Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47941 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le richieste del PG FELICETTA COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 20 giugno 2023, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 644 e 56-629 cod. pen., entrambi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, poiché
i giudici della cautela non avrebbero, illogicamente, tenuto conto dell’effettiva portata dimostrativa, a discarico, della richiesta di incontro avanzata dalla persona offesa per ridefinire la propria posizione.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione la scelta della misura c:ustodiale, potendo essere la collettività adeguatamente tutelata anche dalla protrazione delle misure meno gravose precedentemente applicate.
Il Tribunale rileva correttamente la sussistenza del metodo mafioso, data la reiterata rappresentazione alle vittime del coinvolgimento di personaggi della criminalità organizzata, tanto al momento della erogazione dei prestiti usurari, quanto nel recupero crediti, con indubbio effetto intimidatorio,: non incide su tale conclusione l’atteggiamento dialettico della persona offesa (pp. 2-3). La motivazione è congrua, tutt’altro che illogica o contraddittoria e coerente con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392).
Il primo motivo di ricorso, espresso in termini non sempre perspicui, risulta generico, in difetto di adeguato confronto con tali argomentazioni, e comunque manifestamente infondato.
Sono state poi reputate dai giudici di merito non idonee ad arginare il periculum libertatis derivante dalla personalità sprezzante dell’indagato, forte degli appoggi tra la locale criminalità organizzata, misure diverse dalla custodia intramuraria, con motivazione congrua e dunque intangibile in questa sede (pp. 4-5). La precedente meno severa situazione cautelare discendeva con ogni evidenza dalla mancata contestazione iniziale della circostanza ex art. 416-bis.1, emersa nel prosieguo delle indagini, con quanto ne consegue anche ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il secondo motivo è dunque non consentito, in quanto auspica una nuova ponderazione del compendio indiziario, e comunque manifestamente infondato, vieppiù a fronte della doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari (non scalfita, nel caso di specie, da elementi di segno contrario, secondo la valutazione dei giudici di merito) e di natura assoluta con riguardo all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Sirneoli, Rv. 284857).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 ottobre 2023