Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34529 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 28.6.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME e, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.4.2022 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 3) e 7) della rubrica e, ritenuto il vincolo della continuazione tra di essi e tra questi ed i reati giudic con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, irrevocabile il 5.3.2003, lo aveva condannato alla pena – in aumento rispetto a quella inflitta con la sentenza predetta – di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa; aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto a lui ascritto al capo 5) e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, l’aveva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.500 di multa; aveva condannato entrambi gli imputati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed applicato al COGNOME la pena accessoria conseguente all’entità della pena principale; da ultimo, aveva condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili
la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha assolto NOME COGNOME dal delitto a lui ascritto al capo 3) per non aver commesso il fatto e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflittagli in aumento, per il solo capo 7), in mesi 4 di reclusione ed euro 150 di multa; rigettandone l’appello, ha quindi condannato NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado; ha condannato NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOME e, entrambi, in solido, alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE;
ricorrono per cassazione sia NOME COGNOME che NOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono:
3.1 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
3.1.1 violazione di legge in relazione agli artt. 629, comma secondo, cod. pen. e 125, comma terzo, cod. proc. pen.: rileva che la sentenza impugnata è viziata dal travisamento della censura difensiva articolata sul “cattivo ricordo” della persona offesa in merito alla collocazione temporale del fatto contestato non quanto al giorno esatto dell’episodio quanto, piuttosto, all’arco temporale della condotta descritta nel capo 7) in relazione allo status libertatis del ricorrente tanto che la medesima incertezza sul punto aveva condotto alla assoluzione del COGNOME dal capo 6); richiama la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale le cui indicazioni temporali non si rapportano al tempo del commesso reato contestato nell’imputazione;
3.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 4, 629, comma 2, cod. pen., e 125, comma 3, cod. proc. pen.: deduce l’inadeguatezza della motivazione laddove la Corte d’appello si è limitata ad invocare il “contesto” in cui era maturata la vicenda sia per confermare il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. che per negare l’attenuante, il cui riconoscimento era giustificato dall’obiettivamente esigua entità del danno patrimoniale;
3.2 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, 110 e 416-bis cod. pen.: rileva che la Corte d’appello, in termini certamente superficiali, ha ascritto all’imputato la rivendicazione della sua appartenenza alla “RAGIONE_SOCIALE“, circostanza mai contestata o affermata nella sentenza di primo grado e che l’errore ha inciso sulla decisione in termini censurabili in questa sede; aggiunge che le dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME, acquisite dalla Corte d’appello, erano chiare nell’escludere la appartenenza del ricorrente ad alcuno dei due sodalizi operanti in RAGIONE_SOCIALE da cui, piuttosto, risultava in più occasioni essere stato vessato;
3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628, 629 cod. pen. e 7 DL 103 del 1991: rileva che dalla ricostruzione della vicenda risulta che il COGNOME, persona offesa, aveva dichiarato di non conoscere NOME COGNOME, il cui nome sarebbe stato “speso” dall’odierno ricorrente, né il suo spessore criminale, circostanze su cui è stata fondata la diagnosi di utilizzo del metodo mafioso che era stata contestata con il ricorso ad una sorta di fictio juris; sottolinea che il COGNOME non aveva mai parlato né di minacce esplicite né di minacce implicite nella evocazione della esistenza della “RAGIONE_SOCIALE” e della appartenenza del COGNOME a quel sodalizio; osserva che la contestazione della minaccia, implicita nell’insistenza sul territorio di una organizzazione criminale, autorizzerebbe a contestare l’aggravante in tutte le zone del Paese in cui operano sodalizi di tal genere indipendentemente dalle modalità di estrinsecazione della condotta; rileva come l’evocazione dei precedenti danneggiamenti subiti dalla persona offesa finisca per risolvere la motivazione in frasi di stile; sottolinea che, ad ogni modo, nessun elemento era stato acquisito sulla collocazione temporale di tali precedenti danneggiamenti, sempre puntualmente denunciati, avendo la Corte ascritto la discrasia tra le dichiarazioni rese dal COGNOME e quelle rese dal COGNOME a difetti d memoria a fronte di circostanze di fatto facilmente verificabili; sottolinea, inoltr che la contestazione dell’aggravante finisce con l’essere funzionale alla stessa esistenza di una ipotesi di estorsione altrimenti priva di riferimenti a minacce concrete e reali;
3.2.3 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che, nel caso in esame, il *COGNOME*COGNOME dopo aver ricevuto la richiesta dal COGNOME, se ne sarebbe lamentato con NOME COGNOME COGNOMEfratello di NOME COGNOME) sulla scorta RAGIONE_SOCIALE cui dichiarazioni, a dieci anni di distanza, il COGNOME era stato chiamato dagl investigatori a riferire sui fatti; ribadisce le considerazioni svolte con l’att appello circa la illogicità di una lamentela rivolta al fratello (del quale gli era inv nota la caratura criminale) di colui nel cui interesse sarebbe intervenuta la richiesta estorsiva; sottolinea che proprio siffatta anomala situazione avrebbe imposto un onere motivazionale stringente sui rapporti tra il ricorrente e la persona offesa e rileva come con l’atto di appello la difesa avesse ribadito il carattere dubitativo RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del COGNOME circa la consegna del denaro richiestogli sottolineando che soltanto la mancata dazione della somma avrebbe spiegato la decisione del medesimo di rivolgersi al COGNOME NOME, e non, come opinato dalla Corte, per scongiurare iniziative future; ribadisce, pertanto, come la ricostruzione dei fatti restituita dalle due sentenze di merito fosse compatibile soltanto con una ipotesi tentata e non consumata;
3.2.4 vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 7 DL 103 del 1991: rileva che la circostanza secondo cui NOME COGNOME fosse appartenente dalla “RAGIONE_SOCIALE” ed un pericoloso mafioso riposa esclusivamente sulle affermazioni della Procura e non ha formato oggetto di prova pur essendo l’elemento fondamentale su cui l’accusa è stata costruita;
3.2.5 vizio di motivazione in relazione agli artt. 629, 69, 99 e 157 cod. pen.: segnala i numerosi errori da cui era stata caratterizzata la contestazione, a partire dal richiamo dell’art. 112 cod. pen. per un delitto che non risulta essere stato commesso in concorso con altri, ovvero RAGIONE_SOCIALE aggravanti di cui ai nn. 1) e 3) dell’art. 628 cod. pen., senza indicazione dei correlativi elementi di fatto; aggiunge che lo stesso Tribunale aveva dato atto che i precedenti del COGNOME erano tutti relativi a reati bagatellari e di minimo allarme sociale dovendosi perciò escludere la recidiva specifica tanto che il primo giudice aveva potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; evidenzia che, ritenuta la recidiva semplice, l’unica aggravante in grado di incidere sulla prescrizione sarebbe stata quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ma , anche in tal caso, il termine massimo sarebbe maturato ben prima della sentenza del Tribunale (22.4.2022); richiama le dichiarazioni rese, in punto di tempus commissi delicti, dalla persona offesa segnalando che la Corte d’appello non ha prestato attenzione al motivo di censura sull’erroneo presupposto dell’esistenza e del riconoscimento di una recidiva qualificata;
3.2.6 violazione di legge e vizio di motivazione sull’art. 629 cod. pen.: lamenta il carattere assertivo della motivazione con cui la Corte d’appello ha confermato l’ipotesi accusatoria e la sentenza resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; osserva che le dichiarazioni del COGNOME erano del tutto inidonee a sorreggere la tesi di una richiesta estorsiva che l’accusa ha dovuto ancorare a fumosi e contraddittori elementi di contesto;
3.2.7 vizio di motivazione: ribadisce come l’indagine ed il processo non siano stati originati dalle dichiarazioni del COGNOME ma da quelle di NOME COGNOME il quale, peraltro, aveva chiarito di non aver conferito alcun incarico in tal senso; lamenta che la Corte d’appello, cui pure la questione era stata devoluta, non ha inteso confrontarsi con le argomentazioni difensive avendo inoltre omesso di motivare sulla pure devoluta questione della assenza di ogni profilo di assoggettamento psicologico da parte della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
- Il ricorso di NOME COGNOME
NOME COGNOME era stato chiamato a rispondere, ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. perché “… mediante minacce consistite nell’imporre, anche in maniera implicita, ma inequivocabile, l’appartenenza all’organizzazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE, si procurava un ingiusto profitto, costringendo NOME NOME, esercente un’attività di gommista in RAGIONE_SOCIALE, a sostituirgli gli pneumatici della sua motocicletta senza il pagamento del corrispettivo”.
Il Tribunale aveva fondato la affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME il quale aveva riferito che il COGNOME, come altri associati alla “RAGIONE_SOCIALE” aveva preteso che egli provvedesse a fornire gratuitamente ed altrettanto gratuitamente a montare sulla sua moto RAGIONE_SOCIALE gomme nuove, per un importo di euro 280; il fatto sarebbe avvenuto tra il 2006 e subito dopo la morte di NOME (il 3.12.2007) e poco prima dell’arresto dell’imputato.
Con l’atto di appello, la difesa del COGNOME aveva evidenziato l’incertezza e la imprecisione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa che, infatti, avevano
portato il Tribunale alla assoluzione del ricorrente dall’episodio estorsivo contestato al capo 6) in danno del medesimo COGNOME; in particolare, era stata sottolineata la incertezza della persona offesa circa la collocazione temporale dell’episodio.
La Corte d’appello ha in primo luogo sostenuto come non potesse darsi rilievo all’assoluzione per il capo 6) come per altri episodi, oggetto di al procedimenti, con imputati diversi e diversi fatti anche dal punto di vista dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE condotte estorsive; per altro verso, ha spiegato che, al fine di collocare temporalmente l’episodio, la persona offesa aveva fatto riferimento alla morte di NOME, avvenuta nel dicembre del 2007, e il conseguente sopravvento del nuovo gruppo, non potendosi pretendere una maggiore precisione in quanto il COGNOME era stato sentito il 23 settembre del 2020 a molti anni di distanza dai fatti (cfr., pag. 13 della sentenza in verifica).
Quanto all’aggravante del “metodo mafioso”, i giudici di merito hanno segnalato come, per un verso, il COGNOME fosse perfettamente consapevole dell’appartenenza del COGNOME alla stidda e, dall’altro, il più che esplicito riferimento dell’imputato alla propria caratura criminale laddove, nell’avanzare la richiesta, aveva precisato di essere “appena uscito di galera” (cfr., ancora, ivi, pag. 13); hanno fatto presente che la stessa persona offesa aveva confermato di essere perfettamente consapevole con chi aveva a che fare tanto da aver accondisceso alla richiesta “.. avendo famiglia alle spalle …” (cfr., ivi).
Tanto premesso, il primo motivo del ricorso, deducendo il travisamento del motivo di appello, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero i risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fat posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148).
Analogamente è a dirsi con riguardo al secondo motivo, con cui si denunzia vizio di motivazione sulla conferma dell’aggravante del “metodo mafioso” e sul disconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.: con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, la sentenza impugnata (cfr., pag. 14) ha motivato
in termini coerenti con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al delitto di estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della vittima, è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 – 01).
Quanto all’uso del metodo mafioso, la sentenza impugnata è coerente con i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.
È appena il caso, infatti, di ribadire che la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l’esistenza di un’RAGIONE_SOCIALE con le caratteristiche di cui all’art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, il ricorso a modalità della condotta ch evochino la forza intimidatrice “tipica” dell’agire mafioso essendo perciò l’aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell’ambito di un’RAGIONE_SOCIALE criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Sez. 6, n. 41772 del 13.6.2017, COGNOME; Sez. 5, n. 21530 dell’8.2.2018, COGNOME).
Essa è, pertanto, configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Sez. 2, n. 38094 del 5.6.2013, COGNOME; Sez. 28 2, n. 16053 del 25.23.2015, COGNOME; Sez. 1, n. 5881 del 4.11.2011, COGNOME; Sez. 2, n. 322 del 2.10.2013, Ferrise).
In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all’a 416-bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne faccia effettivamente parte, ma il fare ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizza nell’ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l’appunto dalla forza intimidatrice promanante per l’appunto dalla consapevolezza, da parte RAGIONE_SOCIALE vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all’autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma, ben diversamente, che costui possa contare sull’apporto di terzi in grado di sostenerne l’azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l’effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di “resistenza” della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere “spontaneamente” ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti.
Come è stato chiarito, è sufficiente, cioè, che l’esistenza dì un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall’agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell’aggressore – o ad abbandonare ogni velleità di difesa – per timore di più gravi conseguenze; ciò in quanto “la ratio della disposizione di cui all’art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria RAGIONE_SOCIALE organizzazioni della specie considerata” (cfr., così, Sez. 6, n. 582 del 19.2.1998, Primasso).
2. Il ricorso di NOME COGNOME
NOME COGNOME era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di estorsione aggravata (anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.) perché “… mediante minacce consistite nel far pesare, anche in maniera implicita, ma inequivocabile, la esistenza dell’organizzazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE, per conto della quale asseriva di compiere la richiesta, essendo il denaro destinato al detenuto COGNOME NOME, si sarebbe procurato un ingiusto profitto costringendo NOME, titolare dell’esercizio all’insegna RAGIONE_SOCIALE, a consegnargli indebitamente la somma di euro 1.000,00″.
2.1 Il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato fondandosi sulle dichiarazioni della persona offesa il quale aveva riferito di avere all’epoca gestito una pizzeria in RAGIONE_SOCIALE, di non avere avuto rapporti con NOME COGNOME ma di conoscere, come cliente, il suocero di quello, NOME COGNOME, il quale “… nel 2007 era venuto … nel suo locale a chiedere la somma di 1.000,00 euro a nome del genero … che era detenuto in carcere” (cfr., pag. 16 della sentenza di primo grado); la persona offesa aveva spiegato di aver deciso di sottostare alla richiesta “… in quanto due volte gli avevano bruciato la pizzeria una volta il magazzino” (cfr., ivi).
Quanto all’aggravante del “metodo mafioso”, il primo giudice aveva valorizzato “il chiaro riferimento al genero detenuto, evocativa dell’appartenenza mafiosa di riferimento, operante sul territorio gelese … essendo NOME
NOME persona vicina alla stidda, oggetto di provvedimento restrittivo per omicidio e RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, sin dai primi anni 2000″ (cfr., ivi, ancora, pag. 17).
2.3 Con l’atto di appello, la difesa aveva evidenziato che il procedimento era sorto dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, divenuto diversi anni dopo collaboratore di giustizia, che aveva però collocato l’episodio nel 2002 quando era alle dipendenze del COGNOME; aveva evidenziato che la vittima, ricevuta la richiesta da parte del COGNOME, si era rivolta proprio a NOME COGNOME, facente parte della consorteria mafiosa sottolineando, perciò, la incongruenza di tale condotta che avrebbe fatto del COGNOME una “… persona offesa ma non troppo …”; sotto altro profilo, la difesa aveva insistito sull’impossibilità di ritenere la intervenuta consumazione del reato con l’avvenuta consegna del denaro e, perciò, insistendo, perciò, per la qualificazione dell’episodio in termini di tentativo con conseguente maturazione del termine di prescrizione; da ultimo, aveva sottolineato la arbitrarietà della conferma dell’aggravante del “metodo” non essendo provata, ed anzi positivamente esclusa, la consapevolezza, in capo al COGNOME, della caratura criminale di NOME COGNOME.
3.3 Tanto premesso, rileva il collegio come le doglianze difensive articolate nei primi quattro motivi come, anche, nel sesto e nel settimo motivo del ricorso, finiscano anche in tal caso per prospettare una serie di considerazioni attinenti la attendibilità della persona offesa ed alla ricostruzione della vicenda che, lungi dall’evidenziare dei profili di legittimità, ovvero vizi concernenti il percorso logi della valutazione operata dal giudice di merito, si risolvono invero nel proporre alla Corte una diversa lettura ed una diversa ponderazione della loro portata, alla luce di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazion all’evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria de singolo elemento.
La Corte d’appello ha sostenuto, con argomentazione tipicamente “di merito”, che la persona offesa ha ricostruito i fatti “in maniera precisa, logica e coerente …” (cfr., pag. 16 della sentenza in verifica) non rilevando, a tal fine, decisione di non denunziare l’episodio che poteva essere riconducibile alle più svariate motivazioni.
Tanto meno, secondo i giudici di secondo grado, poteva rilevare la circostanza, riferita dallo stesso NOME COGNOME (le cui dichiarazioni, su sollecitazione della difesa, erano state acquisite in secondo grado), secondo cui il COGNOME si era recato da lui per lamentarsene ed avere rassicurazioni su eventuali situazioni future.
Non par dubbio che la valutazione della Corte d’appello di ritenere la fattispecie “consumata” e non meramente “tentata” è conseguenza di una opzione “di merito” peraltro congruamente fondata sul tenore RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del COGNOME come testualmente riportate nella sentenza di primo grado (cfr., pag. 16 della sentenza del Tribunale).
Altrettanto incensurabile, in sede di legittimità, è quella concernente la complessiva genuinità della persona offesa in tal senso militando proprio il fatto che l’episodio era scaturito non già dalle dichiarazioni del COGNOME ma da quelle rese molti anni dopo, nel 2013, da NOME COGNOME una volta divenuto collaboratore di giustizia (cfr., pag. 17 della sentenza di appello).
Pacifico, pertanto, il carattere del tutto “ingiustificato” della richie formulata dal COGNOME, i giudici di merito hanno fondato la sua natura estorsiva e, per altro verso, il metodo tipicamente “mafioso” con cui aveva agito l’odierno ricorrente sull’inequivoco riferimento alle esigenze del detenuto, che aveva permesso al COGNOME di cogliere perfettamente la portata e la provenienza della pretesa avanzata dal ricorrente.
E’ vero che la Corte d’appello ha precisato che il COGNOME “… aveva negato di conoscere lo spessore criminale del COGNOME …” (cfr., pag. 17 della sentenza); e, tuttavia, già il Tribunale aveva correttamente valorizzato, da questo punto di vista, l’iniziativa della persona offesa che, lungi dal denunciare il fatto alle autorità, avev preferito recarsi da NOME COGNOME, a lui invece perfettamente noto come esponente della criminalità locale, per lamentarsi dell’iniziativa del COGNOME e cercare una mediazione per il futuro.
In altri termini, è proprio la complessiva ricostruzione della vicenda che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, piuttosto che evidenziare profili di illogicità, si iscrive perfettamente in una logica di predominio e governo del territorio da parte di gruppi criminali di cui, nel caso di specie, la vittima perfettamente consapevole tanto da attivare, per tutelare sé stessa e la propria attività imprenditoriale, piuttosto che quello istituzionale, il canale dei rapporti c esponenti della criminalità.
3.4 Con il quinto motivo, la difesa deduce vizio di motivazione quanto alle aggravanti contestate sul delitto di estorsione ed alla recidiva; su tale premessa,
segnala che, collocato l’episodio nel 2002, come riferito da NOME COGNOME, ritenuta la fattispecie della tentata estorsione ed esclusa la aggravante “mafiosa”, il reato sarebbe estinto per intervenuta prescrizione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Al di là del tenore letterale dell’imputazione, che richiama gli artt. 112 cod. pen. e le aggravanti di cui ai nn. 1) e 3) dell’art. 628 cod. pen., richiamate ne capoverso dell’art. 629 cod. pen., è pacifico (emergendo dalla sola lettura dell’editto accusatorio) che l’unica aggravante effettivamente contestata è quella dell’utilizzo del metodo mafioso che i giudici di merito hanno ritenuto sulla scorta, come si è appena visto, di una motivazione complessivamente congrua ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Per altro verso, è sufficiente richiamare il tenore della sentenza di primo grado per avere conferma che la recidiva era stata già esclusa dal Tribunale che aveva anzi riconosciuto le circostanze attenuanti generiche (cfr., pag. 20 della sentenza di primo grado).
E’ dunque senza dubbio errata la affermazione della Corte d’appello che, a fronte del motivo di gravame articolato in punto di prescrizione, ha sostenuto che, pur retrodatando l’episodio al 2002, il reato non sarebbe prescritto “… anche in considerazione della recidiva qualificata contestata all’imputato” (cfr., pag. 18 della sentenza di appello).
Ciò non di meno, anche a voler retrodatare il fatto al 2002, con la conseguente applicabilità della disciplina legale antecedente all’entrata in vigore della legge 251 del 2005 (che, tra l’altro, aveva inserito la previsione di cui al terz dell’art. 160 ed al comma secondo dell’art. 161 cod. pen. riferita ai reati contemplati dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.), il reato per cui si procede non può dirsi prescritto nemmeno alla data odierna.
È sufficiente, infatti, considerare che, anche nel regime previgente, ed ai sensi del comma secondo dell’art. 7 del DL 152 del 1991, l’aggravante “mafiosa” non era bilanciabile dovendo, perciò, essere considerata, nel massimo, per il calcolo della pena ai fini della individuazione del termine massimo di prescrizione che, nel caso di specie, pur considerando il fatto come avvenuto nel 2002 e, pertanto, ritenendo applicabile il regime previgente, era pari ad anni 22 e mesi 6, non ancora spirato.
Le considerazioni suesposte impongono, dunque, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali oltre che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si
stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE, in difetto di motivi di esonero.
Va invece dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese formulata dalla parte civile NOME COGNOME che, pur essendo stato il processo trattato in forma partecipata, si è limitata a trasmetterle in via telematica e, peraltro, oltre il termine perentorio di cinque giorni prima dell’udienza stabili per i processi trattati in forma cartolare (cfr., sul punto, ad esempio, Sez. 2 n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725 – 01, in cui la Corte ha spiegato che, in tema di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza; conf., Sez. 5 , n. 1144 del 07/11/2023, dep. 10/01/2024, D. Rv. 285598 – 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 12.6.2024