Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22571 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22571 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 04/04/2025 R.G.N. 6107/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data 07/11/2024 dal Tribunale di Bari, sezione del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte depositate in data 19/03/2025 con le quali il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa in data 25/09/2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari che aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di tentata estorsione e di danneggiamento seguito da incendio in concorso con altri ed aggravati anche dall’essersi avvalso delle condizioni previste dall’art. 416 bis.1 cod. pen. e dall’avere agevolato l’associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e dall’avere commesso i fatti mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, proponendo un unico articolato motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento all’art. 416 bis.1 cod. pen., nonchØ la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla partecipazione all’accordo estorsivo e alla sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e dell’avere agevolato l’associazione RAGIONE_SOCIALE.
Rileva il ricorrente che il collegio della cautela non ha confutato i rilievi dedottiin sede di riesame ed illustrati nella memoria scritta depositata, essendosi limitato a riportare le argomentazioni sviluppate dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza genetica.
Quanto alla partecipazione all’accordo estorsivo, il Tribunale ha valorizzato il fatto che COGNOME, si era incontrato il giorno precedente all’attentato intimidatorio con gli esecutori materiali COGNOME
NOME e COGNOME e ha dato congiuntamente rilievo ad alcune conversazioni telefoniche intercettate. Tale costrutto argomentativo si connota per particolare illogicità in quanto a COGNOME non Ł contestato il delitto di cui all’art. 424 cod. pen. in concorso con COGNOME e COGNOME, pertanto l’incontro in questione Ł un mero dato indiziario, privo di effettiva consistenza ed al quale può essere comunque data una plausibile diversa lettura e cioŁ che COGNOME fosse stato avvicinato il giorno prima dell’attentato per avere alcune informazioni sulla vittima che egli conosceva senza, tuttavia, metterlo al corrente del proposito estorsivo.
Quanto alla aggravante del metodo mafioso, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, ai fini della sua integrazione, l’evocazione da parte di COGNOME a soggetti pericolosi, così trascurando il rilievo difensivo del pacifico rapporto di amicizia tra l’indagato e COGNOME NOME, persona offesa del contestato tentativo di estorsione.
La reticenza manifestata da quest’ultimo nel corso delle sommarie informazioni testimoniali Ł stato semplicemente il frutto dell’intimidazione derivata dall’attentato incendiario di cui era stato vittima.
COGNOME non ha impiegato alcun tipo di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, i contatti con la COGNOME sono, al contrario, caratterizzati da scambio di ‘ effusioni’.
Quanto al profilo della agevolazione RAGIONE_SOCIALE che ha natura soggettiva, il Tribunale ha valorizzato la mera conoscenza da parte di COGNOME dei sodali del RAGIONE_SOCIALE mafioso (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e presunte ‘programmazioni’ con costoro (delle quali, tuttavia, non vi Ł traccia) e da ciò ha illogicamente ricavato che questi fosse consapevole del fatto che la tentata condotta estorsiva era a vantaggio di tale consorteria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile essendo aspecifico, e quindi generico, l’unico motivo a cui Ł affidato.
Ritiene il Collegio – in ragione della natura delle doglianze proposte – di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
AllorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma Ł sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 sulla cui scia si pongono, ex multis,Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Ł rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne, invece, nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.
In particolare, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, l’interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, e ciò anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di talchŁ Ł possibile
prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, COGNOME, non mass.).
E’ stato, altresì, affermato che le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).
Tanto precisato, l’unico motivo di ricorso proposto Ł essenzialmente volto ad ottenere in questa sede una alternativa lettura di circostanze già esaminate dal giudice della cautela che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine, riconducendo la condotta dell’indagato allo schema legale del concorso in estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. e con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta.
Ben diversamente da quanto prospettato, l’ordinanza impugnata non costituisce mera riproduzione grafica del provvedimento genetico applicativo della misura cautelare, pedissequamente riportato, per ragioni di chiarezza, solo nella parte descrittiva degli elementi investigativi raccolti e non contestati dalla difesa nella loro obiettiva esistenza (la materiale verificazione dell’incendio appiccato presso la società amministrata da RAGIONE_SOCIALE ed i relativi danni ad esso conseguiti, il tenore testuale delle conversazioni telefoniche intercettate e il documentato incontro tra COGNOME e gli esecutori materiali dell’incendio avvenuto il giorno precedente alla sua realizzazione.
Così richiamata la piattaforma indiziaria, il collegio della cautela, con autonoma motivazione, ha esaminato e vagliato attentamente, confutandole in concreto, le deduzioni contenute nell’istanza di riesame aventi ad oggetto, sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, la partecipazione di COGNOME all’accordo estorsivo aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.
Ha in primo luogo indicato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità ed in piena aderenza ai dati investigativi, gli elementi ritenuti idonei – sul piano cautelare – ad affermare il personale coinvolgimento dell’odierno ricorrente nel tentativo di estorsione in danno di COGNOME NOME, attuato con metodo mafioso.
In particolare, ha evidenziando come, proprio in virtø del rapporto di amicizia con la vittima, COGNOME aveva personalmente veicolato la richiesta di ‘tangente’ evocando soggetti pericolosi ‘forti e tosti’ e, cioŁ, l’esistenza di un gruppo criminale che stava dietro la pretesa economica. Tale circostanza era stata raccontata nei minimi dettagli dallo stesso COGNOME nel corso della conversazione ambientale intercettata il giorno 14 gennaio 2021 (che Ł riportata nel suo tenore testuale alle pagg. da 5 a 10) durante l’incontro, avvenuto con RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la cui esistenza risultava giudizialmente accertata con sentenze irrevocabili e perdurante sino alla attualità come emerso dalle indagini sviluppate in plurimi ulteriori procedimenti) ed esecutori dell’attentato intimidatorio avvenuto alcuni giorni prima (1 gennaio 2021) proprio presso la ditta amministrata da RAGIONE_SOCIALE NOME, facendo esplodere con candelotti sei mezzi parcheggiati presso i locali di tale azienda ed incendiando merci, nonchØ l’intero archivio documentale.
Lo stesso COGNOME, peraltro, si era incontrato con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE anche il giorno precedente all’evento incendiario, connotato da modalità tipicamente RAGIONE_SOCIALE e al quale egli aveva fatto espresso riferimento nella conversazione intercettata il giorno 14 gennaio 2021.
Si tratta di un apparato argomentativo congruo che correttamente ha ricondotto la condotta dell’odierno ricorrente nell’alveo del delitto di tentata estorsione e configurato l’aggravante del c.d. metodo mafioso, in aderenza ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’aggravante de qua Ł integrata con il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioŁ che l’agente si comporti da mafioso oppure ostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi la vittima in una condizione di soggezione ulteriore ben piø penetrante, energica ed efficace rispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 03/03/2020, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, COGNOME, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, COGNOME, Rv. 286723).
Con tale costrutto motivazionale la difesa ricorrente non si confronta limitandosi genericamente ad affermare che a COGNOME non Ł stato contestato il delitto di cui all’art. 424 cod.pen.(quando, in realtà, anche tale addebito risulta contemplato nell’imputazione provvisoria trascritta nell’ordinanza impugnata); che a carico di costui vi sarebbe un mero dato indiziario privo di consistenza e cioŁ un incontro con gli esecutori materiali dell’attentato incendiario e che tra l’indagato e COGNOME NOME vi era uno stretto rapporto di amicizia (così ignorando la conversazione intercettata nella quale lo stesso indagato aveva candidamente raccontato agli esecutori dell’attentato incendiario di avere personalmente veicolato la richiesta di ‘tangente’ rappresentando a COGNOME NOME di essere stato a ciò incaricato da soggetti ‘ forti e tosti’).
Il collegio della cautela ha altresì indicati gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto configurabile a carico di COGNOME anche l’aggravante della agevolazione RAGIONE_SOCIALE e cioŁ la sua consapevolezza che il tentativo di estorsione da lui messo in atto fosse a vantaggio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In tal senso ha valorizzato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, non solo il rapporto non occasionale ma stabile dell’odierno ricorrente (tra l’altro gravato da precedente per associazione RAGIONE_SOCIALE) con COGNOME NOME e NOME COGNOME, appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche gli esiti della attività captativa (richiamati a pag. 10 e 11 dell’ordinanza impugnata) che attestavano la programmazione da parte di costoro di altre estorsioni e rapine, funzionali al sostentamento del sodalizio.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così Ł deciso, 04/04/2025 Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME