Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Patti il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del Tribunale del riesame di Messina letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Messina ha confermato quella emessa il 12 gennaio 2024 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale per cinque estorsioni aggravate dal metodo mafioso, contestate ai capi 6),7),8), 9) e 9 ter) dell’incolpazione.
Ne chiede l’annullamento per i due motivi di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non fondate su elementi concreti e attuali.
Sostiene che è ipotetica la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari, in quanto dal 2020- epoca di cessazione delle condotte contestate – il ricorrente non ha commesso altri reati; è generico il riferimento ai precedenti penali, smentito dal certificato del casellario, dal quale risulta un solo precedente per il reato di lesioni, commesso nel 2012, per il quale aveva ottenuto la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali dal gennaio 2023 sino alla data di esecuzione dell’ordinanza cautelare in esame: in relazione a detto reato con recente ordinanza, allegata al ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato cessata l’efficacia della misura e stabilito che il periodo di affidamento in prova sia considerato nel calcolo della pena, in tal modo dando atto dell’assenza di condotte illecite nell’ultimo anno.
Non sussiste il pericolo di recidiva, non risultando denunce né segnalazioni di condotte delittuose a carico del ricorrente, che ha continuato a vivere negli stessi luoghi di commissione dei reati; è, inoltre, illogico il riferimento alla letter di COGNOME NOME, rinvenuta nell’abitazione di COGNOME NOME, per sostenere l’attualità delle esigenze, sia perché il ricorrente non è il destinatario della missiva, sia perché è incerto il mittente; non è concreto né attuale il pericolo di reiterazione alla luce del tempo trascorso dalla commissione dei reati, in ogni caso fronteggiabile con la misura degli arresti domiciliari sulla cui inidoneità l’ordinanza ha omesso di pronunciarsi.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria della circostanza aggravante del metodo mafioso, non emergendo l’uso di detto metodo né la configurabilità delle estorsioni, ravvisandosi nelle condotte contestate il meno grave reato di invasione di terreno e danneggiamento degli stessi.
Non vi è prova di asserite minacce o di sopraffazioni subite dalle persone offese e, in caso di minaccia silente, come nel caso in esame, rileva solo il dato dell’appartenenza dell’autore alla consorteria RAGIONE_SOCIALE integrante l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 cod. peri. e non l’aggravante speciale in oggetto, correlata alle modalità oggettive della condotta, che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso. Non sussiste l’aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE, che necessita del collegamento finalistico tra l’azione delittuosa e una delle attività esterne dell’RAGIONE_SOCIALE, individuata nel clan NOME, avendo il Tribunale assegnato rilievo al solo fatto che i NOME hanno il monopolio sui terreni adibiti a pascolo, al più idoneo ad integrare una condotta reiterata di pascolo abusivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità nella misura in cui replica censure già motivatamente disattese nell’ordinanza impugnata, che correttamente ha ritenuto inconferente il riferimento del difensore all’aggravante speciale nella forma agevolativa dell’RAGIONE_SOCIALE, stante la contestazione della aggravante nella sola declinazione del metodo mafioso e non essendo contestata ad alcun componente della RAGIONE_SOCIALE COGNOME la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
È COGNOME infondata COGNOME la contestazione della gravità COGNOME indiziaria COGNOME relativa all’aggravante che investe la materialità dei fatti ed è fondata sulle denunce e sulle dichiarazioni delle persone offese, riportate nell’ordinanza, motivata in modo lineare e completo, che la rende immune da censure.
L’ordinanza ha dato atto della convergenza delle dichiarazioni delle persone offese, concordi nel descrivere il persistente, reiterato e violento sistema di spossessamento dei terreni siti nel comune di Montalbano Elicona, adottato dai componenti della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che, forti della fama criminale e dei rapporti con esponenti della RAGIONE_SOCIALE egemone sul territorio, costringevano i proprietari ad abbandonare i terreni per acquisirne la disponibilità e consolidare un monopolio in una vastissima area sulla quale esercitare indisturbati la propria attività di allevatori di bestiame.
Come già detto, nell’ordinanza sono riportate le dichiarazioni delle vittime, convergenti nel descrivere il sistema utilizzato dai fratelli COGNOME, consistente nell’introdurre abusivamente, nonostante le recinzioni, e far pascolare abusivamente nei terreni altrui i propri ovini e caprini, che danneggiavano le colture e rendevano non coltivabili i terreni, così costringendo i proprietari ad abbandonarli dopo le inutili recriminazioni e richieste di cessare la condotta abusiva nonché incuranti dei danni arrecati. Il Tribunale ha anche illustrato la conforme descrizione resa dalle vittime dell’atteggiamento prevaricatore, irridente e di concreta sopraffazione tenuto dal ricorrente e dai fratelli, idoneo ad indurre scoramento e rassegnazione nei proprietari terrieri, che non denunciavano e li lasciavano spadroneggiare per paura di ritorsioni, sapendo che erano persone pericolose.
Ancora, il Tribunale ha dato atto che alcune persone offese avevano anche verificato l’inutilità della denuncia, non essendo la situazione mutata anche dopo una precedente denuncia (v. COGNOME NOME, pag. 5; COGNOME NOME, pag. 6; COGNOME NOME, pag. 8) e persino dopo la condanna per minaccia originata dalla denuncia sporta.
In particolare, COGNOME NOME aveva riferito anche delle minacce rivolte al figlio, per le quali COGNOME NOME era stato condannato, ma nulla era cambiato e, a seguito delle minacce ricevute dai fratelli COGNOME, aveva evitato di contestare loro la condotta abusiva per paura di ritorsioni, temendo, soprattutto, per l’incolumità del figlio, pag. 10-11; aveva riferito anche della proposta rifiutata di acquistare i suoi terreni, formulata dal padre dei COGNOME, e della ripresa delle invasioni e dei danneggiamenti dopo il rifiuto opposto.
Analoga situazione aveva riferito COGNOME NOME, il quale aveva denunciato COGNOME NOME, arrestato per il tentativo di estorsione commesso insieme a COGNOME NOME -condannato a 15 anni di reclusione per partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei d tortoncian o i, quale appartenente alla RAGIONE_SOCIALE-; anche il COGNOME aveva ricevuto la proposta di acquisto dei terreni dal padre dei COGNOME, che, a seguito del suo rifiuto, lo aveva espressamente minacciato che la situazione non sarebbe cambiata; era stato, inoltre, ancora vittima di atti intimidatori dopo la scarcerazione di NOME NOME e persino avversato dai concittadini per aver osato denunciare (pag. 15-16).
A fronte di una situazione generalizzata di invasioni e danneggiamenti, esistente da anni, reiterata e perdurante, e dell’atteggiamento delle persone offese, rassegnate e impotenti, consapevoli della fama e dei legami criminali dei NOME, intimidite dalle minacce e dal timore di ritorsioni (pag. 19), il Tribunale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti come estorsioni aggravate dal metodo mafioso, ravvisato nei comportamenti evocativi della forza di intimidazione propria dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE egemone nel territorio di Montalbano Elicona ovvero della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei ii RAGIONE_SOCIALE della cui protezione godevano i NOME, come era emerso in relazione alla controversia insorta nel 2016-2017 tra la RAGIONE_SOCIALE COGNOME e il coassegnatario di un terreno concesso dal Comune a seguito di gara, per la cui soluzione proprio il ricorrente si era rivolto ai più autorevoli esponenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e P RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_SOCIALE, inducendo il controinteressato a coinvolgere, a sua volta, esponenti di elevatissimo spessore criminale della criminalità catanese (come risulta dalla sentenza emessa nel processo cd. Nebrodi 1, di cui dà atto l’ordinanza a pag. 21).
Tale elemento, valutato unitamente al sistema e alle modalità prepotenti e sfrontate degli indagati, forti del senso di impunità, ed evocative della presenza e della pressione RAGIONE_SOCIALE, è stato ritenuto espressivo del metodo mafioso, anche in assenza di intimidazioni esplicite, tenuto conto del contesto territoriale di riferimento e del predominio esercitato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, accertato da numerose sentenze definitive (v. pag. 25 ordinanza).
A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la natura oggettiva dell’aggravante in esame sanziona unicamente la maggiore capacità intimidatoria
della condotta, realizzabile anche dal non associato, come nella fattispecie, non essendo contestata ai fratelli COGNOME la partecipazione associativa.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati sul punto da questa Corte, secondo i quali ai fini della configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE storica- come nella specie-, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Fattispecie relativa a delitto di usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l’utilizzo di espressioni tipiche dell’agire mafioso consentissero di ritenere integrato “il metodo mafioso”, Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950).
Nella stessa linea si è affermato che è configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez.1, n. 38770 del 22/06/2022, COGNOME, Rv.283637), come avvenuto nel caso di specie.
3. Infondato è anche il motivo relativo alle esigenze cautelari.
L’ordinanza rende una motivazione esaustiva sul punto, non solo con riferimento alla duplice presunzione relativa prevista per i reati in oggetto, ma anche alla gravità delle condotte, protrattesi sino ad epoca recente (giugno 2021, capo 8) ed alla personalità del ricorrente, gravato da una recente condanna per lesioni, valorizzata perché ritenuta espressiva della risalente propensione alla violenza dell’indagato. Risultano, inoltre, coerentemente valorizzati, ai fini del giudizio di attualità delle esigenze, anche gli ininterro legami con COGNOME NOME, affiliato alla RAGIONE_SOCIALE, attestati dalla missiva sequestrata presso il fratello COGNOME NOME; a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l’ordinanza dà atto che il detenuto gli aveva inviato un saluto speciale, ritenuta una riprova della continuità dei rapporti di cui si è detto ed in grado di rendere concreto e attuale il pericolo di recidiva, specie considerando l’attività di allevatore ancora svolta dal ricorrente, individuabile quale movente delle condotte illecite.
La motivazione resa anche su tale profilo e sulla adeguatezza della misura custodiale è completa e adeguata, avendo il Tribunale ritenuto giustificato il ricorso alla misura più rigorosa anche in relazione al pericolo di inquinamento
probatorio in caso di collocazione dell’indagato nello stesso contesto territoriale in cui vivono e lavorano le persone offese.
La motivazione si sottrae, pertanto, a censure, risultando conforme ai criteri stabiliti da questa Corte, secondo i quali in tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808).
h, Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 9 luglio 2024