Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3573 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3573 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 07/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Casal di Principe il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO, quale sostituta dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione, richiamando anche la memoria depositata, nonchØ AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 15/09/2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Napoli del 28/08/2025, con il quale era stata applicata allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere perchØ indagato per i delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648bis , 648ter.1 e 416bis.1 cod. pen.
2.COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. quanto al reato contestato, attesa la ricorrenza di una motivazione meramente apparente, contraddittoria e basata su un evidente travisamento della prova. La difesa ha richiamato l’esito della attività di indagine e ha contestato la valutazione resa dal Tribunale del riesame, sostenendo una ricorrente elusione dell’onere motivazionale imposto al Tribunale in relazione alle specifiche considerazioni critiche introdotte dalla difesa quanto alle conclusioni della ordinanza genetica.
In tal senso sono state criticate le conclusioni dei giudici di merito con particolare riferimento sia alle dichiarazioni e giustificazioni fornite dal ricorrente in sede di interrogatorio
– avendo il Tribunale affermato in modo sbrigativo che le stesse sarebbero smentite dalle risultanze investigative, in mancanza di una approfondita analisi comparativa delle emergenze procedimentali anche richiamate nella memoria depositata – che quanto all’avere il Tribunale del riesame totalmente trascurato alcune conversazioni segnalate dalla difesa nella memoria prodotta dinnanzi al Tribunale e richiamate in ricorso da pag. 4 e segg. (specificamente: – quanto alla volontà di COGNOME NOME di vendere alcuni terreni, in assenza di qualsiasi riferimento al ruolo e gestione degli stessi da parte del ricorrente; quanto ai colloqui di COGNOME NOME con la sorella NOME e il fratello NOME, nell’ambito del quale emerge una totale estraneità del ricorrente quanto ai fatti imputati; – in ordine alla totale assenza di credibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME nella loro veste di collaboratori di giustizia, senza alcun elemento che effettivamente potesse condurre ad identificare i terreni in quelli oggetto di imputazione provvisoria riferibili alla località Selva Lunga di Grazzanise, con omissione di qualsiasi analisi delle censure difensive, richiamate a pag. 9 e segg. del ricorso che evidenziavano una progressione dichiarativa sintomatica di un chiaro astio e conflittualità tra le parti riferibile a questioni familiari, attesa la chiara incidenza dell’epoca nella quale le dichiarazioni venivano rilasciate e la mancanza di riscontro reciproco tra le affermazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltre che in assenza di qualsiasi riscontro esterno; – quanto alla portata risolutiva delle conversazioni captate nel carcere dalle quali emergeva la totale estraneità dei ricorrente alla gestione dei fondi in questione; – quanto alla inutilizzabilità della conversazione intercorsa tra un operante di Polizia giudiziaria e COGNOME NOME, comunque irrilevante rispetto ai fatti imputati, attesa l’estraneità del COGNOME alla trattativa, anche considerato che questi aveva espresso mere sensazioni, con affermazioni confusionarie, in mancanza di conoscenze dirette, con natura relativa e de relato delle sue dichiarazioni;quanto all’erroneo richiamo e identificazione delle somme pagate per la compravendita del terreno; – quanto alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME, che avevano escluso il coinvolgimento del ricorrente nella trattativa per la originaria acquisizione dei terreni, non potendosi sul punto ritenere rilevante la conversazione del 09/05/2025 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME e la captazione ambientale a carico di COGNOME NOME; – quanto alla irrilevanza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da COGNOME NOME, atteso che questi negli interrogatori del 04/04/2024, 22/04/2024, 17/05/2024 non aveva mai menzionato COGNOME NOME).
La difesa ha, quindi, sostenuto la estraneità del ricorrente a qualsiasi attività gestoria e di alienazione dei beni oggetto di imputazione provvisoria, soprattutto tenuto conto della conversazione del 02/09/2017 dalla quale era emerso in modo inequivocabile come COGNOME NOME fosse totalmente all’oscuro di qualsiasi informazione circa i terreni in questione. Si Ł, inoltre, allegata una totale carenza e mancanza di motivazione quanto alla presenza di riscontri individualizzanti, atteso il riferimento del Tribunale del riesame alla conversazione del 15/01/2025, che finisce per rappresentare l’elemento cardine sulla base del quale vengono poi rilette le altre fonti probatorie, come conferma sia soggettiva che oggettiva della imputazione provvisoria. Tale conversazione non solo non Ł utilizzabile, ma non presenta la portata risolutiva desunta dal Tribunale del riesame, mancando qualsiasi elemento che possa portare a sostenere una diretta conoscenza dei fatti da parte di COGNOME NOME, che aveva riferito elementi non coincidenti e coerenti quanto alla estensione del terreno e al prezzo corrisposto e non si era mai espresso richiamando direttamente la presenza del ricorrente, mentre aveva citato esclusivamente NOME COGNOME il rosso, da identificare in persona diversa dal ricorrente. Nello stesso senso Ł stata contestata la portata
della conversazione del 30/09/2024 dalla quale era emersa senza alcuna incertezza una discussione in ordine ad un affitto e non ad una vendita del terreno. La difesa ha sostenuto che non Ł possibile comprendere da quale elemento fosse stata desunta la presenza di un tono perentorio da parte dello COGNOME, anche considerato che l’incontro avvenuto successivamente non aveva avuto alcuna diretta rilevanza, nØ si era manifestato come risolutivo, rispetto alla imputazione provvisoria elevata, sicchØ il dato ritenuto ricorrente dal Tribunale, secondo il quale dalla conversazione n. 2953del 30/09/2024 si desumerebbe l’accordo volto a realizzare una compravendita, rappresenta un vero e proprio travisamento della prova con portata risolutiva.
2.2.Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 190 e 191 cod. proc. pen., attesa l’erronea valorizzazione da parte del Tribunale della conversazione intercorsa tra COGNOME NOME e personale operante di Polizia giudiziaria di cui al progressivo 845 del Rit. 8215/2024, conversazione captata all’interno del veicolo del COGNOME NOME, da ritenere inutilizzabile, rappresentando un vero e proprio atto di polizia giudiziaria; la polizia giudiziaria avrebbe dovuto provvedere alla escussione formale del COGNOME quale persona informata dei fatti, il colloquio investigativo in questione non aveva alcuna rilevanza; il richiamo alla preventiva autorizzazione del Gip del 18/11/2024 appare per la difesa oltre modo irrilevante.
2.3.Vizio della motivazione in relazione all’art. 416bis.1 cod. pen., atteso che la motivazione resa dal Tribunale in ordine alla sussistenza della aggravante contestata si deve ritenere del tutto apparente. Il Tribunale non ha in alcun modo considerato le censure difensive e non ha tenuto conto del fatto che la condotta imputata provvisoriamente era maturata in ambito familiare e solo all’interno del nucleo del ricorrente, senza alcun coinvolgimento della consorteria criminale di riferimento. Inoltre, il RAGIONE_SOCIALE camorristico riferibile a COGNOME NOME non si poteva in alcun modo ritenere esistente ed operativo, considerata la totale destrutturazione ed inoperatività della consorteria criminale in questione. ¨ mancata una chiara connotazione della aggravante contestata sia come metodo che come agevolazione ed Ł assente la chiara connotazione della stessa quale quid pluris rispetto alla condotta imputata.
2.4.Vizio della motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., attesa la sostanziale apparenza della stessa che si era sul punto limitata a richiamare le gravissime modalità della condotta e la personalità trasgressiva degli indagati, senza alcuna puntuale considerazione del caso di specie in concreto, in mancanza di analisi quanto alla ricorrenza della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, mentre la difesa aveva allegato una serie di elementi (dichiarazioni rese dallo COGNOME in sede di interrogatorio, natura del materiale probatorio acquisito) che rendevano possibile superare le presunzioni di legge in assenza di pericolo di fuga e di recidiva, quanto a condotte risalenti al 2025, circoscritte e oggettivamente irripetibili, anche atteso lo stato di incensuratezza del ricorrente, il suo inserimento nel mondo lavorativo, senza che sul tema devoluto in sede di riesame, quanto alla possibile applicazione della misura degli arresti domiciliari con dispositivi di controllo, sia stata resa alcuna motivazione.
3.Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga rigettato.
4.La difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha reiterato e approfondito argomentazioni critiche già poste in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchØ proposto con motivi non
consentiti, oltre che manifestamente infondati per le ragioni che seguono.
2.Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale Ł stata dedotta apparenza e contraddittorietà della motivazione, oltre che travisamento della prova, in ordine all’effettiva ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, il Collegio deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Ł rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Dunque, il controllo di legittimità non può riguardare nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178-0; da ultimo v. Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, COGNOME, non mass.).
3.¨ stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità deve rimanere ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269885-01, in motivazione, nonchØ, da ultimo,Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01). Ciò posto, si deve osservare che la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato e approfondito, si Ł concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento alla portata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME ed alla complessiva portata del materiale captativo, richiamando alcune conversazioni, asseritamente svalutate, così come il colloquio, oggetto di captazione ambientale, intercorso tra personale operante della Polizia giudiziaria e COGNOME NOME.
Sul punto, si deve rilevare come la censura, in assenza di qualsiasi effettivo travisamento da parte del Tribunale (tra l’altro neanche dedotto come decisivo), si caratterizza per essere all’evidenza versata in fatto, concentrata su una lettura parcellizzata degli elementi acquisiti e ritenuti maggiormente rilevanti al fine di escludere la ricorrenza di provvista indiziaria a carico di COGNOME NOME e, dunque, non consentita in applicazione del principio di diritto appena richiamato.
Difatti, il Tribunale, con motivazione ampia e logicamente argomentata, che non si presta a censure in questa sede, ha fornito una considerazione approfondita nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i reati allo stesso provvisoriamente imputati, sicchØ Ł da escludere che la motivazione sul punto possa essere ritenuta apparente o manifestamente illogica (e dunque omessa, unico vizio che potrebbe rientrare nella violazione di legge deducibile in questa sede, non essendo conseguentemente ammissibili le deduzioni relative ad una asserita contraddittorietà della motivazione, che si ritiene presente nel caso di specie, ma semplicemente non viene condivisa nelle sue conclusioni).
4.Il Tribunale ha, nel caso di specie, ampiamente ricostruito il contesto nel quale maturavano le condotte ascritte al ricorrente in via provvisoria, evidenziando, in modo non
censurabile:- il sistema che caratterizzava i beni della famiglia COGNOME, la loro provenienza, ovvero l’essere stati gli stessi acquistati (con somme provento di reato) da NOME COGNOME mediante la realizzazione di una serie di intestazioni fittizie riferibili ai formali proprietari dei terreni in questione; – il pieno inserimento dei formali titolari dei terreni nel sistema di complessiva illegalità ed illiceità realizzato dalla famiglia COGNOME (con deciso vantaggio conseguente in favore degli stessi, sia perchØ mantenuti e supportati a livello economico quanto al COGNOME, che perchØ favoriti in un sostanziale sistema di monopolio quanto alla vendita nel territorio di riferimento dei beni coltivati in altre proprietà quanto al COGNOME) non in quanto tale, ma in quanto espressione ed emanazione di un deciso e riconosciuto potere di controllo del territorio della consorteria criminale di riferimento, con pieno adeguamento ai desiderata della famiglia; – la chiara espressione di un atteggiamento impositivo del ricorrente nei confronti del COGNOME, di fatto messosi a disposizione dello COGNOME NOME, per evitare in una situazione di evidente crisi del RAGIONE_SOCIALE ed ulteriori perdite economiche per la consorteria criminale oggetto di indagine.
Il Tribunale, nel ricostruire la piena ricorrenza della provvista indiziaria, ha specificamente affrontato le censure difensive, ha richiamato le ulteriori conclusioni formulate dalla difesa nella propria memoria, e le ha ampiamente disattese, enucleando in modo chiaro ed inequivoco, gli elementi rilevanti e decisivi, disattendendo all’evidenza con tale ampia considerazione le allegazioni della difesa, ritenute non decisive e marginali in assenza di confronto con l’inequivoco e complessivo esito di indagine.
In tal senso, il Tribunale ha ampiamente affrontato le censure della difesa, che in questa sede sono state riproposte, non denunciando effettivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità del provvedimento, ma bensì allegando considerazioni che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
Non coglie, dunque, nel segno la censura relativa alla ricorrenza, da diversi punti di vista, di un vizio della motivazione, a volte ritenuta apparente, poi carente o omessa, atteso che tale critica si basa sulla considerazione frammentaria dei suoi singoli punti, mentre l’ordinanza impugnata si caratterizza per la sua coerenza ed organicità, atteso che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, emergendo una organica considerazione anche delle censure difensive sui punti anche in questa sede riproposti.
In tal senso, si deve osservare come il ricorrente non si sia effettivamente confrontato con il portato della motivazione quanto alle caratteristiche della conversazione del COGNOME, captata in auto, ritenuta dalla Corte di appello utilizzabile perchØ legittimamente introdotta nel materiale di indagine in quanto autorizzata dal G.i.p.
La difesa, non solo non articola alcuna considerazione in ordine alla portata di tale conversazione in correlazione con il residuo e corposo materiale oggetto di valutazione, ma omette anche di confrontarsi con la ratio decidendi rispetto alla eccezione sollevata dinnanzi al Tribunale del riesame, ricadendo in una evidente genericità della censura.
Occorre poi considerare che non solo la captazione ambientale risulta autorizzata dal RAGIONE_SOCIALE (e con questo dato il ricorrente non si confronta effettivamente), ma anche che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, quanto alla allegazione difensiva, secondo la quale nel caso di specie ci si troverebbe di fronte ad un colloquio investigativo, che le dichiarazioni registrate su iniziativa della polizia giudiziaria dei colloqui investigativi effettuati dalla stessa con la persona offesa di un reato o altra persona informata dei fatti, ancorchØ inutilizzabili come prova in sede propriamente dibattimentale, non costituiscono, tuttavia,
prova vietata in assoluto, e sono, pertanto utilizzabili in altra sede, quale il giudizio abbreviato e, a maggior ragione, in sede cautelare (Sez. 5, n. 15771 del 01/04/2009,Coletta, Rv. 233341-01). Dunque, a prescindere dal dato obiettivo, rappresentato dalla presenza agli atti di una captazione ambientale regolarmente autorizzata (e rispetto a tale autorizzazione non Ł stata sollevata alcuna censura), occorre osservare come nel caso in esame di fatto il ricorrente si sia limitato a contestare il contenuto di tale captazione, così come di altre numerose conversazioni, in carcere tra presenti, e ambientali, per giungere a proporre una propria rilettura del compendio intercettivo ritenuta piø plausibile, così proponendo un motivo non consentito.
Sul punto, occorre ricordare che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. ¨ consentito quindi prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie.
E’ anche consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842-01).
Considerazioni analoghe devono essere spese in ordine alle ulteriori censure articolate, in parte in modo ripetitivo e reiterativo, nell’ambito del primo motivo di ricorso, quanto agli altri elementi di prova validi ad integrare una consistente provvista indiziaria. In tal senso, generica ed aspecifica la contestazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che viene invece ampiamente considerata dal Tribunale, che ha applicato in modo corretto i principi di diritto costantemente applicati sul tema dopo le Sez. U Aquilina, ricostruendo la coerenza interna della dichiarazione, la progressione dichiarativa rispetto al caso di specie, la chiara attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ma non solo, attribuendo specifico rilievo alle dichiarazioni di COGNOME NOME (di fatto obliterate dalla difesa) quanto al ruolo del fratello, alla gestione da parte dello stesso di tali terreni, provento della attività della consorteria criminale indagata, gestiti dal ricorrente in modo diretto e con piena capacità decisionale, come ampiamente evidenziato con logica e approfondita motivazione, dal Tribunale del riesame sulla base di una serie di corposi riscontri esterni, rappresentati non solo dalle captazioni relative al COGNOME, ma anche dalle captazioni in carcere, dalle captazioni che identificavano come dialoganti il COGNOME e il COGNOME (del tutto inequivoche sul punto) quanto alla ricostruzione della complessiva azione del ricorrente, con conseguente manifesta infondatezza della censura anche in diritto,
dovendosi escludere che la conversazione ritenuta inutilizzabile rappresenti di fatto l’unico elemento, non utilizzabile secondo la difesa, a carico del ricorrente, soprattutto in presenza di atteggiamenti e dichiarazioni inequivocabili del sistema posto in essere dal ricorrente e del tipo di condizionamento nel caso di specie (si veda in tal senso pag. 9 della ordinanza dove Ł stata anche valorizzata la terminologia inequivoca del mettersi a disposizione e del timore per le conseguenze derivanti da tale messa a disposizione).
La considerazione del Tribunale, tuttavia, non si ferma solo a tali dati e realizza una ricostruzione piø ampia e complessiva, con la quale il ricorrente non si confronta, anche analizzando specificamente le dichiarazioni rese dal COGNOME e dal COGNOME in sede di interrogatorio, facendo emergere le versioni concordate per proteggere la situazione del loro dante causa apparente, considerando la mancanza di redditi del COGNOME, la chiara disponibilità dimostrata dal COGNOME al fine di consentire la prosecuzione di un sistema del quale egli era evidentemente parte per trarne anche copertura e protezione nell’ambito della propria attività lavorativa, con piena conoscenza della provenienza dei terreni e della loro riferibilità al RAGIONE_SOCIALE e, proprio per questo, gestiti dal ricorrente.
Tale insieme di elementi Ł stato poi ampiamente confermato, nella considerazione del tutto immune da manifesta illogicità del Tribunale, dalla ricostruzione specifica emersa dalle dichiarazioni dello COGNOME NOME, riferita ad una pluralità di beni dallo stesso acquisiti sulla base della propria azione criminale e gestiti nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE del quale era capo indiscusso e riconosciuto nell’ambito di fortissime e intrecciate relazioni familiari, ampiamente considerate dal Tribunale (si veda in tal senso pag. 14 e segg. della ordinanza dove tali dichiarazioni vengono analiticamente riportate e si valorizza la puntualità del dichiarato con riferimento ad una pluralità di terreni, con specifica considerazione dei terreni oggetto di imputazione).
Tali dichiarazioni sono state considerate come pienamente indicative della ricorrenza della provvista indiziaria, anche tenuto conto dei contrasti insorti in seguito tra vari componenti della famiglia COGNOME, proprio perchØ i beni risultavano gestiti ed alienati dal ricorrente, in considerazione della propria posizione, della sua diretta riferibilità al RAGIONE_SOCIALE, escludendo i piø giovani appartenenti della famiglia dalla gestione di tali risorse.
La complessiva considerazione del Tribunale si conclude, inoltre, con un dato del tutto pretermesso dalla difesa, sul quale viene spesa una motivazione del tutto logica ed argomentata, ovvero la portata degli elementi emersi dalla informativa dei Carabinieri di Caserta del 12/09/2025, che fornivano un evidente riscontro al complessivo ed articolato sistema illecito indagato (pag. 22 e segg. con particolare riferimento alla attività di sostentamento economico di COGNOME NOME posta in essere dal ricorrente per il tramite di COGNOME NOME; elementi emersi non solo dalle captazioni ambientali, ma anche dagli osservati spostamenti del NOME tra la azienda agricola del ricorrente e la abitazione del COGNOME).
5.Il secondo motivo di ricorso, che ripropone il tema della inutilizzabilità della captazione ambientale relativa al COGNOME, nel senso della violazione di legge, Ł manifestamente infondato, per le ragioni appena richiamate nell’ambito del primo motivo di ricorso, attesa, tra l’altro sul punto, la mancanza di confronto con la ragione della decisione, oltre che la genericità della deduzione in termini di decisività rispetto alla complessiva valutazione posta in essere dalla Corte di appello, essendo stata richiamata dal Tribunale la legittima introduzione del materiale captativo tra le valutazioni in ordine alla provvista indiziaria (Sez. 2, n. 46185 del 21/09/2022, Puzone, Rv. 284226-02) e non apparendo fondate le censure in ordine alla irrilevanza delle affermazioni del COGNOME in quanto
generiche e de relato . Sul punto, occorre ricordare che questa Corte ha di recente ribadito che in tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni del teste ” de relato ” devono essere considerate alla stregua di una prova indiziaria o “indiretta” del fatto e, ai fini del giudizio di colpevolezza, devono formare oggetto di un approfondimento valutativo, comprensivo del rigoroso vaglio di attendibilità non solo del dichiarante, ma anche del soggetto di riferimento, sia nel caso in cui costui confermi, sia, a maggior ragione, in quello in cui smentisca le affermazioni a lui attribuite (Sez. 2, n. 31241 del 22/07/2025, Di Giovanni, Rv. 288577-01).
Nel caso di specie dalla motivazione del Tribunale emerge una approfondita considerazione delle dichiarazioni rese dal COGNOME, del contesto nell’ambito del quale egli aveva avuto conoscenza di una serie di circostanze inequivoche quanto alla diretta riferibilità al ricorrente della gestione dei terreni oggetto di imputazione, della attendibilità e rilevanza delle circostanze riferite proprio in considerazione della qualità del soggetto di riferimento, con una motivazione logica e non apparente o omessa, che non si presta a censure in questa sede.
6.Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale viene rilevata una apparenza della motivazione in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla circostanza aggravante contestata ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen., occorre rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in tal senso ricorrenti a carico del ricorrente; Ł stata difatti resa una ampia ricostruzione di contesto, le caratteristiche chiaramente evocative della consorteria criminale di riferimento della azione posta in essere, la chiara riferibilità della condotta ad un ambito profondamente radicato del RAGIONE_SOCIALE criminale indagato nel territorio oggetto di accertamento, l’inserimento del ricorrente in tale ambito per provenienza e capacità di condizionare, propria del metodo mafioso all’evidente fine di sostenere e favorire il RAGIONE_SOCIALE indagato (pag. 23 e seg. dove Ł stato valorizzato il radicamento territoriale del RAGIONE_SOCIALE camorristico riferibile alla famiglia COGNOME e la finalità di proteggere con diverse condotte un patrimonio chiaramente imputabile alle attività illecite del RAGIONE_SOCIALE).
Nel considerare ampiamente il contesto nell’ambito del quale maturava la condotta imputata provvisoriamente, il Tribunale ha reso una motivazione logica ed argomentata, che certamente non si può ritenere apparente e con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a riprodurre in questa sede argomentazioni prese direttamente in considerazione dal giudice di merito, che ha correttamente applicato i principi di diritto ripetutamente affermati su questo tema, nel senso che Ł configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una piø agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n.38770del22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637-01; Sez. 2, n. 14867 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281027-01; Sez. 2. N. 37331 del 22/09/2021, Spartà; Sez. 2, n.39424 del 09/09/2021, COGNOME, Rv. 27222-01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281027-01). Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato, valorizzando una particolare modalità commissiva della condotta imputata provvisoriamente, condotta che ha evidentemente sfruttato, quale fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) – la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. Deve, infine, su questo tema essere rilevata la manifesta infondatezza della censura difensiva, seppure solo
minimamente accennata, in modo del tutto aspecifico, e per fatto notorio ampiamente disattesa, quanto alla asserita insussistenza di un RAGIONE_SOCIALE camorristico da riferire alla famiglia del ricorrente.
In tal senso Ł bene ricordare che ai fini della configurabilità dell’aggravante del “metodo mafioso”, di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., Ł sufficiente, in un territorio in cui Ł radicata un’organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere Ł di per sØ noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01) come avvenuto nel caso di specie.
7.In tal senso, giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema dimisurecautelaripersonali, ilricorsopercassazioneper vizio dimotivazionedel provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicchØ sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01).
8.Il quarto motivo di ricorso Ł generico e manifestamente infondato, essendosi il ricorrente limitato a richiamare elementi già valutati e non ritenuti risolutivi dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e della applicazione allo COGNOME della custodia cautelare in carcere, atteso il regime di presunzioni conseguente alla ritenuta ricorrenza della provvista indiziaria per i fatti provvisoriamente ascritti, aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen.
In tal senso, si deve osservare come il Tribunale con motivazione specifica abbia correttamente applicato il principio secondo il quale in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all’art. 51, comma 3bis , cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01), sicchØ la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua eventuale risalenza (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286698-01; Sez.2, n. 7837 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280889-01), elementi in alcun modo ritenuti sussistenti nel caso in esame dal Tribunale, che ne ha dato conto con argomentazioni adeguate e certamente non apparenti, così superando ogni altra censura sul punto, come ulteriormente argomentate anche nella memoria depositata in questa sede.
9.La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 07/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME