Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a MILAZZO il 28/10/1975
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la comparsa conclusionale del Comitato RAGIONE_SOCIALE Messina, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in proprio favore;
Ritenuto che il primo motivo è totalmente avulso dal contenuto della sentenza impugnata, poiché non c’è stata alcuna affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. ma è solo stata ribadita la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, attesa la nitida evocazione del retroscenico sodalizio mafioso, ben desumibile dal compendio intercettivo, restando irrilevante l’eventuale mancata finalità agevolatrice (p. 8);
che il sesto motivo, ancora in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è del pari aspecifico e manifestamente infondato, laddove contesta l’agevolazione mafiosa, a fronte dell’accertamento del diverso profilo circostanziale – di natura oggettiva – del metodo mafioso;
che il secondo, il quarto e il quinto motivo, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01. Si veda anche Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, COGNOME e altri, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342-01, secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni), laddove risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici perciò intangibile in questa sede di legittimità – la motivazione in punto di attendibilit della persona offesa COGNOME, estranea al debito, ampiamente riscontrata dalle conversazioni intercettate (pp. 8-9, anche in tema di illiceità della pretesa), di natura usuraria della prestazione richiesta a COGNOME, anch’essa chiaramente emergente dall’attività captativa (pp. 8-9, anche in tema di metodo mafioso), di pieno e consapevole coinvolgimento di COGNOME, sia pure indiretto, nel delitto tentato in danno di COGNOME (pp. 8-9);
che il terzo motivo, sotto l’abito della violazione di legge, reitera parimenti censure in punto di fatto, postulando una diversa ricostruzione della vicenda e assumendo l’esistenza di posizioni debitorie di NOME COGNOME, viceversa congruamente escluse dai giudici di merito (pp. 8-9);
che il settimo motivo non è consentito, poiché, dolendosi della mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., censura soltanto la conclusione di merito della
fattiva contiguità del ricorrente ad attività mafiose, ampiamente descritte nella sentenza impugnata sulla base dell’attività investigativa espletata;
che lo stringatissimo ottavo motivo, sulla dosimetria della pena, non va oltre l’auspicio di un’impossibile rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte
di questa Corte di legittimità;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
Rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile
Comitato Addiopizzo Messina, dal momento che quest’ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una
valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n.
36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv.
281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278834);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 7 marzo 2025.