Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11578 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11578 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che, richiamandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 12/04/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 21/03/2023 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di minaccia aggravata dal metodo mafioso ai danni di NOME COGNOME e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza del metodo mafioso. La sentenza impugnata fa riferimento alla condanna per estorsione aggravate riportata dal figlio del ricorrente, che, tuttavia, non ha mai subito alcuna condanna, mentre del tutto inconferente è il riferimento al /ocus, ossia a Qualiano, non potendosi certo ritenere che ogni reato ivi commesso sia aggravato dal metodo mafioso. Nonostante il carattere intimidatorio, le parole dell’imputato non possono dirsi oggettivamente idonee ad esercitare una coartazione con i caratteri propri di un’organizzazione mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, COGNOME, Rv. 285018 – 02; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273025 – 01). La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, in quanto, da un lato ha fatto riferimento allo stesso contenuto linguistico delle frasi minacciose pronunciate dall’imputato, allusive di un'”appartenenza” criminosa, mentre, dall’altro, ha richiamato il contesto nel quale i fatti si svolsero: il contesto generale, quello di un territorio storicamente caratterizzato da un’elevata incidenza della criminalità organizzata, e il contesto familiare del ricorrente, caratterizzato dal fatto che due figli sono intranei a un clan camorristico.
Il ricorso opera una lettura atomistica dei vari elementi e ne offre una lettura che ne svilisce la valenza ricostruita dai giudici di merito in linea con i dati probatori richiamati e in termini immuni da vizi logici.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/02/2025.