Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27482 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 17/08/1983
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d’appello di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. NOME COGNOME che si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di NOME COGNOME per due estorsioni e, segnatamente, (a) per avere costretto – con violenza agita utilizzando il metodo mafioso – NOME COGNOME a lasciare un appartamento di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari, sito nel quartiere INDIRIZZO ‘ di Palermo, (b) per avere impedito con violenza a NOME NOME di occupare tale appartamento.
A carico del Cusimano venivano riconosciute le aggravanti del metodo mafioso, della partecipazione ad associazione mafiosa e della recidiva reiterata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione relazione alla conferma della responsabilità del ricorrente per le estorsioni contestate: si deduceva (a) che il Cusimano non sarebbe stato condannato in via definitiva per la partecipazione alla famiglia mafiosa che controllava il quartiere ‘Zen’ , (b) che i contenuti delle intercettazioni avrebbero potuto, al più, dimostrare la ‘ conoscenza ‘ dei reati contestati, ma non la sua responsabilità, (c) che il contenuto della conversazione registrata al progr. n. 402 del 15 aprile 2020 dimostrerebbe il disinteresse del Cusimano per la vicenda estorsiva, (d) che le dichiarazioni del COGNOME dimostrerebbero che egli aveva lasciato l’immobile per motivi indipendenti dalle pressioni del ricorrente, (e) che NOME COGNOME non avrebbe riferito di alcuna violenza o minaccia riconducibile al ricorrente.
2.2. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una integrale rivalutazione del compendio probatorio analizzato dai Giudici di merito e ritenuto idoneo a confermare la responsabilità con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali.
Veniva infatti analizzato nel dettaglio il contenuto delle intercettazioni e valutata la tesi alternativa proposta dalla difesa: la Corte di appello ha ritenuto che la responsabilità del Cusimano per le estorsioni contestate dovesse essere confermata dato che le prove raccolte indicavano con certezza che egli aveva provocato il forzoso allontanamento del Fragali dallo Zen, ponendo in essere un’azione funzionale al controllo mafioso del territorio impedendo, altresì, a NOME COGNOME di entrare nell’appartamento offertogli a titolo oneroso (pagg. 7-10 della sentenza impugnata).
2.3. Violazione di legge (art. 416bis .1 cod. pen.) e vizio di motivazione: per riconoscere l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso non sarebbe sufficiente il collegamento dell’accusato con contesti territoriali dove è notoria la presenza mafiosa, ma sarebbe necessario dimostrare l’ ‘ utilizzo effettivo’ delle modalità mafiose.
2.4. La doglianza è manifestamente infondata: il metodo mafioso si ricavava in modo chiaro dalle modalità delle condotte accertate, che si profilavano come univocamente dirette ad affermare il controllo mafioso sul quartiere INDIRIZZO (pag.10 della sentenza impugnata).
2.5. Violazione di legge (art. 628, comma 3, n. 3) cod. pen. e vizio di motivazione: l’aggravante della partecipazione all’associazione mafiosa sarebbe stata riconosciuta nonostante non fosse stato accertato che il Cusimano appartenesse ad alcun consorzio mafioso, né in questo né in altro procedimento.
2.6. Si tratta di doglianza manifestamente infondata che non si confronta con il consolidato principio di diritto (rispettato dalla Corte di appello: pag. 11 della sentenza impugnata) secondo cui ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., non è necessario che l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l’accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (tra le altre: Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587 01).
2.7. Violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva: i precedenti alla base della conferma dell ‘ aggravante sarebbero risalenti e non particolarmente allarmanti.
2.8. La censura è manifestamente infondata dato che la Corte di appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva di vizi logici, ha ritenuto che i precedenti per resistenza e lesioni indicassero una pervicace dedizione al delitto, confermata dalla ingravescente pericolosità dimostrata dalle condotte in giudizio (pag. 12 della sentenza impugnata).
2.9. Violazione di legge (art. 62bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state denegate con riferimento alla ‘ gravità del reato ‘, senza alcuna valutazione della posizione processuale del ricorrente.
2.10. La doglianza è manifestamente infondata: la Corte di appello, in coerenza con le consolidate linee ermeneutiche tracciate dalla Cassazione rilevava che le circostanze atipiche non potevano essere concesse a causa della mancata emersione di elementi positivi e della gravità delle condotte accertate (pagg.12 e 13 della sentenza impugnata) .
2 .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 20 giugno 2025.