Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOVINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 11/01/2023 dalla CORTE di APPELLO di TORINO
PARTE CIVILE: INDIRIZZO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.1 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letta le memorie di replica del difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del foro di Torino, e del difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Torino, che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11/01/2023 la Corte di appello di Torino, i parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gip del Tribunale Torino il 29/09/2020, ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di giustizia per i reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, in re ai fatti contestatigli; ha altresì confermato l’affermazione di responsabi
NOME COGNOME per il reato di tentata estorsione aggravata, riducendo la pena pecuniaria; ha confermato, infine, la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia del COGNOME e del COGNOME, con separati atti, ritualmente depositati.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME si eccepisce: vizio di motivazione e violazione di legge penale, con riferimento all’art. 629 cod. pen., sostenendosi la carenza probatoria in ordine alla sussistenza di una condotta effettivamente intimidatoria, idonea ad incutere timore nella persona offesa sì da costringerla ad effettuare pagamenti di somme di danaro (l’esiguo importo ottenuto rispetto alla iniziale pretesa e i contraddittori richiami al supporto dell cosche rendevano evidente l’inconsistenza RAGIONE_SOCIALE minacce); violazione di legge circa il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, per la mancanza di serio collegamento con i numerosi sodalizi indicati a supporto RAGIONE_SOCIALE richieste.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME con un primo motivo si eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. e l’illogicità della motivazione, non avendo la corte territoriale considerato che solo in un’occasione il COGNOME aveva presenziato ad un incontro del COGNOME con la persona offesa, senza essere a conoscenza dello schema estorsivo, in mancanza, altresì, in quell’occasione, di consegna di danaro; con un secondo motivo, gli stessi vizi sono riferiti all’applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per l’ignoranza RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta mafiosa attinente ai collegamenti con le consorterie di vario genere, millantati dal COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni in fatto ed in dirit adeguatamente esaminate dalla corte territoriale.
3.1. La ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALE condotte attiene ad una valutazione riservata al giudice di merito che, con motivazione immune da rilievi sul piano logico, coerente con le risultanze processuali, ha evidenziato le plurime azioni estorsive nei confronti del COGNOME, finalizzate, ciascuna, all’indebita riscossione di somme di denaro, obiettivo non sempre conseguito, sì che i reati sono stati diversamente qualificati, con accertata partecipazione del COGNOME ad una fattispecie tentata; la cd. doppia conforme sancisce – in assenza di travisamento della prova e di manifesta illogicità – l’intangibilità della valutazione nel merito d risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
I relativi motivi di ricorso sono, inoltre, generici perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulle risultanze istruttorie in particolare, sulle registrazioni di colloqui tra il COGNOME e il COGNOME – attesta il carattere minatorio RAGIONE_SOCIALE condotte e l’intenzione di utilizzare la vittima “come una sorta di bancomat”, sì da ravvisare una continuazione di reati, attesa l’autonomia RAGIONE_SOCIALE varie pretese estorsive.
Anche per il COGNOME la contestazione sull’affermazione di responsabilità si basa su motivi generici e in fatto, in quanto la corte territoriale ha delineato con logica argomentativa e puntuale analisi dei dati istruttori la partecipazione consapevole e attiva, di supporto all’azione intimidatrice per la sua imponente stazza fisica, al tentativo di estorsione del 20 settembre 2019, preceduto da significativi contatti con il COGNOME.
3.2. L’aggravante del metodo mafioso risulta correttamente applicata nei confronti di entrambi, avendo il COGNOME evocato la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata in grado di proteggerlo e di fare del male, in tal modo richiamando alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo il comportamento minaccioso di chi appartenga ad un sodalizio del genere (alle pagine 30 e 31 sono riportate le numerose manifestazioni del metodo mafioso).
Quanto al COGNOME, era presente alle intimidazioni del COGNOME, anche quando costui aveva fatto riferimento alle cosche mafiose e alle “famiglie”, con consapevolezza, quindi, del sistema per costringere il COGNOME a soggiacere all’estorsione.
L’inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente