Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40680 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40680 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di:
NOMENOMENOMEXXXX nato a NOMEXX il *NOME*NOME
nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte di appello – Sezione minorenni – di
Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO Generale in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod. pen. ed il rigetto del ricorso dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania sezione per i minorenni, con sentenza in data 23 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale per i minorenni di Catania del 12-6-2024, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., riduceva la pena inflitta a NOMENOMENOMEXXXX ad anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 1200,00 di multa in ordine ai reati di estorsione aggravata in concorso e lesioni personali aggravate allo stesso contestati.
2 . Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale di Catania deducendo, con un primo motivo, qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Lamentava in particolare l’organo dell’accusa che la Corte di appello aveva interpretato in maniera non corretta l’aggravante in questione snaturandone la funzione stessa; invero, costituendo principio di riferimento quello secondo cui l’aggravante del metodo mafioso si configura ove il soggetto adoperi una forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso desumibile dalle concrete modalità esecutive della condotta, doveva ritenersi che ciò che rileva Ł la modalità esecutiva dell’azione illecita che deve essere compiuta riferendosi, anche implicitamente, al potere intimidatorio riferibile ad un RAGIONE_SOCIALE organizzato dotato di elevata capacità criminale non rilevando l’elemento psicologico della vittima. NŁ rilevava la prova della sussistenza di un’associazione di mafiosa di riferimento,
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso; e quindi, la condotta dell’agente deve essere tale da manifestare il potere criminale di gruppi organizzati dotati di elevate capacità operative. Tali essendo i principi di riferimento la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso nel caso in esame posto che, dalle dichiarazioni rese dalle vittime dei fatti ed in particolare da quelle del gestore del locale teatro dei reiterati eventi, si evidenziava una evidente compromissione delle libertà di scelta delle vittime, per il clima di forte intimidazione creato dal cosiddetto RAGIONE_SOCIALE NOME così da manifestare con evidenza la provenienza dell’intimidazione da un RAGIONE_SOCIALE mafioso organizzato ed il forte assoggettamento subito dal gestore del locale tipico di chi patisce l’intimidazione mafiosa. Tali circostanze erano rese evidenti anche dal contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nei fatti dalle quali emergeva il timore di ulteriori e piø gravi ritorsioni; la Corte aveva, pertanto, utilizzato un’interpretazione restrittiva dell’aggravante in esame, trascurando di valorizzare le emergenze probatorie laddove gli atteggiamenti prevaricatori non potevano essere ricondotti a mere prepotenze giovanili bensì apparivano espressive del coinvolgimento nei fatti di un’esponente della famiglia mafiosa NOME e della consapevolezza dello sfruttamento del potere intimidatorio connesso a tale RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale in ordine al mancato riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso posto che la Corte era caduta in evidenti contraddizioni nel corpo della motivazione della sentenza impugnata; invero, pur avendo il giudice d’appello sottolineato l’evidente compressione della libertà di scelte delle vittime ed il clima di forte intimidazione creato dal RAGIONE_SOCIALE NOME per le minacce esplicite, per gli atti di tracotanza e di intimidazione, per le finte risse ingaggiate all’interno del locale, si era poi esclusa la sussistenza dell’aggravante. Peraltro il pericolo di ritorsioni tipico di un RAGIONE_SOCIALE criminale mafioso era evidenziato altresì dalla sentenza di appello che riportava il timore dello NOMEXXXX (gestore del locale) il quale riferiva le condizioni di soggezione degli stessi addetti alla sicurezza, così stigmatizzando il tipico modus operandi di componenti di gruppi criminali e conseguentemente la sussistenza della aggravante. Aveva pertanto errato il giudice d’appello nel pervenire a conclusioni che contraddicevano in maniera aberrante ed illogica le prove dichiarative pure valorizzate in sentenza e gli atteggiamenti posti in essere dal ricorrente e dai correi tipici della sussistenza del maggior metodo intimidatorio connesso all’azione criminale organizzata.
Proponeva ricorso per cassazione anche l’imputato tramite i propri difensori AVV_NOTAIO deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni personali aggravate di cui al capo a) dovendosi evidenziare le contraddizioni, incertezze ed imprecisioni delle varie deposizioni testimoniali anche riguardanti l’identificazione del ricorrente quale autore dei fatti;
difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in riferimento alla affermazione di responsabilità con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali ed ai riconoscimenti dell’imputato quale autore dei fatti da parte degli operatori di P.G.;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla configurabilità del delitto di estorsione ed alla riqualificazione dei fatti nella piø lieve fattispecie di cui all’art. 610 cod.pen. mancando il fine di profitto patrimoniale (motivi nn. 4 e 5);
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena
posto che, a seguito della eliminazione della aggravante del metodo mafioso, la Corte di appello doveva rideterminare la pena, rivalutare l’applicazione della recidiva, riconsiderare le attenuanti generfiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi avanzati nell’interesse dell’imputato sono o reiterativi di questioni già devolute all’analisi della Corte di appello ovvero manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
1.1 Il primo, secondo e terzo motivo propongono una lettura frazionata ed alternativa degli elementi di prova posti a fondamento dell’individuazione del ricorrente quale uno degli autori delle condotte incriminate che oltre a non essere consentiti in sede di legittimità appaiono meramente reiterativi di doglianze già devolute alla corte di merito; il giudice di appello, con le ampie e diffuse argomentazioni esposte alle pagine 17-18 e poi 28-29 dell’impugnata pronuncia, ha già esposto come all’identificazione certa dell’imputato si sia giunti sulla base di una serie convergente di elementi costituiti dalle dichiarazioni delle vittime delle aggressioni e delle intimidazioni, dalle deposizioni dei verbalizzanti, dalle riprese filmate delle telecamere del locale pubblico, tutti interpretati in assenza di qualsiasi illogicità. La Corte di appello ha anche spiegato, nel contesto della motivazione, come proprio il forte clima di intimidazione ed il palese riferimento alla provenienza delle minacce da un RAGIONE_SOCIALE criminale organizzato fosse a base delle parziali ritrattazioni e degli atteggiamenti reticenti che hanno portato all’acquisizione delle dichiarazioni di uno delle p.o. addirittura trasferitosi all’estero (il Nuccio) nonchØ alla applicazione del particolare regime di cui all’art. 500 comma 4 cod. proc. pen. in relazione ad altri dichiaranti.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
1.2 Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, anche tale doglianza reitera aspetti già affrontati e risolti con corretta applicazione delle norme penali da parte della Corte di merito; il giudice di appello ha adeguatamente esposto come le ripetute condotte vessatorie accompgnate anche da atti di violenza fossero finalizzate ad ottenere ingressi e consumazioni gratuite all’interno del locale gestito dallo Scardilli così che la qualificazione giuridica delle reiterate condotte va certamente ricondotta alla piø grave fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. sussistendo anche un ingiusto profitto patrimoniale. Secondo l’orientamento di legittimità integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato. (Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065 – 01). Il principio deve certamente essere ribadito, a maggior ragione, nei casi in cui la reiterazione delle condotte, attuate come nel caso di specie anche con violenza, manifesti la chiara ed evidente volontà dell’agente e dei correi di attuare un sistematico piano di realizzazione di ingiusti profitti ai danni del gestore di un locale pubblico, garantendo a sŁ stesso ed ai correi plurimi ingressi ,e consumazioni gratuite per potere manifestare la propria sovraordinazione anche rispetto agli stessi proprietari.
1.3 Nessun vizio si ravvisa poi nella motivazione della sentenza impugnata quanto agli aspetti dedotti in relazione alle circostanze ed al trattamento sanzionatorio; la Corte di appello ha esposto alle pagine 32-33 dell’impugnata pronuncia, con motivazione collegata a vari aspetti del fatto e della personalità, come non sussistano i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche e che per converso la chiara ed evidente particolare pericolosità manifestata debba fare ritenere sussistente la recidiva. Trattasi di valutazioni tutte esenti da qualsiasi vizio neppure ravvisabile nella concreta detemrinazione della pena.
Fondato Ł invece il ricorso del AVV_NOTAIO generale di Catania che deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero ha errato il giudice di appello nell’affermare che “le concrete modalità della conbdotta delittuosa, nel caso di specie, non siano indicative di quella maggiore forza dell’intimidazione tesa a determinare una piø intensa coartazione psicologica non ravvisadosi nel complessivo atteggiamento tenuto dalNOMEelementi indicativi di un quid pluris rispetto alla condotta estorsiva nella forma non aggravata’ e ciò perchØ, come esposto nel ricorso della pubblica accusa, tale ricostruzione Ł fortemente contraddittoria rispetto ad altri ampi passi della pronuncia stessa, nel contesto della quale sono state ricostruite le condotte poste in essere ai danni di piø soggetti mediante ripetute aggressioni fisiche, in plurime occasioni e finanche con l’uso manifesto di armi da sparo, che appaiono integrare il possibile riconoscimento della contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen..
A tal fine deve innanzi tutto essere ricordato che secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben piø penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicchØ, una volta accertato l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorchØ le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Rv. 285018 – 02).
Escluso quindi che sia necessario ed indispensabile accertare l’appartenenza del ricorrente ad un RAGIONE_SOCIALE mafioso secondo forme rituali di inserimento quanto alle forma di manifestazione del metodo si Ł ancora affermato come ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un RAGIONE_SOCIALE criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222 – 01).
E proprio fatta applicazione di tale principionella valutazione della sussistenza della aggravante la Corte di appello avrebbe dovuto tenere necessariamente conto di circostanze significative dalla stessa sentenza di secondo grado pure esposte e costituite:
-dalla partecipazione ai fatti di un *RAGIONE_SOCIALE* numeroso di soggetti indicati anche in 10 persone;
-dall'uso di armi nell'effettuare minacce ed intimidazioni tipiche dell'agire mafioso;
-dalla capacità di intimidire persino i soggetti addetti alla sicurezza del locale i quali si allontanavano di fronte alle richieste del RAGIONE_SOCIALE capeggiato dal ricorrente, soggetto appartenente a famiglia già coinvolta in precedenti condanne per partecipazione mafiosa;
-dal generale clima di intimidazione e paura generato dalle azioni di detto RAGIONE_SOCIALE nei confronti di tutti i dipendenti del locale i quali avevano anche essi subito aggressioni fisiche e ripetute intimidazioni in distinte occasioni;
-dal forte condizionamento della libertà morale degli avventori e dei dipendenti reso manifesto dalle ritrattazioni delle deposizioni testimoniali e persino dall'allontanamento all'estero di una delle vittime (il NOMEX).
Tutte circostanze che la sentenza pure espone in forma certamente ampia ed adeguata e che poi, contraddittoriamente, non valorizza ai fini della valutazione della sussistenza della contestata aggravante del metodo mafioso.
2.1 Sempre con riguardo alla suddetta aggravante va ricordato come la “ratio” della disposizione di cui all’art. 7 del D.L. 152/91, oggi 416-bis1 cod. pen. non Ł soltanto quella di punire con pena piø grave coloro che commettono reati utilizzando “metodi mafiosi” o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera piø decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino “da mafiosi”, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Rv. 210405 – 01).
Tale principio deve essere applicato anche ai casi di violenza giovanile in cui per le particolari forme di manifestazione gruppi di soggetti pur composti anche da minorenni esercitino in forma ripetuta e reiterata attività di intimidazione soprattutto ai danni di gestori e dipendenti di pubblici esercizi che, lungi dall’essere finalizzate ad ottenere il solo profitto ingiusto dell’ingresso senza il pagamento del biglietto ovvero consumazioni gratuite, appaiono manifestare una evidente e chiara volontà di acquisire una ‘gestione di fatto’ del pubblico esercizio tale da poterne poi reclamare anche pubblicamente l’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE e, comunque, la sua sottomissione allo stesso.
Le forme tipiche di manifestazione di tale volontà di sottomissione delle attività ecnomiche appaiono proprio quelle in cui attraverso un ripetuto atteggiamento intimidatorio e violento tenuto nei confronti dei titolari e dei dipendenti dell’esercizio, ovvero di altri avventori, si finisca per ottenere una generale condizione di passività del personale, che permetta al RAGIONE_SOCIALE ed ai suoi componenti di atteggiarsi uti dominus all’interno dello stesso che costituisce, poi, il fine dell’estorsione tipicamente mafiosa. In tali casi, i componenti del RAGIONE_SOCIALE, pur composto da minorenni, appaiono avere agito non soltanto, quindi, per la realizzazione dell’immediato profitto ingiusto costituito dal mancato pagamento del ticket di ingresso o dalla consumazione gratuita, quanto al piø generale scopo di assicurarsi una gestione di fatto del locale e la sottomissione di un’attività economica al proprio volere, che costituisce uno degli scopi tipici delle attività delle organizzazioni mafiose tipizzata dallo stesso testo dell’art. 416 bis cod. pen.
2.2 Pertanto, nei casi di intimidazioni poste in essere ai danni dei titolari o dipendenti di un locale pubblico occorrerà distinguere se le violenze o le minaccie siano state esercitate ai danni del singolo soggetto al fine immediato di ottenerel’ingresso e consumazioni gratuite ed allora si verterà in ipotesi di estorsione, semplice o aggravata ex secondo comma dell’art. 629 cod.pen., da quelli in cui per la loro reiterazione, per l’essere stati rivolti nei confronti di
soggetti differenti siano essi i titolari o i dipendenti del locale, per avere avuto ad oggetto le piø svariate richieste, le attività del RAGIONE_SOCIALE anche giovanile manifestino l’intenzione di sottomottere l’intera gestione del pubblico esercizio al loro volere così integrandosi anche la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen..
Si impone, pertanto, l’annullamento della impugnata sentenza con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania ai fini del riconoscimento della aggravante secondo i parametri in precedenza esposti ed alla rideterminazione della pena in ipotesi di ritenuta sussistenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello – Sezione per i minorenni – di Catania per un nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato.
Così Ł deciso, 03/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.