Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la comparsa conclusionale del RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in proprio favore;
Ritenuto che il primo motivo è totalmente avulso dal contenuto della sentenza impugnata, poiché non c’è stata alcuna affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. ma è solo stata ribadita la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, attesa la nitida evocazione del retroscenico sodalizio mafioso, ben desumibile dal compendio intercettivo, restando irrilevante l’eventuale mancata finalità agevolatrice (p. 8);
che il sesto motivo, ancora in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è del pari aspecifico e manifestamente infondato, laddove contesta l’agevolazione mafiosa, a fronte dell’accertamento del diverso profilo circostanziale – di natura oggettiva – del metodo mafioso;
che il secondo, il quarto e il quinto motivo, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425-01. Si veda anche Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, COGNOME e altri, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342-01, secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni), laddove risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici perciò intangibile in questa sede di legittimità – la motivazione in punto di attendibilit della persona offesa COGNOME, estranea al debito, ampiamente riscontrata dalle conversazioni intercettate (pp. 8-9, anche in tema di illiceità della pretesa), di natura usuraria della prestazione richiesta a COGNOME, anch’essa chiaramente emergente dall’attività captativa (pp. 8-9, anche in tema di metodo mafioso), di pieno e consapevole coinvolgimento di COGNOME, sia pure indiretto, nel delitto tentato in danno di COGNOME (pp. 8-9);
che il terzo motivo, sotto l’abito della violazione di legge, reitera parimenti censure in punto di fatto, postulando una diversa ricostruzione della vicenda e assumendo l’esistenza di posizioni debitorie di NOME COGNOME, viceversa congruamente escluse dai giudici di merito (pp. 8-9);
che il settimo motivo non è consentito, poiché, dolendosi della mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., censura soltanto la conclusione di merito della
fattiva contiguità del ricorrente ad attività mafiose, ampiamente descritte nella sentenza impugnata sulla base dell’attività investigativa espletata;
che lo stringatissimo ottavo motivo, sulla dosimetria della pena, non va oltre l’auspicio di un’impossibile rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte
di questa Corte di legittimità;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
Rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile
RAGIONE_SOCIALE, dal momento che quest’ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una
valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n.
36535 del 15/09/2021, NOME., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, NOME, Rv.
281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 7 marzo 2025.