Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11916 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 03/02/1993
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Procuratore COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissi lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del GLYPH stituto – Ji ità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in sede di g uJizio di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 7 dicembre 2023, parzialmente riformando la sentenza resa in esito a giudizio abbrevi 3to dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari, in data 26 novembre. 2020, fermo il giudizio sulla responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione di c al capo 5 della imputazione, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3), cod.pen. (fatto conmesso da persona che fa parte di una associazione di stampo mafioso) e h ritenuto
sussistente l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di una compagine mafiosa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico ed artizolato motivo, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggri: . vante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen. in entrambe le sue direttrici.
2.1. In relazione all’utilizzo del metodo mafioso, il ricorrente sottolinea c h a egl non essendo mai stato condannato per il reato di associazione di stampo rufioso, non poteva godere di alcuna fama criminale tale da incutere timore nella n ittima dell’estorsione.
D’altra parte, all’imputato non avrebbe potuto essere attribuita alcuna responsabilità rispetto alle parole esternate alla vittima dal correo COGNOME , solo genericamente richiamate dalla sentenza e, comunque, prive di capacità intimidatoria riferibile ad un gruppo organizzato, circostanza che avrebbE ovuto essere concretamente esternata alla persona offesa e da costei recepita,
La Corte non avrebbe colto l’assenza di prova circa l’utilizzo da parte del ricorrente del metodo mafioso nei confronti della vittima, al di là di quanto egli potesse essersi detto nelle conversazioni intercettate con il correo Apri e, dal momento che le risultanze processuali avevano dato prova del fatto che, a riscuotere il compendio della estorsione 5 erano stati altri soggetti e che il ricorrente non era stato attinto da alcuna dichiarazione accusatoria proveniente da collaboratori di giustizia, a riprova della sua estraneità a contesti delinciu enzial di tipo organizzato.
Sarebbe incongruo il richiamo operato in sentenza all’atteggiamento orriertoso assunto dalla persona offesa, non potendosi ritenere provata la circo5tanza aggravante attraverso tale rilievo, in ogni caso riferibile alla presen2 a di un sodalizio al quale il ricorrente era estraneo.
Nel ricorso viene citata una conversazione nella quale il correo NOME COGNOMEandro aveva escluso l’utilizzo del metodo mafioso.
Sarebbe errato anche il riferimento al fatto che il ricorrente era “reo cc n ‘esso”, essendovi agli atti solo la sua affermazione di “avere sbagliato”, non signilicativa rispetto alla prova della circostanza aggravante di cui si discute.
2.2. Quanto alla finalità di agevolazione di una organizzazione di stampo mafioso, la Corte non avrebbe raccolto l’invito della sentenza rescindente al g uiice di merito di effettuare un adeguato approfondimento circa le finalità perse;it lite dal ricorrente e la sua consapevolezza in ordine allo scopo dei correi, noi’ ché in relazione alla appartenenza di costoro ad un sodalizio mafioso, non ric3vabile dall’uso del plurale in una delle conversazioni intercettate, riferibile ai d.u. corr COGNOME e COGNOME ma non ad una compagine criminale, peraltro n: n ben determinata in sentenza.
Non sarebbe emerso, in questo senso, il dolo specifico del ricorrente, elemento necessario trattandosi di un’aggravante di natura soggettiva e non potendosi escludere che il ricorrente avesse agito per “agevolare la vittima” e n m un qualche clan mafioso, ovvero, al più, nell’interesse di un singolo esix nente apicale e non del gruppo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte generici ed, in parte, manifestamente infondati.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che il concorso del ricorrente nella estersione di cui al capo 5 della imputazione – commessa ai danni di COGNOME NOME, gestrice di un bar in Foggia, costretta a versare una somma di danaro m etisile di 400 o 500 euro onde evitare ritorsioni e rapine – non è più in discussine in questa sede, avendo la Corte di cassazione, nella sentenza resciniente, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in allora proposto dal ricorrente con riguardo al giudizio di responsabilità (cfr. fgg. 8-10 della sentenza della C)rte di cassazione del 7 dicembre 2023).
Ne consegue che,ogni ulteriore deduzione volta ad affermare che il dxrrente avesse agito nell’interesse della vittima (e, dunque, lecitamente), come ancora si sostiene in ricorso, è del tutto estranea al perimetro dell’odierna valuta;:ione.
Del pari, è stata la stessa Corte di legittimità a rilevare, nel medesimo contesto, che il ricorrente non aveva dedotto con l’atto di appello alcuna (liversa interpretazione, che non fosse di tipo confessorio, alla dichiarazione espressa di “avere sbagliato”, che aveva giustificato il riconoscimento delle circcistanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti di na:ura non privilegiata.
Fatte queste premesse, la sentenza impugnata ha fatto espresso riferimento, in adesione al capo di imputazione e senza alcuna smentita da parte dell’imputato, che alla persona offesa, titolare di un esercizio commerciale, era stata esternata una richiesta di cosiddetto “pizzo”, vale a dire di una se ,rima di danaro mensile per poter continuare ad operare serenamente nella sua 3ttività senza il rischio di ritorsioni e di subire rapine.
L’uso del metodo mafioso è stato, pertanto, esternato esplicitamente allz dal momento che solo le organizzazioni criminali di quello stampo sono ir grado di possedere un controllo del territorio tale da poter garantire condotte di tal genere (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, clEp 2017, Gallo, Rv. 268759 – 01).
Per di più, la sentenza impugnata (cfr. fg. 10 di essa) ha chiarito che il rico -rente era intervenuto personalmente nella fase iniziale della richiesta di pi2:2o alla vittima ed era stato compulsato dal correo Aprile ad intervenire anche nella fase successiva, dopo che la persona offesa aveva inopinatamente ridotto Vent tà del versamento mensile richiestole.
Inoltre, il ricorrente era a conoscenza di chi fossero i correi, che l’azione cirninal era congiunta e finalizzata ad ottenere quanto richiesto, essendosi rapporl’ato al correo Aprile che faceva riferimento ad uno sconto alla vittima fatto da “noi”, ottenendo dal ricorrente una risposta con l’uso del plurale.
L’interpretazione fornita dalla Corte di appello in ordine alla consaperDlezza dell’imputato della dimensione associativa della richiesta estorsiva, è C0121′ ente e priva di illogicità se la si rapporta anche al dato secondo cui il suo interio:utor COGNOME aveva funzioni dirigenziali in seno ad una compagine criminale di stampo mafioso ben tratteggiata ai fgg. 143 e segg. della sentenza di primò grado (chiamata Società Foggiana) ed il nome della vittima, come già era stat: messo in rilievo dalla stessa Corte di legittimità (cf. fg. 9 della sentenza rescindenll e) e compreso nell’elenco delle estorsioni di tale sodalizio, ritrovato grzlz e alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.
E ciò spiega, in chiave logica ineccepibile, il rilievo assegnato dalla Eorte di appello alla circostanza che la persona offesa, ad onta di quanto risultante dalle intercettazioni ed anche documentalmente provato, aveva asst in 😮 un atteggiamento omertoso con gli inquirenti, dichiarando di non aver mai pi: gato il pizzo, a conferma della potente carica intimidatoria della richiesta es :orsiva portata a compimento in suo danno.
Di tanto, nel ricorso non si dà adeguata contezza e ciò assorbe ogni ulteriore rilievo difensivo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Aririende. Così deciso, il 13/02/2025. 4