Quanto allÕaggravante dellÕagevolazione mafiosa, il ricorrente sostiene che manca qualsiasi elemento da cui desumere che i fatti contestati siano stati commessi con lÕintento di favorire lÕassociazione criminale di cui lo RAGIONE_SOCIALE sarebbe membro.
Il ricorso è inammissibile giacchŽ sostenuto da motivi aspecifici e comunque non deducibili innanzi alla Corte di legittimitˆ.
1.1. I motivi di ricorso non sono prospettabili nella sede di legittimitˆ, giacchŽ richiedono alla Corte una rinnovata valutazione della gravitˆ indiziaria per le ipotesi rubricate, come aggravate); gli stessi motivi appaiono altres’ meramente reiterativi ed aspecifici, in quanto rifiutano ogni forma di confronto dialettico con gli argomenti usati dal tribunale del controllo cautelare per respingere i motivi di appello spiegati ex art. 310 cod. proc. pen.
1.2. I motivi tendono a prospettare alla Corte di legittimitˆ vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei Ògravi indizi di colpevolezzaÓ, richiesti dal testo dellÕart. 273 cod. proc. pen. quale precondizione dellÕapplicabilitˆ della cautela personale; tutti aspetti che il Tribunale per il riesame ha diffusamente trattato, esaminato ed argomentato nel corpo motivazionale della ordinanza impugnata.
In via preliminare, giova ribadire quale sia il perimetro di valutazione del giudice di legittimitˆ in materia di misure cautelari personali.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno avuto modo di chiarire che “In tema di misure cautelari personali, allorchŽ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitˆ ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravitˆ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie”.
Tale orientamento, dal quale il Collegio che oggi siede in udienza non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; da ultimo, Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, COGNOME, non massimata). Consegue che “L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273
cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dl specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicitˆ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato” (In motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimitˆ non concerne nŽ la ricostruzione dei fatti, nŽ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilitˆ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giˆ esaminate dal giudice di merito). (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 23272, del 7/5/2024, n.m.).
2.2. La difesa tende invece a sollecitare una rivalutazione del compendio indiziario, prospettando una lettura alternativa degli accadimenti che si risolve in unÕinammissibile richiesta di riesame del merito. Il Tribunale ha ritenuto pacificamente integrato il quadro indiziario relativo alle ipotesi di reato contestate nella forma aggravata, sottolineando come emerga la piena consapevolezza del COGNOME di avere fornito, con la propria condotta, un contributo agevolativo al contesto illecito in cui opera COGNOME, condividendone, di fatto, le scelte criminali. Ed operando nellÕillecito con un metodo che impone alle persone offese prestazioni dovute in ragione del ÒpesoÓ che grava che quel determinato territorio e ne soffoca gli aneliti imprenditoriali. Del pari per le finalitˆ di agevolazione del clan COGNOME, rese evidenti dalle espressioni usate dal ricorrente nei confronti della persona offesa e dalla datata preconoscenza di COGNOME e delle sue attivitˆ, che aveva scelto di favorire e portare a termine.
2.3. Il Tribunale della cautela, con il provvedimento oggi impugnato, emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., non si è limitato ad opporre il Ògiudicato cautelareÓ giˆ formatosi, ma ha esplicitamente affrontato i temi della gravitˆ indiziaria e della presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dellÕart. 275 del codice di rito, ritenendola non vinta da alcun sopravvenuto elemento di novitˆ concreta, nŽ per il tempo trascorso dalla applicazione della misura (nellÕambito dei termini di fase e complessivi indicati dal legislatore processale) poteva ritenersi sproporzionato rispetto alla misura della sanzione irrogata, nella conformitˆ verticale del giudizio di merito.
Il Tribunale ha rilevato come il COGNOME abbia svolto il ruolo di intermediario contribuendo alla vicenda estorsiva e usuraria ai danni di COGNOME NOME, mostrando piena consapevolezza di agevolare, attraverso tale opera, la compagine associativa facente capo al clan RAGIONE_SOCIALE e contribuendo cos’ a rafforzarne lÕoperativitˆ e la capacitˆ intimidatoria sul territorio di Cava deÕ Tirreni. Il Tribunale ha inoltre escluso che lÕindagato fosse ignaro della natura usuraria del debito preteso dal gruppo criminale, rilevando come tale consapevolezza fosse desumibile dal consolidato rapporto di conoscenza con la famiglia COGNOME, dalle missive inviate da COGNOME NOME al NOME
durante la detenzione, nonchŽ dagli atti del procedimento del 2019, che vedevano il ricorrente coindagato per analoghe condotte aggravate dal metodo mafioso. é stato inoltre valorizzato il comportamento del COGNOME che, pur a conoscenza dello stato detentivo di COGNOME, ha reiteratamente comunicato con lui, consentendogli lÕuso illecito di dispositivi elettronici e favorendone la prosecuzione di attivitˆ delittuose dal carcere. Tale condotta, ritenuta grave e dimostrativa della persistenza del vincolo con lÕambiente criminale di riferimento, è stata correttamente considerata ostativa allÕadozione di misure meno afflittive.
2.4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alle aggravanti di cui allÕart. 416-bis.1 cod. pen. Anche tale motivo è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione lineare, coerente e immune da vizi logici, rilevando in primo luogo la ricorrenza del metodo mafioso. QuestÕultimo è stato correttamente qualificato come aggravante ad effetto speciale di natura oggettiva, riferita alle modalitˆ della condotta e non alle caratteristiche soggettive dellÕagente. Ne consegue che esso pu˜ manifestarsi anche in forme non apertamente minacciose, purchŽ idonee a evocare lÕautoritˆ e la forza intimidatrice dellÕorganizzazione mafiosa di riferimento. In tale prospettiva, i toni pacati utilizzati dal COGNOME non escludono affatto la valenza intimidatoria della sua condotta, atteso che essa richiamava comunque in modo percepibile e consapevole la forza del clan RAGIONE_SOCIALE.
2.5. Quanto allÕaggravante dellÕagevolazione mafiosa, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5848 del 2020, secondo cui essa ha natura soggettiva e richiede un dolo intenzionale, applicandosi al concorrente che, pur non animato dallo scopo di favorire lÕassociazione, sia tuttavia consapevole dellÕaltrui finalitˆ mafiosa. Nel caso di specie, il COGNOME era perfettamente consapevole delle finalitˆ estorsive perseguite da COGNOME, giˆ condannato per associazione mafiosa, e della natura usuraria del debito da riscuotere, ponendosi in condotta stabilmente funzionale al perseguimento degli scopi del clan.
Ai sensi dellÕart. 94, comma 1 , disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dellÕistituto penitenziario di detenzione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui allÕart. 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Cos’ deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME