Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10095 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10095 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e 11 4- 400130; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore
E presente l’AVV_NOTAIO COGNOME, del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in difesa di COGNOME NOME il quale dopo aver puntualizzato alcuni punti dei motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.
L’AVV_NOTAIO NOME è presente altresì in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, come da delega orale, per i quali riportandosi ai motivi di ricorso chiede di annullare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17.11.2021 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui in data 23.1.2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ritenuto COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (capi N) e O) della rubrica (artt. 110, 581, 582, 585 cod. pen. e art. 7 I. n. 203 del 1991 e 81 cpv, 110, 635, comma 2 e 7 I. n. 203 del 1991) per i primi tre; capo A) (art. 74 d.pr. 309 del 1990, esclusa l’aggravante di cui all’art. 74 comma 3 d.p.r. 309 1990 e di cui all’art. 7 I. 203 del 1991) e capo L) (art. 110 , 81 cpv cod.pen. e comma 1 bis e 6 d.p.r. n. 309 del 1990) per il COGNOME) e li aveva condannati alla pena di anni due e mesi due di reclusione, i primi tre, e ad anni sette di reclusione il COGNOME.
Come si ricava dalle sentenze di merito, il presente procedimento trae origine dalle indagini effettuate a seguito della segnalazione di attività estorsiv realizzate da appartenenti al RAGIONE_SOCIALE che consentivano di fare luce sull’attivit di spaccio di sostanze stupefacenti svolta da COGNOME NOME (figlio di COGNOME NOME, uno dei capi storici del sodalizio) il quale, al momento della sua scarcerazione avvenuta in data 2 dicembre 2015, aveva assoldato nuovi adepti proprio al fine di perseguire detta attività nei comuni limitrofi a quello Pignataro Maggiore.
Alla luce delle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali e dell’attivi investigativa costituita da servizi di osservazione, attività di perquisizione sequestro, dagli arresti nonché dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori d giustizia (in particolare COGNOME NOMENOME, si ricostruiva un’associazione pe delinquere finalizzata al narcotraffico capeggiata, dopo l’arresto dei capi storic dai fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME, radicata sul territorio di Pignat Maggiore e comuni limitrofi e che si era affidata ad una rete di pusher mediante il reclutamento da parte del RAGIONE_SOCIALE di soggetti già impegnati nello smercio al dettaglio nei singoli contesti territoriali ai quali veniva fornita la drog rivendere nelle diverse zone ad un prezzo imposto dal RAGIONE_SOCIALE con successivo versamento dei profitti conseguiti.
In particolare dalle indagini emergeva, a partire da febbraio 2017, la figura di COGNOME NOME, quale partecipe al sodalizio con il ruolo di venditore al dettaglio a Sparanise della droga acquistata in via stabile e continuativa dal RAGIONE_SOCIALE
con modalità “in conto vendita” e secondo quantitativi e prezzi rigidamente stabiliti dall’associazione.
Si accertavano altresì all’indomani della scarcerazione di COGNOME NOME, numerosi ed efferati episodi di violenza e di intimidazione aventi quale comune denominatore l’obiettivo di imporre il monopolio del RAGIONE_SOCIALE COGNOME nell’attività d spaccio sul territorio e che, secondo la ricostruzione offerta in particolare dall sentenza di primo grado, erano espressione delle modalità attraverso le quali il capo RAGIONE_SOCIALE e le persone ad esso contigue intendevano manifestare la loro presenza sul territorio ed estendere il controllo su un ambito più vasto.
E’ proprio in tale contesto che si collocano gli episodi contestati ai capi N) ed O) dell’imputazione riguardanti l’aggressione fisica con uso di armi ed il danneggiamento dello scooter posti in essere a Capua in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Episodio la cui genesi risale al fatto che la famiglia COGNOME si era dimostrata restia a sottomettersi al dominio imposto dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME tanto che COGNOME NOME era già stato vittima di un episodio di intimidazione da parte di esponenti del sodalizio.
L’impianto motivatorio della sentenza di primo grado si fonda sul fatto che l’esistenza storica del RAGIONE_SOCIALE operante sui territori di Pignataro Maggiore, Vitulazio, Pastorano, Camigliano, Sparanise e Capua è stata affermata nel corso del tempo da numerose sentenze irrevocabili, acquisite ex art. 238 bis cod.proc.pen., basate in gran parte sulle ricostruzioni offerte da collaboratori di giustizia acquisite con il consenso di tutte le parti.
Dalle dichiarazioni rese dai testi di P.G. era altresì possibile accertare perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE COGNOME nonché la sussistenza di un sodalizio criminale operante sui comuni di Pignataro Maggiore, Sparanise e comuni limitrofi capeggiato da COGNOME NOME e COGNOME NOME, finalizzat specificamente alla realizzazione di reati in materia di stupefacenti con apposita suddivisione di diverse piazze di spaccio.
La ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado veniva sostanzialmente recepita da quella di appello che alla stessa ha fatto rinvio.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.1. Ricorso per COGNOME NOME: si articola in tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in riferimento all’art. comma 3 e 546 lett. e) nn. 1 e 2 cod.proc.pen. ovvero l’apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell’affectio societatis.
Assume che la Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto il COGNOME partecipe del sodalizio criminoso di cui all’art. 74 d.p.r. 309 d 1990 in qualità di acquirente senza alcun vaglio degli elementi necessari al fine di configurare la condotta di partecipazione cui aveva fatto richiamo la difesa. La motivazione su tale profilo non è congrua rispetto allo stringente onere motivazionale che impone la verifica del ruolo di partecipe all’associazione.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 nonché la manifesta illogicit della motivazione con riferimento al ruolo di stabile acquirente-partecipe.
Osserva che la condotta del COGNOME si sarebbe estrinsecata nel breve periodo temporale febbraio-maggio 2017, come confermato dal collaboratore di Giustizia NOME, circostanza confermata dalle intercettazioni e che sarebbe stato poco dopo sostituito da COGNOME NOME.
Inoltre l’attività di indagine è sfociata nel sequestro di soli 102 gr. di hashis non ha consentito di accertare quante volte ed in quale quantità l’imputato si sia approvvigionato dal RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione della sentenza impugnata si palesa altresì illogica tenendo conto che il ruolo di partecipe viene ricavato dalla condotta di attesa di forniture in periodo di sofferenza del RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’art. 73, comma 5, d.p. 309 del 1990.
Si contesta la mancata qualificazione in tal senso del fatto di cui al capo L) dell’imputazione rilevando che la Corte ha motivato tale diniego sulla base dell’organizzazione dell’attività di spaccio svolta dal COGNOME e per la natura serial e non occasionale della stessa, mentre andavano valorizzati il dato quantitativo e quello qualitativo ovvero la droga leggera, l’assenza di elementi strumentali a servizio di tale ipotizzata attività di spaccio, l’unicità dell’episo contestazione.
Inoltre si rileva che l’autonoma ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, non incompatibile con un’attività di spaccio continuativa.
3.2. Ricorso per NOME COGNOME: si articola in due motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazion all’art. 416 bis 1 cod.pen. contestando la ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) i relazione agli artt. 62 bis, 81 e 133 cod.pen. nonché art. 125 cod.proc.pen. per la mancanza della motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; per omessa, illogica e contraddittoria motivazione con riguardo alla mancata indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione i concreto della pena.
Rileva che la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed inoltre non ha giustificato il concreto ammontare della pena.
3.3. Ricorso per NOME COGNOME: si articola in due motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazion all’art. 416 bis 1 cod.pen. contestando la ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) i relazione agli artt. 62 bis, 81 e 133 cod.pen. nonché art. 125 cod.proc.pen. per la mancanza della motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; per omessa, illogica e contraddittoria motivazione con riguardo alla mancata indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione i concreto della pena.
Rileva che la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed inoltre non ha giustificato il concreto ammontare della pena.
3.4. Ricorso per COGNOME NOME: si articola in tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce la mancanza e l’illogicità della motivazione della sentenza ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Rileva che le risultanze dibattimentali e nello specifico le dichiarazioni rese da testimoni escussi non possono essere poste a base di una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.
Con il secondo motivo deduce la mancanza e l’illogicità della motivazione della sentenza ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 7 I. n. 203/91 (oggi art. 416 bis 1 cod.pen.).
Rileva che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’aggravante ritenendo a tal fine sufficienti le sole modalità con cui è avvenuta l’aggressione.
Con il terzo motivo deduce la mancanza e l’illogicità della motivazione della sentenza ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod.pen. per non avere la Corte d’appello ritenuto di concedere le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, considerati la giovane età, il corretto comportamento processuale e la condotta successiva al reato. Inoltre non sono state rilevate altre attività in favore del sodalizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Esaminando partitannente i ricorsi, ed in primo luogo quello proposto per COGNOME NOME, lo stesso risponde del capo a) quale partecipe, in qualità di pusher addetto alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti.
Già in primo grado é stata esclusa nei confronti del medesimo l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen.
Il primo ed il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati.
Va premesso che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e conti approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagnnatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’ acquirente al programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell’inserimento organico dell’indagato nell’associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso)(Sez. 5, n. 33139 del 25.11.2020, Manzari, Rv. 280450).
Ed inoltre in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rilev la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l’analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza ch l’attività criminosa avesse formato oggetto di un’osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l’uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l’esistenza di debiti accumulati).(Sez. 4, n. 50570, del 26.11.2019, COGNOME, Rv. 278440).
Integra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la condotta del soggetto acquirente di droga che, in presenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore, riceve in via continuativa la droga da immettere nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 564 del 29.10.2015, Barretta, Rv. 265763).
Posti tali principi, nella specie la Corte territoriale, con motivazione logic diffusa, confrontandosi con le censure sollevatte dalla difesa dell’imputato, ha ricostruito la qualità di partecipe al sodalizio del COGNOME in qualità di pushe deputato alla vendita al dettaglio di nnariujana ed hashish nel comune di Sparaniss ponendo in rilievo come lo stesso, che già svolgeva detta attività sul territorio, fosse stato “ingaggiato” dal RAGIONE_SOCIALE al fine di incrementarne l’attività territorio.
L’impianto motivatorio della sentenza impugnata si fonda in particolare sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME il quale ha descritto modalità operative del RAGIONE_SOCIALE per lo smercio delle sostanze stupefacenti con ripartizione per aree territoriali specificando che il RAGIONE_SOCIALE quanto al Comune di Sparanise si avvaleva di COGNOME NOME (noto come NOME) al quale era stato imposto di acquistare lo stupefacente, poi sostituito “perché non aveva operato bene” da COGNOME NOME cui era stato affiancato lo stesso COGNOME. Di tale ripartizione territoriale vi è poi riscontro nelle intercettazioni.
A riguardo assumono rilievo la conversazione n. 5807 del 25 febbraio 2017 tra COGNOME NOME e COGNOME ( il primo a proposito della richiesta di una fornitura si
rivolge al secondo come se questi potesse attingere alle comuni risorse del sodalizio) e le conversazione del 26 aprile 2017 e del 16 maggio 2017 da cui si evince che il COGNOME è uno stabile rivenditore al dettaglio per il RAGIONE_SOCIALE oltre a va sms tra COGNOME e NOME (gli stessi ricevono pressioni dal RAGIONE_SOCIALE per smerciare con una certa fretta la sostanza loro fornita).
Tali captazioni, in particolare quella del 16 maggio 2017, consentivano agli inquirenti di procedere alla perquisizione dello NOME dopo che lo stesso aveva appena acquisito una busta (che risultava contenere gr. 102 di hashish) da parte del COGNOME dietro pagamento di corrispettivo e quindi di procedere all’arresto del medesimo nonché al sequestro dello stupefacente.
Sulla scorta di tali elementi nonché del rapporto di stabile collaborazione con COGNOME e COGNOME, a loro volta in diretto contatto con COGNOME NOME, la sentenza impugnata ha logicamente ricostruito lo stabile inserimento ed il contributo arrecato dal COGNOME all’attività del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo rilevante anche un rapporto estrinsecatosi in pochi mesi ma caratterizzato dal pieno inserimento nelle attività e nel modus operandi del sodalizio e cessato solo per volontà del COGNOME.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Va premesso che in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l’attività di spaccio sia svolta in un contest organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un’apprezzabile zona d territorio, l’impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l’accertata reiterazione del condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanz stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche dell capacità dell’autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 3363 del 20.12.2017, COGNOME, Rv. 272140).
Nella specie la Corte territoriale, nel negare la qualificazione della fattispecie termini di minore gravità, ha conferito rilievo alla riferibilità della cessione ad stabile inserimento nell’associazione criminosa e dalle modalità dell’appuntamento telefonico indicative dell’esistenza di una prassi collaudata.
Con riguardo al ricorso per NOME COGNOME, lo stesso risponde dei capi N) e O).
Il primo motivo è infondato.
Va osservato che la disposizione che prevede la circostanza aggravante del metodo mafioso postula solo che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, ossia utilizzando la forza intimidatrice derivante dall’appartenenza all’associazione mafiosa, non richiedendo, invece, che sia accertata la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento (Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131; Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 23/04/2018, COGNOME, Rv. 273302). La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso non presuppone, dunque, necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art.416 bis cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso; essa è pertanto configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi nell’ambito di un’associazione criminale comune, e anche nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273025; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, COGNOME, Rv. 271103). Inoltre, la circostanza in parola può riferirsi tanto ai singoli reati-fine, diversi da quello associativo (Sez. 2 30942 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253523; Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000 dep.2001, Cangialosi Rv. 219246), quanto al reato previsto dall’art.74 T.U. Stup. (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep.2017, Accurso, Rv. 269715) quando i membri dell’associazione acquisiscano piazze di spaccio e si operino per controllare in un determinato territorio la gestione del traffico del droga.
Il metodo mafioso può essere desunto dalla complessiva condotta tenuta dagli imputati anche qualora, nell’ambito di un conflitto interno al sodalizio d appartenenza, taluni di essi compiano, con l’avvallo di una delle fazioni in lotta un’azione eclatante, come quella descriita nei capi n) e O), finalizzata ad esercitare nei confronti delle persone offese, oltre che sodali, nello stesso tempo la forza di intimidazione del gruppo ed il potere sanzionatorio esercitabile verso gli associati infedeli, nella certezza che i destinatari comprenderanno la peculiare finalità dell’azione, subendone la maggiore pressione. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso. Essa, pertanto, ricor ogniqualvolta gli agenti, per la consumazione del reato, pongano in essere comportamenti, a prescindere dalla loro natura e dalle loro caratteristiche, che siano comunque espressione del «metodo mafioso», nel senso che la violenza con cui essi sono compiuti risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo.
Posti tali principi, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la ricorrenza caso di specie dell’aggravante de qua in entrambe le sue declinazioni, ovvero la c.d. agevolazione mafiosa nonché per l’evocazione del potenziale intimidatorio proprio di un sodalizio mafioso ovvero il RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie il metodo mafioso è stato ricavato dalle peculiari modalità di realizzazione dell’aggressione ai danni di COGNOME NOME che, ben lungi dal costituire un episodio occasionale, ha invece assunto i caratteri di una vera e propria “spedizione punitiva” finalizzata all’assunzione del controllo del traffico stupefacenti sulla piazza di Capua del RAGIONE_SOCIALE COGNOME nell’intento di annientare la concorrente famiglia COGNOME.
Il secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio è del pari infondato.
La Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle oggettive e gravi modalità dei fatti sia per la loro violenza ed intento distruttivo, non assumendo neppure rilievo la condotta processuale avendo il prevenuto reso confessione a fronte di un quadro probatorio già granitico.
Quanto alla determinazione della pena, va rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni d tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale ( Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).
Nella specie, la Corte territoriale non discostandosi dalla media edittale ha dato conto dei singoli passaggi seguiti per pervenire alla determinazione della pena.
Con riguardo al ricorso per NOME COGNOME (che risponde dei reati di cui ai capi N) ed O)) lo stesso è infondato per le stesse ragioni esposte con riguardo alla posizione precedente d,’ 401,Luo GLYPH i” – t ( ( à – ° vrg .
Con riguardo al ricorso per COGNOME NOME, lo stesso risponde dei capi N) e O).
Il primo motivo è inammissibile.
Ed invero il ricorrente postula in sede di legittimità una chiara rilettura de testimonianze assunte riproponendone i brani nel ricorso (vedi da pg. 3 a pg. 12), attività preclusa in questa sede.
Il secondo motivo è infondato per le ragioni già esposte con riguardo alle precedenti posizioni.
Il terzo motivo è infondato.
La Corte ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuati generiche in ragione delle oggettive e gravi modalità dei fatti che per la violenza e l’intento distruttivo nonché per la volontà di eliminare un concorrente da un’attività illecita.
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 dicembre 2022.