Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40002 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato ad Angri il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza in data 27/03/2024 del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice de riesame, ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi di insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di riesame spesi nella fase di merito dell’inc cautelare.
1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti della motivazione, con riferimento alla stimata gravità indiziaria per la contestata estors tentata, in concorso e riunione, così come circostanziata dal metodo mafioso, postulano una alternativa rilettura delle fonti di dichiarative valorizzate in cautela (quanto ad ef intimidatoria concorsuale della presenza del ricorrente al colloquio intervenuto tra attori loqu e destinatario della domanda estorsiva) ed ipotizzano, quindi, un travisamento del quadro indiziario, con effetti sulla qualificazione della condotta (truffa vessatoria e non conato esto e sul fatto circostanziale ingravescente, che non trova riscontro nel testo della motivazione, la logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito, allo stato degli at la richiesta duplice valutazione (sulla condotta che identifica il “tipo” e sulla circ aggravante) risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatament apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile.
1.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606 cod. pr pen., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la pr valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verif l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prov (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazion una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia i carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), pu siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisat Nella fattispecie il Tribunale di Bologna ha dato ampiamente conto della affidabilità soggett della vittima di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato, refluente da regist unilaterale dei colloqui intervenuti; dando altresì conto della solidissima convergenza della pro dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costan insegnamento tematico di questa Corte (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche insegnato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura n compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimit salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affa ricorrere nel caso di specie.
Il Tribunale della revisione cautelare, investito del riesame, ha quindi valorizzato le limpi inequivoche affermazioni della persona offesa, che, confortata anche da quanto oggetto di registrazione fonica, ha descritto nel dettaglio le modalità della domanda intimidatoria subi indirizzata alla conclusione di una operazione finanziaria (dalla illecita natura tribu certamente (patrimonialmente) dannosa per la persona richiesta. Il che integra il paradigma normativo scolpito nel testo dell’art. 629 del codice penale, avendo gli agenti esercitato minacc alla persona con la precisa finalità di indurla a compiere una operazione finanziaria dannosa.
Del pari deve ritenersi per il contributo offerto alla intimidazione dalla presenza (neppure tutto neutra, secondo il credibile racconto della persona offesa) del ricorrente alla doman chiaramente estorsiva avanzata dagli altri soggetti compresenti, pur volendo prescindersi dall novità della deduzione innanzi al giudice di legittimità, attesa l’evidente efficacia intimid
offerta dalla presenza del ricorrente alla minaccia collettiva. 1.2. Quanto alle dedotte carenze motivazionali nell’esegesi delle norme che determinano aggravamento della sanzione, sub specie di equivoco apprezzamento del fatto tipico ingravescente (metodo della intimidazione che ha richiamato le qualità associate degli agenti ed il controllo del territorio da costoro esercitato), il ricorrente ha reiterato, pedissequa doglianze già costituenti oggetto della censura disattesa dal Tribunale di Bologna con accorte argomentazioni, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico seguito dalla ordinanza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento d questa Corte Suprema, che stima configurabile l’uso del metodo mafioso allorquando l’agente spenda, per rafforzare l’intimidazione, il nome o la fama o i caratteri paradigmat dell’assoggettamento omertoso (Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Rv. 277222 – 01). La disposizione circostanziale tesa a stigmatizzare la mafiosità del metodo (oggi inserita nel organica complessità codicistica, in ragione del principio della riserva di codice, enfaticamen enunciato all’art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla t AVV_NOTAIO del diritto penale) ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un “metodo” non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tut le volte in cui l’evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 d 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità della domanda e dal contesto cui lo stesso ricorrente peraltro appartiene, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativ contesto) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un RAGIONE_SOCIALE criminale mafioso, piuttosto che quel di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata.
1.3. In tema di esigenze cautelari, il motivo di ricorso non tiene conto che nella fattispeci ragione del fatto oggetto di imputazione, opera il comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., c pone una presunzione relativa di sussistenza, nel massimo grado, delle esigenze cautelari, non vinta da argomenti di segno diverso allegati, e non solo meramente esposti; ed una presunzione “temperata” di adeguatezza del presidio di massima afflittività, ove il fatto sia commesso (com nella fattispecie contestata) con modalità di evocazione mafiosa.
Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all’art. 274, comma lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall’apprezzamento prognostico di fatt storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’ (Sez. 6, n. 45489, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 – dep. 14/1/2016, NOME, Rv. 266177).
Anche sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen il Tribunale ha quindi ritenuto che la presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell’art 275 del codice di rito non poteva considerarsi vinta da alcun segnalato elemento di novit concreta, né il tempo trascorso dalla realizzazione del fatto tipico può ritenersi influente divisata attualità delle esigenze, attesa la persistenza della presenza soggettiva degli agent territorio emiliano. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3 n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093).
Il giudice del controllo cautelare, ritenuta non vinta da alcun sopravvenuto elemento valutazione la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria, ha dunque concretamente apprezzato l’inanità della misura domiciliare invocata, a contenere la spinta criminale dell’agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dagli allarma rapporti di contiguità familistica con il RAGIONE_SOCIALE nel cui interesse il ricorrente ha la sua pretesa estorsiva. In tal senso, non sussistono i dedotti vizi motivazionali o le err ricognizioni dei presupposti di legge.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) – del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione di pri di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
2.2. Il contenuto della presente sentenza deve essere comunicato al ricorrente, ai sensi di quanto dispone l’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., onerando di tanto il direttore Casa circondariale di detenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.