Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16354 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di RAGIONE_SOCIALE per COGNOME NOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di RAGIONE_SOCIALE per COGNOME NOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di RAGIONE_SOCIALE per il COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di RAGIONE_SOCIALE per il COGNOME, che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/07/2023 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 22/04/2022 dal GUP del Tribunale di Roma in esito a giudizio abbreviato, appellata anche dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha rideterminato le pene come segue:
nei confronti di NOME COGNOME in anni cinque, mesi sei, giorni venti di reclusione e euro 6.000 di multa, in relazione ai reati di estorsione, consumata e tentata, e di tentata violenza privata, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod pen., di cui ai capi 6, 7, 9, previa dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 8;
nei confronti di NOME COGNOME in anni sei, mesi quattro di reclusione e euro 4.600 di multa, in relazione ai reati di estorsione, minacce e rapina impropria, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e di traffico di sostanze stupefacenti di cui ai capi 5, 11, 12, 13, 14, previa dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 10;
nei confronti di NOME COGNOME in anno uno di reclusione, in relazione al reato di minaccia aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 12, previa dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 10. Ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado a NOME COGNOME per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. di cui a capo 5, riducendo la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata.
1.1. Premette la corte territoriale che la vicenda processuale riguarda estorsioni commesse nel territorio pontino dai componenti della famiglia di COGNOME, facente capo a NOME COGNOME, detto NOME; condotte poste in essere con metodo mafioso, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla fama criminale legata al gruppo familiare di appartenenza, dello stato di assoggettamento e della condizione di omertà RAGIONE_SOCIALE vittime.
La penale responsabilità è stata affermata sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese, in qualità di testimoni o di persone informate sui fatti, dai soggetti coinvolti n diversi accadimenti.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso i suddetti imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 18 cod. proc. pen. per essere stata disposta dalla corte territoriale la separazione dei processi in un caso non previsto dalla legge: l’incompatibilità di due componenti del Collegio rispetto alla posizione di NOME COGNOME (capi da 1 a 4) aveva determinato lo stralcio e l’autonoma definizione del giudizio rispetto a costui, mentre la vicenda processuale necessitava di trattazione unitaria per la connessione soggettiva tra tutti i capi di imputazione.
Con il secondo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 423, 441-bis e 442, in riferimento all’art. 521 cod. proc. pen. con riferimento all’estorsione di cui
capo 6, per avere la corte territoriale, al fine di superare la contraddizione tra testimonianze RAGIONE_SOCIALE persone offese, modificato l’imputazione unitaria, scindendo le condotte dell’imputato in due distinti segmenti e ravvisando una seconda estorsione, mai denunciata, avvenuta il giorno successivo a quella contestata.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione, in relazione ai capi 6 e 7 dell’imputazione. In particolare, il giudic di appello non avrebbe attribuito rilevanza alle insanabili contraddizioni ravvisabili nelle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese COGNOME, COGNOME e COGNOME, in merito ai tempi, alle modalità ed ai soggetti della condotta estorsiva; anche rispetto all’episodio di spaccio, le testimonianze erano discordanti.
Con il quarto motivo si deduce inosservanza o errata applicazione degli artt. 56 e 610 cod. pen. in relazione al capo 9), nonché travisamento della prova in ordine al contenuto RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni di COGNOME COGNOME del 12/04/2019. Questi, infatti, pur avendo riferito nel dettaglio l’episodio del 22-23 marzo 2019, non aveva confermato quanto sostenuto dalla madre con riferimento all’episodio del 29 marzo 2019, con la conseguenza che la Corte avrebbe travisato il dato letterale del verbale di sommarie informazioni dal quale si apprendeva che il COGNOME era stato sentito in merito a tutti i fatti per si procedeva.
Con il quinto motivo, infine, la violazione di legge è riferita all’art. 416-bis cod. pen. in quanto il COGNOME non era partecipe del clan COGNOME, risultava priv di spessore criminale e la sua condotta non era idonea a intimidire o a coartare la persona offesa.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati nove motivi d ricorso.
Con il primo motivo si lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, dell’art. 18 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU nonché degli artt. 81 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. Si ritiene, in particolare, che la scission del processo in appello abbia avuto evidenti ricadute sulla determinazione della pena base. Il giudice di primo grado, infatti, nel procedimento unitario aveva fissato ritenuto più grave il delitto di cui al capo 2, ponendo in continuazione restanti reati e determinando per ciascuno di essi una pena omogenea. Diversamente, in sede d’appello, a seguito della separazione, la pena era stata modulata sul reato di cui al capo 5, con individuazione di segmenti di pena diversi per ogni reato posto in continuazione.
In tal modo non solo vi era stato un inasprimento della pena finale, complessivamente considerata, ma anche una violazione del diritto di difesa, conseguente alla scissione del processo di appello – generato da un’unica impugnazione, anche per aspetti attinenti a tutti i reati – a fronte di un giudizi unitario di primo grado.
Con il secondo motivo si censura l’applicazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen., sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, in relazione ag artt. 605, 546, 125 cod. proc. pen. nonché all’art. 70 cod.pen., in quanto la Corte, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante, piuttosto che accertare la forza intimidatoria RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta in relazione ad ogni episodio delittuoso, aveva parcellizzato gli elementi di valutazione, traendoli dalle vicende contestate.
Con il terzo motivo, in relazione ai capi 11, 12 e 13, ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in rapporto agli artt. 416-bis.1, 629, 612 cod. pen., nonché del vizio di motivazione in merito al riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso. In particolare, si evidenzia che i giudici d’appello, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE incongruenze emerse dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese e della impossibilità di affermare, sulla base di esse, la penale responsabilità dell’imputato, avevano richiamato circostanze fattuali riferite a condotte contestate negli altri capi d’imputazione sì che, in tal modo, erano stati valutati elementi eccentrici rispetto al reato di minacce di cui al capo 12.
Con il quarto motivo si contesta il riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato in relazione all’estorsione di cui al capo 5), posto che la corte territoriale aveva tratto la prova della minaccia dal contesto e dalle dinamiche in cui la vicenda si era realizzata, senza attribuire rilievo al fatto che le persone offes non si fossero mai rappresentate una pericolosità mafiosa dell’imputato o si fossero sentite da quest’ultimo minacciate.
Con il quinto motivo, si censurano, in relazione all’estorsione di cui al capo 11, l’accertamento di responsabilità e il riconoscimento dell’aggravante, in considerazione del fatto che le dinamiche che risultavano dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese, COGNOME, COGNOME e COGNOME, erano divergenti e non consentivano di comprendere quando l’imputato avesse richiesto e ottenuto il denaro.
Con il sesto motivo si lamenta, in relazione al capo 13), la violazione dell’art. 73, co.5, DPR 309/90. In particolare, si contesta che la corte territoriale, al fine d ritenere provata l’offerta di droga, avesse ritenuto sufficiente la dichiarazione, peraltro generica, della persona offesa in altra condotta, il COGNOME, senza indicare da quali elementi fattuali avesse desunto la fondatezza dell’accusa, omettendo altresì di inquadrare la fattispecie nell’ipotesi di cui al comma 5 della norma incriminatrice, posto che quantità e specie della sostanza stupefacente non erano state accertate.
Con il settimo motivo si censura, in relazione alla rapina di cui al capo 14), il riconoscimento della penale responsabilità e della sussistenza dell’aggravante, sostenendosi che il riscontro dell’accusa si basava soltanto sulle dichiarazioni de relato del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, in mancanza di prova degli
elementi costitutivi del reato contestato. Da un lato, infatti, non erano stat enucleati elementi di fatto concludenti circa la minaccia esercitata sulla vittima, dall’altro l’azione era rimasta priva di collazione temporale certa; in ogni caso, la recidiva e le altre aggravanti non si giustificavano.
Con l’ottavo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 612 cod. pen. e all’art. 597 cod. proc. pen. In particolare, con riferimento al reato d minaccia di cui al capo 12), si osserva che la corte di merito non avrebbe potuto riqualificare la fattispecie che il giudice di primo grado aveva riconosciuto nella forma non aggravata dalle più persone riunite, al fine di ammetterne la procedibilità d’ufficio.
Con il nono motivo, infine, si contestano la sussistenza della recidiva nonchè il mancato riconoscimento della attenuante di cui agli art. 62 n.4 cod. pen. e dell’ipotesi di lieve entità ex art. 629 cod. pen. I giudici d’appello, infatti, avevano fornito una motivazione cumulativa dell’intera vicenda processuale, senza procedere ad una specifica verifica sul punto per ogni singola condotta contestata.
2.3. Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 612 cod. pen. Si osserva a riguardo che ai fini dell’integrazione della fattispecie in esame è necessario che la minaccia sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo e che, nel caso di specie, le frasi proferite alla vittima da NOME COGNOME e dallo stesso COGNOME erano prive di tale requisito.
Con il secondo motivo ci si duole della erronea applicazione degli artt. 416bis.1 e 628, terzo comma, n.3 cod. pen. Sebbene, infatti, sia pacifico che, nel caso di soggetto partecipe di un’associazione mafiosa che realizzi un’estorsione, le due aggravanti possano coesistere, in quanto ancorate a presupposti fattuali divergenti, nel caso di minaccia silente ciò che rileva è unicamente l’appartenenza del soggetto all’associazione di stampo mafioso. Ne consegue l’applicazione, al caso di specie, esclusivamente dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n.3 cod. pen.
Il terzo motivo attiene alla mancanza di motivazione in ordine all’entità della pena irrogata, in misura pari al massimo edittale, posto che il giudice di appello si era limitato ad affermarne la congruità rispetto alla concreta gravità del fatto.
Con il quarto motivo si censura la motivazione con riferimento al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (artt. 62 bis cod. pen. e 165 cod. proc. pen). In particolare, si ritiene che il giudice d appello, motivando il diniego in ragione della mancata resipiscenza dell’imputato e della persistenza dei legami con la consorteria mafiosa, non abbia attribuito alcun
rilievo alla circostanza che il COGNOME fosse incensurato e che non risultasse indagato in altri procedimenti.
2.4. Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si lamenta la nullità dell’impugnata sentenza e dell’intero processo per violazione degli artt. 6 par. 1 CEDU, 111 comma 2 e 25 Cost., 178 lett. a) cod. proc. pen. e 34, comma 2-bis cod. proc. pen. per mancata celebrazione del giusto processo innanzi ad un giudice terzo e imparziale. In particolare, si richiede che venga dichiarata la nullità ex art. 178 lett. a) cod. proc. pen. dell’intero processo o, in subordine, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la nullità dell’intero processo quando il giudice non sia terzo e imparziale. Nel caso di specie, infatti, la scelta processuale di separare talune imputazioni era intervenuta solo dopo la discussione del processo, quando il difensore del COGNOME aveva già concluso, e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. era stata riconosciuta nei confronti di altro imputato, con conseguente impossibilità di formalizzare istanza di ricusazione.
Con il secondo motivo si censura l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di inutilizzabilità degli atti ex art. 191 cod. proc. pen. ovvero di nullità per violazione degli artt. 6 par.3 lett. B) e C) CEDU. In particolare, si osserva che il presente procedimento derivava da uno stralcio; che la documentazione relativa al procedimento originario era stata erroneamente indicata come attività investigativa integrativa, successiva alla richiesta di rinvio a giudizio; che tali a dovevano essere dichiarati inutilizzabili nel procedimento a carico dell’imputato, posto che il loro utilizzo non era stato richiesto alla prima udienza utile del 5 novembre 2011.
Con il terzo motivo si eccepisce la violazione di legge per la mancata assoluzione dell’imputato ex artt. 530 cod. proc. pen, in relazione agli artt. 117 Cost. e 6, par. 2 CEDU, in quanto i giudici d’appello non avevano tenuto conto del diniego del GIP all’applicazione della misura cautelare nei confronti dell’imputato, in ragione della debolezza del quadro indiziario e dell’impossibilità di ravvisare un segmento di condotta attiva.
Con il quarto motivo si deduce l’omessa motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. posto che l’imputato non aveva agito per conto o nell’interesse di un’organizzazione mafiosa, ma aveva operato nell’ambito della microcriminalità, come confermato anche dallo scarso allarme sociale dei precedenti penali.
Con il quinto motivo la violazione di legge è riferita al riconoscimento della recidiva, alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le questioni processuali.
1. Il primo motivo dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME riguarda l’eccezione di nullità dell’ordinanza di separazione di procedimenti, pronunciata dalla Corte di Appello il 13/07/2023, a seguito della dichiarazione di astensione dalla trattazione RAGIONE_SOCIALE imputazioni da 1 a 4 della rubrica, in relazione alla posizione di NOME COGNOME.
La sentenza impugnata, richiamati i principi giurisprudenziali di riferimento, ha evidenziato che si trattava, nel caso concreto, di episodi delittuosi che non vincolavano il giudizio rispetto agli ulteriori episodi oggetto di imputazione, attesa la diversità RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dei reati (modi, tempi, partecipi e soggett passivi); che era opportuna la separazione per procedere alla tempestiva definizione RAGIONE_SOCIALE altre posizioni, in considerazione anche della scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni imputati; che si trattava in ogni caso di provvedimento discrezionale, non soggetto al regime RAGIONE_SOCIALE nullità.
I ricorrenti insistono sulla eccezione di nullità dell’ordinanza di separazione.
NOME COGNOME ribadisce l’unitaria trattazione del procedimento, essendo stata disposta la separazione per un caso (l’astensione del collegio giudicante) non previsto dalla legge, con conseguente violazione dell’art. 18 cod. proc. pen. NOME COGNOME afferma che dalla separazione deriverebbe un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto alla condanna di primo grado a causa della diversa applicazione dell’istituto della continuazione, mutando la struttura complessiva dei reati, divisi in due gruppi di imputazione, con differente individuazione della pena base, con il rischio che un doppio giudizio relativo al trattamento sanzionatorio possa influire sulla determinazione complessiva della pena effettuata dal tribunale; inoltre, la separazione inciderebbe sull’esercizio del diritto di difesa, per l’aggravamento dell’onere processuale e il carattere inscindibile RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a sostegno di questioni unitarie. La difesa del COGNOME ritiene che solo dopo la discussione aveva appreso della causa di incompatibilità del collegio e che non aveva potuto far valere la mancanza di terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante, in violazione dei principi del giusto processo, sollevando a tal fine questione di costituzionalità dell’art. 34, comma 2bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva tale ipotesi di nullità del processo.
1.1. L’eccezione è manifestamente infondata con riferimento alla posizione del COGNOME, il quale risulta condannato esclusivamente per l’estorsione aggravata
di cui al capo 5, senza alcun coinvolgimento negli episodi delittuosi oggetto del provvedimento di separazione, relativi ai capi da 1 a 4.
I richiami del ricorrente all’esercizio del diritto di difesa e all’incompatibil del collegio giudicante sono avulsi dal contesto processuale, non specificandosi le ragioni concrete in base alle quali la separazione dei processi ostacolerebbe le prerogative difensive, comprimendo in uno dei giudizi o in entrambi le sue ragioni; il COGNOME peraltro ben avrebbe potuto proporre autonoma istanza di ricusazione, indicando i motivi in base ai quali l’organo giudicante sarebbe stato privo di terzietà e di imparzialità rispetto alla sua posizione (ragioni omesse anche nel ricorso in esame).
1.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME – a differenza del COGNOME hanno interesse a impugnare il provvedimento di separazione, per il coinvolgimento, in qualità di imputati, in entrambi i processi (la Corte di appello ha infatti disposto, limitatamente ai capi da 1 a 4 la formazione di autonomo fascicolo da iscrivere nei loro confronti per i reati rispettivamente ascritti).
La questione, superato il vaglio di ammissibilità, necessità tuttavia di un corretto inquadramento giuridico, posto che è stata definita in termini fuorvianti dalla corte territoriale e censurata dai ricorrenti per profili erronei, incentrati su violazione dell’art. 18 cod. proc. pen., con la conseguenza che il motivo è comunque infondato.
Deve esaminarsi a tal fine la portata dell’ordinanza del 13/07/2023, con la quale la Corte di appello ha disposto la separazione dei processi, in conseguenza della dichiarazione di astensione di due componenti del collegio giudicante dalla cognizione del processo in relazione ai capi 1, 2, 3, 4, determinando per tali imputazioni la formazione di un autonomo fascicolo e rinviando per il prosieguo, in relazione ai capi da 5 a 14, il procedimento in corso; inoltre, a seguito della dichiarazione di astensione, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte per quanto di competenza.
E’ evidente che un provvedimento del genere è astrattamente abnorme perché i giudici al momento della sua adozione non erano stati autorizzati ad astenersi e se l’istanza non fosse stata accolta – come era possibile, trattandosi di decisione non vincolata ma rimessa alla discrezionalità del Presidente della Corte, al quale gli atti erano stati a tal fine trasmessi – si sarebbe determinata una stasi del processo oggetto di separazione: la dichiarazione di astensione, cioè, per un verso sarebbe stata vanificata e, per altro, avrebbe causato l’impossibilità di definizione del giudizio, per i capi da 1 a 4, da parte del collegio dinanzi al quale si era incardinato, atteso il principio secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale.
Tale situazione di stasi, tuttavia, non si è in concreto verificata perché non risulta che l’istanza di astensione sia stata disattesa, dovendosi presumere, invece, il contrario, in quanto le parti hanno fatto riferimento in sede di discussione alla pendenza del processo separato presso la Corte di appello, in attesa della decisione della cassazione, senza eccepire l’impossibilità di prosecuzione per questioni attinenti all’organo decidente o dedurre il diniego dell’autorizzazione all’astensione.
Ricostruita la questione nei termini che precedono, l’ordinanza impugnata ha, in definitiva, anticipato gli effetti del provvedimento di cui all’art. 36, comma cod. proc. pen. (la decisione del Presidente della Corte di appello), che, legittimando i giudici ad astenersi dal compiere ulteriori atti del procedimento, ha consentito la formazione di un diverso collegio giudicante, in relazione al processo avente ad oggetto quei capi d’imputazione per cui si era ritenuta sussistente la causa di incompatibilità.
Ha ritenuto a riguardo la Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili, che un’astensione parziale non è preclusa da alcuna norma ma costituisce statuizione obbligata dell’organo decidente, poiché l’accoglimento della dichiarazione di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità nei suoi limiti oggettivo e soggettivo, con la conseguenza che la separazione (o stralcio di alcune posizioni) non integrano il provvedimento ex art. 18 cod. proc. pen. ma costituisce rimedio utile per un verso a realizzare gli effetti dell’astensione nei limi autorizzati e, per altro, a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni (Sez. 6, n. 313 del 29/09/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 216404; in tal senso, anche Sez. 1, n. 9142 del 10/06/1999, COGNOME, Rv. 214012; in seguito, sez. 1, n. 42121 del 30/10/2008, COGNOME, n. m.).
In definitiva, la separazione dei processi in esame si pone al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 18 cod. proc. pen., dovendosi inquadrare nel contesto dell’istituto processuale dell’astensione, di cui agli artt. 36 e 42 cod. proc. pen., come rimedio utile (e, pertanto, legittimo) per far fronte alla diversità d situazioni decisorie venutesi a creare.
Infine, la censura a riguardo di NOME COGNOME circa la violazione del divieto di reformatio in peius non si sottrae al rilievo di genericità, posto che trattasi di eventualità priva di riscontro (non risulta che all’esito dei due giudici la condanna riportata sia superiore a quella inflitta in primo grado) e che, comunque, è sempre possibile il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
1.3. La difesa del COGNOME con il secondo motivo di ricorso reitera l’eccezione di inutilizzabilità di atti acquisiti in violazione del contraddittorio, riferiti ad investigativa integrativa, successiva alla richiesta di rinvio a giudizio, ma in realt
facenti parte già del processo e tardivamente comunicati alla difesa, oltre la prima udienza a tal fine utile (quella preliminare del 5 novembre 2011).
Non considera tuttavia a riguardo che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affett dal vizio e chiarirne altresì l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Costantini, Rv. 278123).
La censura, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità proprio perché fondata su regole processuali che non sarebbero state rispettate e sulla motivazione inadeguata sul punto della corte territoriale, senza indicazione degli atti affetti dal vizio di inutilizzabilità e della loro rilevanza rispetto alla deci impugnata.
I motivi attinenti all’accertamento di responsabilità.
L’ampio rilievo dato dai ricorrenti alla ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALE vicende delittuose ed alla valutazione del compendio probatorio, censurate sotto il profilo motivazionale, alla stregua anche dei parametri fissati dell’art. 192 cod. proc. pen., impone il richiamo ad alcuni principi che delimitano l’ambito del giudizio di legittimità.
Innanzitutto, va considerato quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme processuali stabilite a pena di nullità; d’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo RAGIONE_SOCIALE modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (in termini, in motivazione, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, par. 16.1).
Sotto il profilo del vizio di motivazione, va ribadito che al giudice di legittimit è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiorment plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Del resto, il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità; sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.
L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.
Si consideri altresì – in relazione alla previsione normativa dell’art. 530 cod. proc. pen., richiamata dal ricorrente COGNOME – che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata (di recente, sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 – 01).
Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna ci si trova dinanzi ad una c.d. dopp conforme e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova – eccepito da NOME COGNOME con il quarto motivo di ricorso – può essere dedotto sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critic contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza RAGIONE_SOCIALE motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti.
Da ultimo, va rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando
frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595), completando il proprio ragionamento in relazione agli elementi di novità contenuti nelle censure formulate dalrappellante, non esaminate nella sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 257056).
Tutto ciò richiamato, le censure dei ricorrenti, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte.
2.1. Il ricorso di NOME COGNOME in ordine alla conferma della condanna per i reati di cui ai capi 6, 7, 9 (secondo, terzo e quarto motivo).
Trattasi RAGIONE_SOCIALE estorsioni aggravate in danno di COGNOME (capo 6) e di COGNOME COGNOME NOME, in forma tentata (capo 7) nonché della violenza provata nei confronti di quest’ultimo e di COGNOME NOME (capo 9).
Sostiene il ricorrente che la sentenza di appello avrebbe effettuato una rilettura del capo di imputazione sub 6), aggiungendo una condotta estorsiva estranea alla contestazione.
Il motivo è all’evidenza infondato, posto che dal testo della sentenza impugnata si rileva che l’estorsione oggetto di condanna è quella commessa la sera del 22 maggio 2018, denunciata dalla vittima; il riferimento all’episodio analogo, avvenuto il giorno successivo, non fu denunciato dalla stessa vittima (e, infatti, non è incluso nel capo di imputazione e non ha avuto conseguenze penali) ma è stato riferito dal COGNOME che, nell’occasione, fu presente ai fatti, a conferma non solo della mancanza di contraddizione tra le dichiarazioni testimoniali ma anche della persistente richiesta di denaro da parte dell’imputato nei confronti dell’COGNOME, costretto a pagare temendo aggressioni fisiche e danni al locale.
Per il resto, il ricorrente ritiene sussistente una discrepanza tra le testimonianze, ritenendole “palesemente e inconciliabilmente in contrasto tra loro” (pag.11). Trattasi di una valutazione attinente al merito, immune da censura in sede in legittimità, alla stregua dei principi richiamati in precedenza, avendo la corte di appello ricostruito le vicende del RAGIONE_SOCIALE di cui ai capi 6 e 7, avvenute con modalità analoghe, nei giorni 18, 22 e 23 maggio 2023 (l’offerta di protezione, in cambio di danaro e della possibilità di spacciare droga all’interno dei locali commerciali; la consegna di somme; la pretesa di pagamento settimanale; l’intimidazione derivante dallo fama criminale del COGNOME e dalla paura RAGIONE_SOCIALE minacciate ritorsioni; il ruolo dei complici), sulla base RAGIONE_SOCIALE dettagliate dichiarazion RAGIONE_SOCIALE persone offese, ritenute attendibili, previa confutazione dei rilievi difensivi incentrate su contraddizioni risultate marginali che non inficiano la sostanza RAGIONE_SOCIALE
vicende (pagine 26 e 27), in tal modo confermando le argomentazioni del primo giudice.
Nello stesso contesto si inserisce il tentativo di violenza privata di cui al capo 9), commesso il 29 marzo 2019, ricostruito sulla base della circostanziata denunzia della COGNOME, sintetizzata a pagina 28 della sentenza impugnata, non contraddette da quelle del COGNOME che fu sentito su altri episodi. Anche in questo caso la difesa reitera censure di merito, proponendo un’alternativa del dato istruttorio, peraltro incompatibile con il rito scelto, a prova contratta, nel sen che, se il ricorrente avesse inteso approfondire il contenuto RAGIONE_SOCIALE testimonianze, avrebbe dovuto optare per l’acquisizione dibattimentale della prova nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti.
2.2. Il ricorso di NOME COGNOME in ordine all’accertamento di responsabilità per i reati di cui ai capi 5, 11, 12, 13, 14 (motivi da tre a otto).
Richiamati, ancora una volta, i principi sui limiti del sindacato di legittimit sulla motivazione della sentenza impugnata e sulla preclusione RAGIONE_SOCIALE censure attinenti alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e alla ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALE vicende delittuose, specie in caso di doppia conforme, il ricorrente ripropone una rilettura RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie che non inficia la coerenza logica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni dei giudici di merito.
In relazione al capo 12 (le minacce aggravate in danno di NOME COGNOME) il ricorrente sostiene che “la vicenda viene descritta in sentenza con degli evidenti errori ricostruttivi”, in ragione di “discrepanze fra le varie deposizioni” (pagina 1 del ricorso). Trattasi, appunto, di censura di merito, peraltro formulata in termini generici rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative riportate nella sentenza di appello, che ha tenuto conto del rilievo difensivo circa la diversità RAGIONE_SOCIALE versioni del fatto riportate dal COGNOME, dal COGNOME, dal COGNOME e dallo stesso COGNOME, evidenziando come le divergenze riguardassero circostanze marginali e come le informazioni convergessero sull’aspetto decisivo della vicenda ossia le minacce rivolte alla vittima affinché si allontanasse a bordo della sua auto.
Rispetto, poi, alla singola condotta – e a prescindere da quanto sarà puntualizzato in seguito – l’aggravante del metodo mafioso, che giustifica la procedibilità di ufficio, è stata riscontrata nelle modalità della condotta delittuosa posto che il COGNOME comprese che le minacce provenivano da un appartenente alla nota famiglia dei COGNOME, il quale a tale fama criminale fece esplicito riferimento
Poiché l’azione intimidatoria fu attuata anche dal COGNOME, così come riportato nel capo di imputazione, è stata a ragione ritenuta sussistente l’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite, a conferma anche della procedibilità di ufficio del reato, atteso il richiamo dell’art. 612, comma secondo, cod. pen. all’art.
339 cod. pen. che a tale aggravante fa esplicito riferimento (terzo e ottavo motivo di ricorso).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non solo l’aggravante è stata contestata in fatto ma ha trovato preciso riscontro nella decisione del tribunale (pag. 39 e seguenti della sentenza di primo grado), confermata in parte qua dalla corte territoriale.
Con riferimento al capo 5 (l’estorsione ai danni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), il ricorrente reitera le censure circa l’attendibilità e la congruenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese, fornendo una lettura alternativa e parziale di quanto dalle stesse riferite; trascrive a tal fine stralci relativi verbali, privi di immediata valenza esplicativa e in sé inidonei a disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato.
La motivazione, infatti, riporta i dati salienti RAGIONE_SOCIALE testimonianze, puntuali nella descrizione della condotta intimidatoria del ricorrente e del complice, della simulazione dell’incidente stradale e della pretesa estorsiva, così come protrattasi nel tempo, fino al raggiungimento dello scopo (pagine 34 e 35; quarto motivo di ricorso).
Anche per l’estorsione di cui al capo 11, ai danni di NOME COGNOME – delitto al quale la corte territoriale riserva un apposito paragrafo, ritenendo l’episodio emblematico RAGIONE_SOCIALE modalità di esercitare il potere mafioso da parte del ricorrente (par. 2, pag. 36) – i rilievi sono all’evidenza in fatto (“occorre ripercorrere il fat e valutativi (“la dinamica è totalmente diversa”), oltre che generici, a fronte della puntuale motivazione sul punto della corte territoriale che ha sottolineato, sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni acquisite agli atti, come il pagamento della somma non dovuta fosse conseguente alla pretesa intimidatoria, resa esplicita dalla ostentazione di una pistola che l’imputato portava con sé (quinto motivo di ricorso).
L’episodio di spaccio di sostanza stupefacente (capo 13) è del pari contestato in punto di apprezzamento della prova (sesto motivo), per profili valutativi, senza effettivo confronto con le argomentazioni a riguardo della corte di merito che ha fatto esplicito riferimento alle precise dichiarazioni del COGNOME circa l’offerta in vendita di hashish e cocaina, nell’ambito del tentativo di imporre il traffico di droghe in alcuni locali della città. La censura relativa alla mancata applicazione dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.p.r. 309/90 risulta estranea ai motivi di appello e devoluta per la prima volta in cassazione, con conseguente preclusione dell’esame (in termini, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632).
Il settimo motivo, attinente alla rapina di cui al capo 14, ripropone negli stessi termini il vizio motivazionale e la violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen.
ritenendosi inadeguato il riscontro del giudice di appello ai rilievi difensivi cir l’insufficienza del dato probatorio, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore d giustizia NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
L’ampia trattazione relativa all’imputazione (pagine da 40 a 42) restituisce un quadro ben più completo della vicenda, basato sulle precise dichiarazioni della vittima – il COGNOME, titolare di un esercizio commerciale – riscontrate dal NOME, al quale si rivolse il socio della persona offesa perché intercedesse presso i COGNOME, al fine di evitare che si ripetessero episodi del genere. La corte di merito ha fornito una spiegazione plausibile circa la diversa collocazione temporale dell’azione delittuosa da parte dei due testimoni, attribuendo rilievo al ricordo della vittima, soffermandosi altresì sulla minaccia derivante dalla notoria caratura criminale dell’imputato e dalla sottrazione arbitraria dell’incasso.
La richiesta di esclusione RAGIONE_SOCIALE aggravanti contestate, infine, è all’evidenza generica, consistendo in una mera istanza conclusiva.
2.3. Il ricorso di NOME COGNOME, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di minacce aggravate, in concorso con NOME COGNOME (capo 12).
Con il primo motivo il ricorrente contesta la ricostruzione in fatto della vicenda e la valutazione della stessa da parte dei giudici di merito, escludendo la reale capacità intimidatoria RAGIONE_SOCIALE frasi pronunciate da lui e dal COGNOME, indirizzate Te lese.
Si è già evidenziato, esaminando il terzo e l’ottavo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che il reato in questione s’inserisce nella dinamica dell’estorsione ai danni del COGNOME e che in tale contesto il COGNOME sostenne il COGNOME nell’intimidazione, colpendo il COGNOME e appellandolo in modo ingiurioso affinché si allontanasse dalla scena della condotta estorsiva. I giudici di merito hanno riscontrato la coerenza sul punto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei testimoni, disattendo le deduzioni difensive – ribadite in questa sede – su contraddizioni che renderebbero possibile un diverso accadimento dei fatti. Il modo di operare dei correi – con modalità evocative tipiche del metodo mafioso – è stato sinergico, in quanto il COGNOME supportò il COGNOME che, facendo leva sulla nota vicinanza al clan omonimo, impose la sua volontà sulle vittime, consolidando il suo potere sul territorio (pagina 43 della sentenza impugnata).
Con il secondo motivo il COGNOME eccepisce la violazione di legge in relazione alla aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. dovendosi al più ritenere sussistente quella dell’art. 628, comma terzo, n.3 cod. pen. che, tuttavia, è estranea al delitto in contestazione ex art. 612 cod. pen.
Il rilievo, in realtà, tende a negare le modalità dell’azione e, in particolare, metodo mafioso, reiterando l’assunto secondo cui “le propalazioni si sono limitate
a mere ingiurie e non vi è stata alcuna coartazione della libertà personale e morale della persona offesa” (pag. 6 del ricorso), conclusione estranea alla ricostruzione della condotta delittuosa, effettuata in sede di merito.
2.4. Il ricorso di NOME COGNOME in relazione alla condanna per il reato di cui al capo 5 (estorsione aggravata, in concorso con NOME COGNOME).
In termini del tutto generici il ricorrente contesta le conclusioni dei giudici d merito, con riferimento ad un unico dato in sé irrilevante ossia il diniego del Gip dell’applicazione della misura cautelare per l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza. A parte l’imprecisione del richiamo – in relazione ad uno stralcio di una pagina di un provvedimento (“pag. 28 0.C.C.”) – se è vero che la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398), è evidente che tale preclusione non sussiste nel caso contrario, per le medesime ragioni, in quanto la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza non pregiudica la valutazione degli elementi di prova, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della decisione definitiva.
In ogni caso, la corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali l partecipazione del COGNOME all’estorsione non possa considerarsi minimale, sulla base RAGIONE_SOCIALE omogenee dichiarazioni dei testimoni che hanno consentito di accertare che la sua presenza aveva uno scopo preciso, quello di aumentare il numero degli estorsori, incutendo una maggiore pressione sulla vittima, e di spalleggiare il COGNOME; inoltre, il ricorrente non si limitò a presenziare, ma intervenne attivamente nella contrattazione illecita, minacciando una RAGIONE_SOCIALE vittime (pagina 46 della sentenza).
I motivi attinenti all’aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis. 1 cod. pen.
Tutti i ricorrenti hanno contestato l’applicazione dell’aggravante speciale in oggetto (quindi motivo di NOME COGNOME, secondo motivo di NOME COGNOME, secondo motivo del COGNOME, quarto motivo del COGNOME).
In parte, nei paragrafi che precede, si è accennato alle modalità della condotta delittuosa dei COGNOME e dei complici nell’ambito RAGIONE_SOCIALE vicende estorsive per le quali gli stessi hanno riportato condanna. La conclusione secondo cui la violenza e le minacce hanno avuto veste tipicamente mafiosa, pur non facendo parte NOME e NOME COGNOME di un’associazione ex art. 416 bis cod. pen., si basa sulla
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corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia e sulle evidenze processuali.
Ha precisato a riguardo la corte territoriale che il primo giudice, pur avendo descritto i fatti di sangue del 2010 a carico della famiglia COGNOME, in relazione quanto accertato nei processi cd. Caronte e Alba Pontina, non aveva tuttavia desunto da queste vicende la prova della sussistenza del metodo mafioso, ricercato, al contrario, nei singoli accadimenti.
Gli snodi argomentativi sul punto sono lineari e coerenti: l’appartenenza ad un gruppo familiare è un dato obiettivo nella sua storicità e i COGNOME erano famosi nella zona dove furono commessi i reati per la loro caratura criminale; il metodo mafioso è stato dedotto oltre che dal riferimento esplicito degli imputati COGNOME al loro nome, dal riconoscimento RAGIONE_SOCIALE vittime, dalle modalità RAGIONE_SOCIALE azioni criminose – talora espressamente intimidatorie, altre volte tacitamente evocative del potere personale sul territorio -, dallo stato di assoggettamento di coloro che subivano senza opporsi.
In particolare, per ciascuno degli episodi estorsivi (sub 5, 6, 7, 11) e per i reati commessi in occasione degli stessi (la violenza privata sub 9, le minacce sub 12) nonché per la rapina sub 14, la sentenza indica la connotazione della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso, facente capo ai COGNOME, dedito a molteplici ed efferati delitti.
4. I motivi attinenti al trattamento sanzionatorio.
NOME COGNOME e il COGNOME hanno formulato rilievi sulla determinazione della pena.
4.1. Il COGNOME, nell’ambito del settimo motivo, come evidenziato in precedenza, ha proposto una censura del tutto generica, chiedendo la cassazione della sentenza anche in relazione alla esclusione RAGIONE_SOCIALE aggravanti e della recidiva, senza indicarne le ragioni (alla recidiva si fa cenno nell’incipit del nono motivo, anche in questo caso in termini assertivi).
Con il nono motivo ha sostenuto che estorsioni e rapina avevano ad oggetto somme di denaro di valore modicissimo (50 – 200 euro), con conseguente riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., negata dalla corte territoriale con motivazione generica.
La censura è manifestamente infondata oltre che aspecifica, perché non si confronta con le argomentazioni sul punto della sentenza impugnata che, al contrario, si è confrontata anche con la recente sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15/06/2023 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 629 cod. pen., nella parte
in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
La corte di merito ha rilevato a tal proposito che il giudizio sulla tenuità del fatto non può essere condizionato soltanto dal valore economico del pregiudizio causato alla vittima ma deve essere orientato anche dalle concrete modalità dell’azione e dalla pericolosità degli agenti, escludendo che gli episodi delittuosi in esame possano considerarsi di lieve entità, essendo tutti reati aggravati dal metodo mafioso e di un indubbio allarme sociale, come sottolineato nei paragrafi relativi alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE singole condotte delittuose.
Inoltre, per giurisprudenza costante, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275950).
4.2. Il COGNOME con il terzo e il quarto motivo lamenta la mancanza di specifica e dettagliata motivazione circa la determinazione della pena, in misura pari al massimo edittale previsto dall’art. 612, comma secondo cod. pen. (un anno di reclusione); l’ingiustificato diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
In realtà la motivazione sussiste e riguarda la gravità della condotta che giustifica, nel ragionamento della corte, sia il trattamento sanzionatorio che il diniego dei benefici di legge. Si è specificato infatti che, nonostante la mancanza di precedenti penali, la condotta ha rilevato un’accentuata pericolosità sociale e un rischio concreto di recidiva, per il legame con NOME COGNOME e la intensità intimidatoria della minaccia (fu proprio il COGNOME a ricordare alle vittime con chi avessero a che fare nonché a percuotere e ingiuriare il Talese), in un contesto criminale dal quale l’imputato non ha mostrato di aver preso le distanza: argomentazioni che non solo giustificano il massimo della pena rispetto al residuo reato per cui l’imputato è stato condannato (un anno di reclusione) ma che denotano la sua personalità negativa, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, e l’impossibilità di un giudizio prognostico favorevole ai fini della concessione della sospensiohe condizionale della pena.
5. Il rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME determina la loro condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
L’inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati ne determina la condanna, o che al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, anche al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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