Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8284 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Aversa il 25/05/1985
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/09/2024, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME Raffaele avverso l’ordinanza messa in data 19/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, art 416 bisl comma 1, cod.pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui all’art. 416 bis1, comma 1, cod.pen.
Argomenta che in sede di riesame si chiedeva l’esclusione della aggravante in questione, in ragione delle connotazioni soggettive dell’agire del COGNOME; il Tribunale riteneva sussistente l’aggravante sotto il profilo del metodo mafioso con motivazione astratta ed indiscriminata, senza approfondire la tematica sollevata dalla difesa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al profilo delle esigenze cautelar’.
Argomenta che per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestata al ricorrente, opera la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria di cui all’art. 275 cod.proc.pen.; nella specie, la difesa produceva documentazione dalla quale si evinceva che il COGNOME era stato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione a vicende processuali successive ai fatti per i quali è procedimento e dai medesimi traente origine (detenzione illegale di arma); il Tribunale ometteva di considerare tali circostanze, sebbene deponenti nella direzione del pieno recupero dell’indagato.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli
elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de líbertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizicome si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
3. Nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità richiamando esaminando il compendio indiziario – costituito dagli esiti delle attivi intercettazione telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, control pedinamento, dichiarazioni testimoniali, perquisizioni, sequestri e arre dichiarazioni di collaboratori di giustizia- comprovante l’esistenza di associazione criminosa camorristica radicata sul territorio di Teverola e Carina in provincia di Caserta, facente capo a COGNOME Aldo e COGNOME NOME; ta associazione traeva parte dei profitti illeciti dalla compravendita di not quantità di sostanze stupefacenti di diverso tipo, attività gestita da COGNOME con la protezione di COGNOME NOME; all’attività di narcotraffico partecipa numerosi sodali, con specifici ruoli all’interno del gruppo associativo, tra i anche l’attuale ricorrente COGNOME quale stabile fornitore del gru associativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Tanto premesso, va osservato che adeguata e priva di vizi logici è motivazione afferente alla sussistenza, in termini di gravità indiziaria, circostanza aggravante del metodo mafioso, utilizzato da parte dei rispetti membri dell’associazione per l’acquisizione ed il mantenimento delle piazze d spaccio. Il Tribunale ha evidenziato che le emergenze istruttorie davano atto come la gestione delle piazze di spaccio fosse monopolizzata dal sodalizi criminoso, tanto che tutti gli spacciatori locali erano costretti ad approvvigio di sostanza stupefacente dal gruppo criminoso e che si erano registrate numeros azioni violente e minacce nei confronti di alcuni acquirenti che avevano cercat invano, di non sottostare alle rigide regole imposte dal De COGNOME.
Va ricordato che è stato chiarito che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, derivando dalle modalità di realizzazione dell’azio criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti ancorché le azion intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez.2, n. 32564 del 12/04/2023,Rv.285018 – 02).,
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiun gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i ricompreso il contestato delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90-, una du presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa).
In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigen cautelari ( e l’adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la pr della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un
modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell’obbli di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere c si traduce nell’onere di dar semplicemente atto dell’inesistenza di elementi id a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel cas cui l’indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l’obbligo motivazion diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la rite inidoneità degli stessi a superare la presunzione.
Costituisce consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicat misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell’art. 275, c terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter supera presunzione relativa, su di lui incombe solo l’obbligo di dare atto dell’inesis di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l’obbligo di motivazione imposto e diventa più oneroso nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa abb evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari abbiano allegato, o anche solo dedotto l’esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono e soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387 Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576).
Nella specie, il Tribunale, nell’ordinanza oggetto del presente ricorso, evidenziato, in sostanza, come la presunzione (relativa) in ordine alla esistenz esigenze di tutela della collettività, prevista dall’art. 275, comma 3, cod.proc in assenza di elementi contrari, non potesse ritenersi vinta, evidenziando anc specifici elementi dimostrativi della concretezza ed attualità delle esige cautelari (quali il ruolo fondamentale svolto per l’esistenza del sodalizio personalità negativa e notevolmente incline al delitto desunta dal collauda modus operandi delle gravi condotte illecite e la professionalità nell’agire ille così assolvendo adeguatamente all’obbligo motivazionale
A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorren lamenta l’omessa valutazione della documentazione comprovante che l’indagato era stato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relaz a vicende processuali successive ai fatti per i quali è procedimento e dai medesi traente origine (detenzione illegale di arma), senza spiegarne la decisività ris alla complessiva argomentazione esposta dal Tribunale in ordine alla sussistenz delle esigenze cautelari.
Va ricordato che il vizio di travisamento della prova, configurabile quando s introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunc
(così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’ ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forz dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante, Sez. 6, 51 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207).
In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissib e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 30/01/2025