Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9856 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9856 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA,
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Tropea il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 26/9/2023 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 settembre 2023 il Tribunale di Catanzaro – Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a
NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentata estorsione aggravata nei confronti di NOME COGNOME, titolare della società RAGIONE_SOCIALE
Secondo il giudizio conforme dei giudici della cautela, NOME COGNOME, titolare della società assegnataria dei lavori di messa in sicurezza di un sito pubblico in Mesiano da destinare ad attività commerciale e produttiva, era stato avvicinato da un tale NOME, identificato nel ricorrente, pluripregiudicato e affiliato di rilievo della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Tropea, subordinata alla locale di Limbadi, al fine di ottenere un introito di matrice estorsiva. NOME COGNOME aveva riferito a NOME COGNOME che la ditta, per la quale lavorava, aveva già un accordo con NOME COGNOME e che avrebbe dovuto parlare con quest’ultimo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, il quale ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe in maniera autoreferenziale affermato che il NOME di cui si parla nelle conversazioni intercettate era il ricorrente ma non avrebbe spiegato, come invece chiesto dalla difesa con la memoria depositata, perché “NOME” fosse proprio il ricorrente, atteso che solo fra parentesi, nella trascrizione ad opera della Polizia giudiziaria, era stato inserito il riferimento a “NOME COGNOME noto del Comune di Tropea”. Il Tribunale non avrebbe chiarito come fosse possibile operare un collegamento fra il colloquio (progr. 242) delle ore 13:11 con un altro avvenuto fra soggetti parzialmente differenti ore dopo, ossia alle 18:16. Peraltro, il ricorrente, nell’epoca di riferimento, era in esecuzione di pena ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 presso una comunità di recupero, sita in Catanzaro, e il Tribunale non avrebbe avuto prova che vi fosse stato un allontanamento non consentito.
3.2. Violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. e illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla condotta, senza però che si conoscesse alcunché in merito alle modalità dell’incontro, e avrebbe elevato a prova un dato meramente naturalistico, ossia il vincolo di sangue tra il ricorrente ed esponenti del clan RAGIONE_SOCIALE. Anche l’affermazione della finalità della condotta sarebbe mera clausola di stile.
3.3. Motivazione apparente quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, per essere stata richiamata in maniera apodittica la caratura criminale del ricorrente ed essere stata negata la valenza del tempo trascorso dalla condotta
iniziale (4 anni), senza analizzare il percorso di esecuzione della pena, compiuto dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Riguardo al primo motivo deve rilevarsi che il Tribunale ha affermato che nelle conversazioni intercettate si faceva riferimento sia al lavoro pubblico, oggetto della presente vicenda, sia a NOME COGNOME e alla volontà della famiglia mafiosa, di cui questi fa parte, di approfittare della lacuna lasciata dal detenuto NOME COGNOME per sfruttare nuove occasioni di locupletazione criminale.
Considerato che il ricorrente si chiama NOME, è di Tropea ed appartiene alla famiglia COGNOME, interessata ai lavori di messa in sicurezza di un sito pubblico in Mesiano, da destinare ad attività commerciale e produttiva, deve rilevarsi che non si ravvisano fratture logiche nella riconducibilità dell’approccio estorsivo al ricorrente.
Del pari, non si ravvisano vizi nell’avere il Tribunale affermato che le prescrizioni, a cui era sottoposto il ricorrente, in stato di affidamento in prova ai servizi sociali, non erano incompatibili con un suo allontanamento dalla struttura in cui era domiciliato.
Le censure, sollevate dal ricorrente, non riescono, quindi ; a scalfire l’ordito motivazionale del provvedimento impugnato e sono tese ad ottenere una non consentita valutazione degli elementi valorizzati dal giudice del riesame.
Giova ricordare che il ricorso per cassazione, con cui si deducano vizi della motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente a questa Corte, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto c governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
Il secondo motivo del ricorso, relativo all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., è privo di specificità.
Il Tribunale ha rilevato che le modalità della condotta avevano evocato il fondato timore per la vittima che le ritorsioni, da subire nel caso del mancato pagamento della cifra richiesta a titolo estorsivo, sarebbero state perpetrate dal gruppo mafioso e non già dal singolo; d’altro canto, la caratura criminale del ricorrente, fratello dei vertici criminali della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era indice de controllo mafioso e capillare sul tessuto economico e produttivo e sui proventi derivanti dai lavori pubblici.
A fronte di tali argomentazioni deve rilevarsi che quanto rappresentato dal Collegio del merito, per il contesto in cui le vicende erano maturate e la riferibilità delle condotte alla RAGIONE_SOCIALE, rende, dunque, contezza della concreta integrazione dell’aggravante del metodo mafioso contestata, avendo l’agente, in quel contesto territoriale, ingenerato nella vittima la consapevolezza di subire un danno per mano della criminalità organizzata e di dover fronteggiare la reazione del gruppo, non già del singolo, in caso di inottemperanza alle richieste.
Questa Corte (ex multis: Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Paiano e altro, Rv. 269938 – 01) ha già avuto modo di affermare che l’aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e risponde all’avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l’evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità a una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune.
3.1 Del pari immune da vizi è la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta sussistente l’aggravante di ali all’art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell’agevolazione.
La condotta, tenuta dal ricorrente, infatti, ha avuto la finalità di portar ausilio alla consorteria RAGIONE_SOCIALE, che quello scopo estorsivo perseguiva.
Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento dell’aggravante ad effetto speciale, contestata nella sua duplice declinazione.
4. Il motivo sulle esigenze cautelari è infondato.
Il Tribunale ha affermato che il tempo decorso dai fatti, avvenuti ad ottobre 2019, non attenuava le esigenze di cautela, atteso che «non poteva che essere rimarcato il contesto di consumazione del fatto di reato addebitato, concernente l’esazione di contributi di matrice estorsiva dagli operatori economici sul
territorio inquinato da tale dinamica mafiosa, dalla personalità negativa del ricorrente (che è gravato da gravissimi precedenti, anche per reati di stampo mafioso), che si configura come un soggetto apicale della ‘RAGIONE_SOCIALE omonima».
Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte ha già affermato che, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui al legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale, privo di ulteriori condotte dell’indagat sintomatiche di perdurante pericolosità. Il tempo, infatti, può rientrare tra gl “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53028 del 6/11/2017, COGNOME, Rv. 271576 – 01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, COGNOME, Rv. 267995 – 01).
Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato l’assenza di elementi in grado di escludere la sussistenza delle esigenze cautelari ovvero l’inadeguatezza di misure meno afflittive e ha preso in considerazione anche il tempo decorso dai fatti, che ha ritenuto non idoneo ad attenuare o eliminare le esigenze cautelari in ragione delle circostanze espressamente indicate.
Si tratta, quindi, di una motivazione adeguata e logica, come tale non si ndaca bile.
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/2/2024