Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39990 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39990 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che insistito nei motivi di ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando (quanto al trattamento sanzionatorio) la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa 1’11 luglio 2024, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsio in concorso, aggravata dall’uso del metodo mafioso, per avere richiesto a COGNOME NOME, titolare di una ditta di trasporti, la somma di danaro di 2000 euro quale regal
per i carcerati, evocando l’RAGIONE_SOCIALE, egemone sul territorio di Pozzuoli.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte della Corte di appello, dei motivi nuovi depositati, decisivi al fine di escludere, base di documenti allegati, l’inserimento del ricorrente nel giro delle estorsioni in Pozzuo
Inoltre, era stata richiesta l’escussione del coimputato separatamente giudicato COGNOME NOME, il quale, nel parallelo giudizio abbreviato, assumendosi le proprie responsabilità per il reato per cui si procede, non aveva chiamato in ballo il ricorrente.
Neanche su tale richiesta la Corte si era pronunciata, sicché la decisione di condanna sarebbe viziata;
vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità.
La Corte non avrebbe valutato elementi di prova dimostrativi della inattendibilità dell persona offesa, che aveva omesso di riferire agli inquirenti di essere già vittima richieste estorsive da parte di terzi soggetti e di essersi ai medesimi rivolta in pr battuta allorquando aveva ricevuto la seconda visita dello Iannmarino.
L’imputato non aveva mai proferito richieste di danaro alla persona offesa e non si era recato sul luogo, non aveva mai subito condanne per reati di mafia e non era inserito nel giro delle estorsioni.
La responsabilità del fatto era da attribuire al solo COGNOME, il ricorrente essendo ignar delle richieste estorsive da costui proferite nei confronti della vittima, essendo illogi ricostruzione effettuata dalla Corte, anche a fronte di quanto affermato su una istanza cautelare a dimostrazione di una superficiale lettura degli atti e di un giudizi attendibilità della vittima non ancorato a dati rilevanti;
violazione di legge per avere la Corte applicato la riduzione di pena pari ad un terzo per il tentativo, anziché di due terzi, ancorandola al minimo edittale.
Inoltre, non vi sarebbe motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen., che ha natura soggettiva ed era dunque da escludere in capo al ricorrente, che era all’oscuro delle condotte del coimputato.
Infine, si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere applicato la recidiva qualificata ancorandola solo ai precedenti penali del ricorrente, senza alcuno specifico esame di essi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.
1.Quanto al primo motivo, occorre richiamare il principio di diritto secondo il quale, n giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa
motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo i giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondat altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stess procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982-01; Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, COGNOME, Rv. 22111401).
Nel caso in esame, se è vero che la Corte non ha fatto cenno al deposito da parte della difesa di motivi nuovi di appello, è anche vero che il loro contenuto, come sintetizzato i ricorso, non era idoneo a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
Esso si è basato sul giudizio di attendibilità delle due persone offese presenti alle richie estorsive proferite dal coimputato COGNOME NOME, separatamente condannato nel parallelo giudizio abbreviato e che aveva ammesso gli addebiti in quella sede.
Deve rammentarsi, in punto di diritto, come ancora di recente ribadito, che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione del sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti pri di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand’anc non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro, presenti, essendo sta richiamata una deposizione testimoniale di soggetto terzo – possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 d 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, dell credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Nella vicenda in esame, le due persone offese, padre e figlio, avevano concordemente riferito della richiesta estorsiva provenuta da COGNOME NOME e del fatto, ampiamente riscontrato anche dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente COGNOMECOGNOME di avere interloquit
con quest’ultimo attraverso una videochiamata effettuata dal coimputato allorquando aveva ricevuto il rifiuto delle vittime di pagare la somma.
La tesi difensiva tende a proporre una alternativa ricostruzione di merito delle vicende processuali, non effettuabile in questa sede alla luce della mancanza di illogicità manifesta delle argomentazioni della Corte di appello, che ha giustificato il proprio convincimento sottolineando l’inverosimiglianza degli assunti difensivi tesi a negare la conoscenza dei fatti e delle condotte estorsive del coimputato da parte del ricorrente, circostanza ch avrebbe reso del tutto illogico il comportamento riottoso delle vittime se solo si fos trattato effettivamente di una richiesta lecita.
L’intervento del ricorrente ad adiuvandum del correo COGNOME, invece, era stato riferito senza indugi dalla persona offesa COGNOME, che era privo di interesse a rendere dichiarazioni calunniose, venendo riscontrato anche dalle ammissioni del coimputato sulla effettiva verificazione della richiesta estorsiva.
La sentenza, inoltre, ha segnalato che alcuni collaboratori di giustizia avevano effettivamente indicato il ricorrente come inserito nel giro delle estorsioni in territo Pozzuoli, circostanza non smentita dalla sua eventuale mancanza di partecipazione ad uno specifico episodio estorsivo, secondo quanto il ricorso attribuisce alla portata dell argomentazioni contenute nei motivi nuovi di appello.
Tanto supera ed assorbe ogni diversa ed ulteriore deduzione difensiva, rendendo infondato il primo motivo.
Il secondo motivo è infondato in ragione di quanto precisato fin qui.
Anche il terzo motivo è infondato.
3.1. Non vi è stata alcuna violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio; la Corte ha calcolato correttamente – e giustificato nel merito – la riduzione per i tentativo, nella misura di un terzo sulla pena base del reato di estorsione fissata al minim edittale della fattispecie consumata, secondo quanto prevede l’art. 56 cod.pen., il quale lascia al giudice di merito la scelta della cornice della riduzione da un terzo a due te della sanzione per la fattispecie tentata indipendentemente dal quantum stabilito per la pena base.
3.2. Sotto altro profilo, il ricorso confonde le due direttrici dell’aggravante di cui 416-bis.1. cod.pen. che, nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente con riguardo all’utilizzo del metodo mafioso e non alla finalità di agevolazione di un clan mafioso; prima aggravante ha natura oggettiva e non soggettiva, insita nella richiesta di una somma di danaro quale aiuto ai carcerati esternata attraverso il richiamo a personaggio di spessore mafioso, non importa se conosciuto o meno dalla vittima.
Infatti, in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell’uso del metod mafioso la condotta di colui che prospetti l’utilizzo delle somme estorte per aiutare famiglie degli “amici carcerati”, non rilevando in proposito che l’esisten
dell’RAGIONE_SOCIALE criminale non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vinco mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta o anche per implicito (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, COGNOME; Sez. 6, n. 31385 del 04/07/2011, COGNOME; Sez. 5, n. 3101 del 06/10/2010, Citro).
Inoltre, la circostanza aggravante prevista dall’art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1. cod.pen.), sotto il pr dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell’art. 118 co pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere l’intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono. (In motivazione la Corte evidenziato che, nel caso di uso del cd. metodo mafioso, invece, l’aggravante presenta carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti)(Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, 270602).
Ne consegue che, coerentemente rispetto a tali principi, l’aggravante in parola è stata estesa anche al ricorrente, ritenuto a ben ragione quale mandante della estorsione, in applicazione della regola fissata dall’art. 59, secondo comma, cod.pen.
3.3. Infine, la Corte ha giustificato l’applicazione della recidiva con riferimen precedenti penali gravi del ricorrente, rispetto ai quali ed in relazione alla commission del reato per cui è processo, è stata evidenziata la rinnovata capacità criminale e pericolosità.
La motivazione offerta a fg. 10 della sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui , in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (in motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un process delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, NOME, Rv. 274782).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 12/11/2025.
DEPOSITATO IN CANCELLARIA