Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8015 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8015  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, c del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro, rigettava la r di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME era stata applicata la m misura custodiale in relazione alla emersione di gravi indizi di colpevolezza del tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, agita in danno dei titolari dell’e commerciale “RAGIONE_SOCIALE” in Lamezia Terme.
Avverso tale GLYPH ordinanza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l’o impugnata sarebbe caratterizzata da una motivazione generica, lacunosa ed appare appiattita sulla richiesta del pubblico ministero e non valorizzerebbe gli elementi con la richiesta di riesame;
2.2. violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazion emergenze investigative risultava che (a) il ricorrente durante il periodo in cui consumata l’attività illecita si trovava a distanza di oltre tre chilometri dal lu delitto sarebbe stato consumato; (b) la telefonata estorsiva era stata ricevut persona che conosceva il ricorrente e che, dunque, avrebbe dovuto identifi attraverso la voce, (c) che la distanza tra INDIRIZZO mercato vecchio” e INDIRIZZO” era tale per cui non era possibile che il ricorrente la avesse percorsa d in quattro minuti effettuando anche la chiamata, (d) la analisi del Dna non a capacità dimostrativa probatoria, ma solo indiziarla; (e) la ricostruzione del fatt carente, (f) le persone offese non sarebbero state affatto intimorite dalle t ricevute, mentre la sussistenza della minaccia sarebbe rilevante la percezion persona offesa;
2.3. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in al riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, la cui sussistenza era stata r nonostante non fosse stato provato che il ricorrente appartenesse ad alcuna consort
2.4. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in or dimostrazione della sussistenza del pericolo cautelare, identificato senza t considerazione che il ricorrente era in stato detentivo e senza la dimostrazio sussistenza di una “concreta occasione per compiere ulteriori delitti”, né del f l’attività contestata risultava limitata al periodo temporale che va dal 12 aprile maggio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.11 primo motivo di ricorso lamenta genericamente la carenza di motivazione n superando la soglia di ammissibilità in quanto generico.
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma p lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammiss dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologi necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del g di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sen impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’ della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del
6.2.2003, COGNOME, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, COGNOME, Rv. 241477; S 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2 Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cas hanno stabilito che l’ appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile p di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione i fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è dirett proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state espo provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822)
1.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolv richiesta di integrale rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi raccolti, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giu legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può eff alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero tr devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienz altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
1.2.1. Nel caso in esame il tribunale forniva una persuasiva ed accurata motivaz in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria tracciando un percorso argome che non si presta a censure.
Il tribunale rilevava (a) che le immagini dei sistemi di videosorveglianza present zona in cui è posto l’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” nonché quelle tratt sistemi di sorveglianza dell’area limitrofa davano conto della presenza dell’autovett ricorrente; (b) che l’attività investigativa relativa all’utenza mobile in uso Monteleo rilevato l’allaccio di celle telefoniche in zone compatibili con quelle in cui è sta essere la condotta criminosa; (c) che gli esiti dei rilievi biomolecolari avevano con la compatibilità dei profili genotipici rilevati sul passamontagna abbandonato dall del reato con i tratti biologici del ricorrente; (d) che le immagini tratte dai videosorveglianza posti nei pressi della cabina telefonica dalla quale era pa telefonata intimidatoria hanno consentito di riscontrare il transito di un’autov modello e caratteristiche compatibili con quella in uso a COGNOME; (e) che le immagini riprese dalle telecamere dell’attività commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, sita in INDIRIZZO hanno consentito di individuare la presenza dell’indagato presso il vicino esercizio “RAGIONE_SOCIALE” ed il successivo allontanamento dello stesso in direzione della cabina tele in orario compatibile con quello della telefonata intimidatoria.
Tale congerie di elementi indicativi della colpevolezza di COGNOME resisteva doglianze difensive e veniva, legittimamente, ritenuta sufficiente per applicare la imposta (pagg. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata).
1.2.2. Quanto all’idoneità costrittiva della minaccia il collegio riafferma che dell’integrazione del reato di minaccia, non è necessario che il soggetto passiv sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta in essere dall’agente sia “potenzialmente idonea” ad incidere sulla libertà mor soggetto passivo (tra le altre: Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, COGNOME Maggio, Rv. 278664; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 – 01).
Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni il collegio di merito rilev potenzialità minatoria del comportamento accertato ritenendo che lo stesso f sicuramente idoneo, anche perché agito con ricorso a modalità mafiose ad incut timore, nulla rilevando la eventuale concreta resilienza della vittima (pagg. 7 ed ordinanza impugnata).
1.3.  Il terzo  GLYPH motivo di ricorso, che contesta la legittimità del riconoscimento dell’aggravante del ricorso all’uso del metodo mafioso è manifestamente infondato.
E’ ius receptum che ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazion “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 di. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991 n. 203), non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associ per delinquere; la circostanza aggravante in questione, infatti, non consiste, a di di quella prevista dall’art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., nell’appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la mi assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè be penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti: ed una volta che il metodo “mafioso” è stato utilizzato, l’aggravante si applica necessariamente a concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano materialmente commesse solo da alcuni di essi (tra altre: Sez. 2, n. 32564 del 12/04/ Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178 – 01).
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale riteneva sussi l’aggravante anche se non era stato dimostrato che il ricorrente fosse part concorrente in reati associativi poiché la condotta criminosa caratterizzata dal “ri metodo mafioso” si configura ogni volta che la carica intimidatoria proveniente dalla a minatoria sia fondata sulla coazione psicologica riconducibile ali’ evocazione, implicita e non manifesta, del capitale criminale delle consorterie mafiose (pag. ordinanza impugnata).
1.4. Infine, non super la soglia di ammissibilità il quarto motivo con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento delle esigenze cautelan.
1.4.1. Con riguardo ai casi in cui si procede per il reato previsto dall’art. 41 pen. si è poi affermato che occorre distinguere tra associazioni mafiose stori comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è nece dimostrazione del recesso dell’indagato dalla consorteria, ed associazioni mafio riconducibili alla categorie delle mafie “storiche”, per le quali possono rilevare distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo (Sez. 2, n. 26904 del 21/04 Politi, Rv. 270626).
Il collegio ritiene di confermare la linea interpretativa secondo cui, quando si per reati aggravati dall’art. 7 del d.l. 152 del 1991 il giudice ha un onere moti attenuato rispetto a quello “ordinario” sia con riguardo alla dimostrazione della del pericolo cautelare, sia in ordine alla valutazione della adeguatezza dell custodiale.
La presunzione relativa contenuta nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pr infatti sulla regola generale indicata dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. pro richiede che sia dimostrata la concretezza ed attualità del pericolo. L’esistenza dell preventiva, come anche l’adeguatezza della massima misura custodiale sono inf presunte, sebbene in modo relativo.
In tali casi non è richiesta la dimostrazione della attualità e concretezza del ma solo la dimostrazione della ininfluenza sulla presunzione relativa prevista dal co eventuali elementi “positivi” emersi dal compendio indiziario.
Se cosi è occorre chiedersi se la distanza temporale tra l’applicazione della m la consumazione dei fatti contestati uno degli “elementi positivi” in grado di incid presunzione e, conseguentemente di attivare l’onere motivazionale aggravato del giu della cautela.
La risposta a tale quesito dipende dalle caratteristiche del reato cont segnatannente si ritiene che quando sia contestato un reato caratterizzato correlazione con le mafie storiche (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e siciliana), che cioè: a) sia consumato con modalità riconducibili a quelle tipi utilizzate dalle mafie storiche; b) sia finalizzato ad agevolare consorzi criminali nella categoria delle mafie storiche il decorso del tempo dai fatti perde di ril ragione del noto radicamento di tali associazioni, della loro riconosciuta st e persistenza, nonché della loro costante capacità attrattiva.
1.3. Pertanto: quando si procede per un reato aggravato dall’art.7 del d.l. 1991 e la condotta contestata abbia una correlazione con una mafia storica, cioè co associazione caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabil occorre fornire una specifica motivazione in ordine alla attualità del pericolo di rei essendo tale attributo immanente al tipo di reato per cui si procede ed escludibile
presenza di prove indicative della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con l storica di riferimento.
1.4.2. Il caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tr riteneva approvata la pericolosità di COGNOME, tenuto conto delle modalità che h caratterizzato la condotta criminosa della personalità dello stesso che risulta att gravato anche da misura cautelare detentiva per omicidio nell’ambito di altro procedim penale rilevava inoltre che non erano emersi elementi che consentivano di superar doppia presunzione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all’adegu della misura carceraria (pag. 10 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativa mente in euro tremila.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorr deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore del penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stab comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alli art. 94, comma 1-ter dis Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024.