Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 15/06/1950 a Mazara del Vallo
avverso l’ordinanza del 03/01/2025 del Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha conc per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Palermo, pr accoglimento dell’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME in ordine al c 1) – partecipazione all’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra mandamento di Mazara del Vallo -, ha confermato l’ordinanza cautelare applicativ degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, emessa in data 5 dic 2024 dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, per la ritenuta gra
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indiziaria concernente il capo 3), concorso nella turbativa d’asta giudi nell’ambito di una procedura esecutiva aggravata dall’art. 416-bis.1, cod. pen. 28 aprile al 27 ottobre 2021) e il capo 4), concorso in tentata estorsio confronti di NOME COGNOME aggiudicatario del bene, aggravata dall’art. bis.1, cod. pen. (dal 27 ottobre 2021 a data successiva).
Avverso detta ordinanza la difesa di NOME COGNOME tramite il pro difensore, propone ricorso con i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l’ordinanza impugna non ha rispettato il principio dell’autonoma valutazione – già accolto con rig ad altri ricorrenti con posizione analoga – avendo fatto propri gli argo dell’ordinanza genetica che, a sua volta, ha riportato testualmente la ric cautelare del Pubblico ministero, limitandosi ad un utilizzo cumulativo patrimonio indiziario relativo ai familiari del ricorrente (“i Centonze”) indicare il contributo concorsuale dell’impugnante.
Identica violazione ha riguardato il profilo delle esigenze cautelari, sopra alla luce dell’età del ricorrente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’inutilizza delle intercettazioni da captatore informatico, scaturite dal decreto n. 12 emesso in assenza dei requisiti di necessità e atteso il richiamo anzi NOME COGNOME destinatario del provvedimento, a NOME COGNOME.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al cap dell’imputazione di turbativa d’asta aggravata, per mancata indicazione d condotta concretamente posta in essere da NOME COGNOME e in assenza minacce, doni, promesse o accordi collusivi, non potendo ritenersi avvenu l’ipotizzato condizionamento per l’udienza di aggiudicazione del 14 luglio 2021 base alle intercettazioni del 13 luglio 2021. Queste, infatti, oltre ad essere rispetto all’offerta per il giorno successivo (con limite di presentazione entr 11:00 del 13 luglio 2021 a pena di inefficacia), hanno solo espresso la volont ricorrente di conoscere la presenza di cointeressati, così da collocarsi in u meramente preparatoria in cui, peraltro, erroneamente, l’epiteto “NOME” è s attribuito a NOME COGNOME e non a NOME COGNOME.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al cap dell’imputazione di tentata estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME in cui il contributo partecipativo del ricorrente si era esaurito nella sola all’incontro del 27 ottobre 2021 fissato per trovare un accordo e per meri rap di conoscenza. La circostanza che il figlio, NOME COGNOME avesse percoss COGNOME non era volta ad a imporre la divisione, concordata tra questi e Bile in una logica spartitoria mafiosa, come ritenuto dal provvedimento impugnat
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tanto che proprio il ricorrente, successivamente, aveva dissuaso il f dall’intrattenere rapporti con COGNOME che comunque assumeva le proprie decisioni fuori da qualsiasi coartazione.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla rit aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto, in violazione dei p di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, il provvedimento impugnato non tenuto conto che: a) il ricorrente, NOME COGNOME ed NOME COGNOME per la prima volta siano stati attinti da una misura cautelare per il delitto di c 416-bis cod. pen.; b) non risultano intercettazioni in cui NOME COGNOME a utilizzato il cosiddetto metodo mafioso, o fosse a conoscenza dell’uso di modalità, tanto da essere stata esclusa la gravità indiziaria per la partecip ad associazione mafiosa. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha omesso qualsia motivazione in ordine al profilo dell’agevolazione mafiosa.
2.6. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pe quanto il Tribunale, con riguardo al profilo della pericolosità attuale del rico non ha considerato l’avvenuta esclusione della gravità indiziaria pe partecipazione ad associazione mafiosa e non ha congruamente argomentato in ordine all’età e alle gravi condizioni di salute del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
2. Il primo motivo di ricorso è generico.
Il Tribunale del riesame, con ampia motivazione contenuta nelle pagg. 3-7 ha correttamente rigettato l’eccezione sull’assenza di un’autonoma valutazi dell’ordinanza genetica rispetto alla richiesta del Pubblico ministro, dando spe atto degli elementi dimostrativi che il Giudice per le indagini preliminari selezionato e rielaborato fra quelli offerti al suo esame (Sez. 6, n. 138 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), avuto riguardo ai singoli capi di imputazione alla specifica condotta tenuta da NOME COGNOME.
D’altra parte, la sanzione che la legge pone a presidio del corr adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo le solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, a costituiscono indici sintomatici, ma non sono ragioni del vizio (Sez. 1, n. 33 28/11/2018, COGNOME, Rv. 274760). Ricorre, infatti, il presupposto dell’auton valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più
meno estesa, l’atto di riferimento con la condivisione delle considerazioni in svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che il ricorso non efficacemente contestato.
3. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso generico.
L’ordinanza impugnata, dopo avere premesso che il decreto n. 1283/2021 del 23 aprile 2021 – sottratto dunque al regime stabilito con la legge 137 del 2 costituisce stralcio di quello originariamente emesso per il reato di cui all’a bis, cod. pen. (relativo al mandamento mafioso di Mazara del Vallo), in relazion al coindagato NOME COGNOME ha dato atto come esso sia stato puntualmente motivato dal Giudice per le indagini preliminari sia con richiamo alla nota polizia giudiziaria del 21 aprile 2021, allegata al medesimo decret autorizzazione, sia in ordine alla assoluta indispensabilità delle operazioni volte alla ricostruzione delle dinamiche e dei rapporti interpersonali del sod mafioso oggetto di indagine.
I motivi di ricorso relativi all’assenza dei gravi indizi di colpevolezz delitti di turbata libertà degli incanti e tentata estorsione, entrambi a dall’art. 416-bis.1. cod. pen., possono essere trattati congiuntamente, in appartengono ad un unico contesto delittuoso, e sono inammissibili perc formulati in termini generici e comunque contenenti mere censure in fatto.
4.1. Il provvedimento impugnato non presenta vizi di illogicit contraddittorietà, individuando analiticamente gli elementi che consentono ritenere, sia pure a livello di gravità indiziaria, la sussistenza delle contestate avuto specifico riguardo al contenuto univoco delle intercettaz (ambientali e telefoniche), per come comprovate dagli esiti dell’asta giudizia
Il Tribunale, in base alla completa attività investigativa e indicando, pe passaggio della motivazione, le singole conversazioni, ha dimostrato com l’aggiudicazione del fondo e degli altri immobili già di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE fossero sottoposti all’interesse e al controllo del mandamento mafi di Mazara del Vallo all’interno del quale si erano create due cordate a sostegn due aspiranti aggiudicatari: da un lato NOME COGNOME gia locatario dei sostenuto da NOME COGNOME per il tramite dei coindagati COGNOME (NOME COGNOME e il figlio, NOME COGNOME, gravemente indiziato di partecipazio all’associazione mafiosa di cui al capo 1); dall’altro lato NOME COGNOME coindagato per il capo 3) e persona offesa per il capo 4), sostenuto da NOME COGNOME, nipote del defunto capo mafia NOME COGNOME.
Il giudice delegato ai fallimenti aveva stabilito lo svolgimento di tre u (28 aprile, 14 luglio e 27 ottobre 2021); le prime due erano andate deserte
decisivo intervento del ricorrente attraverso incontri – in cui si menzionano “ac nostri” – e convocazioni al suo cospetto dei due aspiranti, che, infatti, avevano partecipato, e soprattutto con incontri con lo stesso COGNOME, an su richiesta di questi (intercettazioni riportate alle pagg. 9 e 10), il contesto delle rispettive protezioni mafiose.
In esito all’asta fallimentare del 27 ottobre 2021, l’aggiudicazion avvenuta a favore della RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata da NOME COGNOME ma riferibile di fatto a NOME COGNOME che, infatti, lo stesso giorno era stato sottoposto ad un vero e pr pestaggio nel corso della riunione (in cui erano presenti NOME COGNOME, NOME COGNOME classe 1959, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) presso l’abitazione e alla presenza di NOME COGNOME che aveva espressamen stabilito che COGNOME «va da quelli e va a cedere metà di terreno», in tal esplicitando la finalità dell’aggressione fisica all’aggiudicatario.
A fronte di questi elementi, il ricorso propone censure non solo non consent in questa sede perché, come è noto, il contenuto delle intercettazioni costit questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sottrat giudizio di legittimità se, come nella specie, la valutazione risulti logica, m del tutto irrilevanti (l’ipotesi che il richiamo al “nano” nell’intercettazio luglio 2021 fosse riferibile “probabilmente a COGNOME” anziché a COGNOME, sen alcuna indicazione delle ragioni; la tempistica della partecipazione all’asta luglio 2021, che infatti era andata deserta; gli inviti di NOME COGNOME al f non interloquire più con COGNOME sulla divisione del terreno, dopo c comunque aveva provveduto al suo pestaggio alla sua presenza), limitandosi prospettare la ricerca di un accordo tra le parti interessate.
5. Il motivo di ricorso che censura la sussistenza dell’aggravante di cui a 416-bis.1 cod. pen. è generico.
Il provvedimento impugnato ha inserito i delitti provvisoriamente contestati ricorrente nel più ampio ambito delle attività criminali del mandamento mafioso Mazara del Vallo il cui interesse di elezione è ritenuto essere il controllo dei dei relativi territori, tra i quali rientrano quelli oggetto dell’asta fall esame.
In particolare, l’ordinanza a pag. 12 valorizza le modalità con le qual avvenuto “il pestaggio” ai danni di Tumbarello, immediatamente dopo l’aggiudicazione a suo favore dell’immobile e a seguito delle pressioni e convocazioni affinchè non vi partecipasse. Questo era avvenuto propri nell’appartamento del ricorrente e alla sua presenza, tanto da dimostrarne i diretto coinvolgimento, allo scopo di portare la persona offesa “a più
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consigli…con le buone o con le cattive” prospettando come le istanze del contendente COGNOME fossero sostenute da cosa nostra mazarese.
Si tratta di modalità che esprimono in modo inequivoco il “metodo mafioso”, inteso come condotta idonea ad esercitare una particolare coazione psicologica con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza del suo impiego perché riferito alle modalità di commissione dell’azione criminosa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282602; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, COGNOME, Rv. 271103), così da rendere recessivo il dato che NOME COGNOME ed NOME COGNOME siano stati attinti per la prima volta da una misura cautelare per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Una volta ritenuta sussistente la circostanza aggravante nella declinazione del “metodo mafioso” diventa priva di rilievo la censura relativa alla mancata valutazione, da parte del provvedimento impugnato, della finalità agevolativa.
6. Anche il motivo relativo all’assenza delle esigenze cautelari è generico.
Il provvedimento impugnato, dopo un corretto richiamo alla presunzione che assiste le condotte contestate ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. precisando come essa non sia stata contrastata da elementi di segno contrario, con argomenti logici e completi dà conto, alle pagg. 19 e 20, del pericolo di inquinamento probatorio delle fonti di prova, soprattutto orali, valorizzando i contatti dirett NOME COGNOME, anche risalenti nel tempo, con vari esponenti mafiosi del territorio per il controllo dei pascoli, e il rapporto ambivalente e manipolatorio, di complicità e soggezione, proprio con la persona offesa del delitto di estorsione aggravata.
A questo primo e più rilevante profilo cautelare – cui il provvedimento aggiunge quello del rischio di recidiva di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pe richiamando la violazione delle legge armi da parte di Centonze – il ricorso non pone alcuna censura né in ordine alla sua sussistenza, né in ordine alla sua attualità, limitandosi a rappresentare l’età e lo stato di salute del ricorrent condizioni entrambe prese in considerazione dall’Autorità giudiziaria con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Dagli argomenti esposti consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso Roma, 13/05/2025
La Consigliera estensora la Pr
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