Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33326 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALEOLOGO NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il PG conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO non concordando con la richiesta del PG conclude insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
AVV_NOTAIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Reggio Calabria – costituito ai sensi dell’ar cod.proc.pen. – con ordinanza emessa in data 6 febbraio 2024 ha confermato nei confronti di COGNOME NOME il titolo cautelare geneti (ordinanza GIP del 27 novembre 2023).
Il titolo cautelare riguarda la contestazione provvisoria di tentato om commesso, in concorso con COGNOME NOME e con utilizzo di arma comune da sparo, in danno di COGNOME NOME in data 13 ottobre 2023, aggravato ai sens dell’art.416 bis.1 cod.pen. (in rapporto alla cosca COGNOME) . Quanto alla circostanza aggravante, in sede di titolo genetico la si riteneva sussistente s profilo del metodo e non rispetto alle finalità dell’azione.
Le fonti di prova utilizzate in riferimento al giudizio di gravità indiziaria r essere rappresentate da:
le stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME, che, già momento del primo soccorso (e successivamente), indicava i suoi aggressori in COGNOME NOME e COGNOME NOME (nelle dichiarazioni rese P.M. il COGNOME aggiungeva che il COGNOME prima di sparare avrebbe detto ‘ti saluta NOME COGNOME‘) ;
le risultanze di prova generica che attestano le ferite – anche al capo volto – riportate dalla vittima, raggiunta da più colpi di arma da fuoco, frattura della mascella sinistra e ferite multiple da arma da fuoco;
le dichiarazioni rese dal teste oculare COGNOME NOME;
le risultanze delle immagini tratte da telecamere, quanto alla identificazi della vettura Fiat Multipla del COGNOME;
il comportamento tenuto dai due indagati, che si rendevano irreperibi subito dopo il fatto (COGNOME AVV_NOTAIO si consegnava solo il 9 gennaio d 2024).
2.1 Nel valutare le evidenze probatorie, il Tribunale riteneva corret qualificazione giuridica del fatto (stante la inequivoca volontà omicidiaria most durante l’azione) e ribadiva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a c del COGNOME.
2.1.1 Quanto al profilo (oggetto di contestazione dal ricorrente) della circost aggravante di cui all’art.416 bis.1 – integrata sotto il solo profilo del secondo il GIP-, il Tribunale conferma tale valutazione in rapporto alla analisi modalità del fatto, con specifico riferimento alla frase .. ti saluta NOME COGNOME .. che sarebbe stata pronunziata dallo sparatore. Ciò in rapporto alla esiste precedenti decisioni irrevocabili che consentono di ritenere il COGNOME sogge apprtenente alla consorteria mafiosa dei COGNOME. L’azione, dunque, sareb commessa sfruttando il ‘potere mafioso’ operante in zona, ben percepito d destinatario della condotta.
2.1.2 Quanto al profilo delle esigenze cautelarí il Tribunale, al di l presunzione relativa di sussistenza ricollegata alla citata circostanza aggrav esprime una motivazione ‘in positivo’, affermando che : a) vi è pericolo l’acquisizione e genuinità della prova, in ragione della decisività del contr offerto dalla persona offesa; b) vi è pericolo di fuga, in ragione del fatto l’indagato si è reso irreperibile in epoca posteriore al fatto.,e)vi è per reiterazione, in modalità realizzative, particolarmente allarma del fatto.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo de difensore – COGNOME NOMENOME Il ricorso è affidato a due motivi.
3.1 La difesa ritaglia la critica, al primo motivo, sulla ritenuta sussistenz particolare circostanza aggravante di cui all’art.416bis.1, deducendo erro applicazione di legge e vizio di motivazione.
Si evidenzia, in particolare, che l’elemento circostanziale si sarebbe ridott considerazione di un ‘contesto ambientale’ – attraverso la evocazione di ipotetico mandante -, in violazione dei canoni della tassatività che impongono identificazione di una dimensione concreta dell’avvalersi delle condizioni assoggettamento ed omertà di cui all’art.416 bis cod.pen., nella dinamica di consumazione del reato.
L’elemento circostanziale, in altre parole, si confonderebbe con la stessa cond illecita di base.
3.2. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazione in punto di esigenze cautelari e scelta della misura.
Si rappresenta che l’eventuale accoglimento del primo motivo si riflette sulle considerazioni in tema di esigenze cautelari e, in ogni caso, si contesta la motivazione in punto di esigenza cautelare (art.274 lett. a) di protezione dell’acquisizione probatoria, basata su una argomentazione priva di aderenza con i fatti.
Il ricorso va ritenuto fondato quanto al primo motivo e infondato nel resto.
4.1 Ad avviso del Collegio non può dirsi sussistente il profilo di gravità indiziaria in riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art.416b1s.1, declinata sul versante del metodo di commissione del fatto.
4.1.1 In premessa va rilevato che la deduzione è ammissibile in quanto la ricorrenza in fatto della circostanza in parola ha un concreto effetto di aggravamento della condizione cautelare, ai sensi dell’art.275 comma 3 secondo periodo cod.proc.pen. (presunzione legale relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura). Vi è pertanto interesse alla decisione.
4.1.2 Ciò posto va rilevato che il particolare incremento sanzionatorio previsto dal legislatore del 1991 all’art. 7 I.n.203, attualmente art.416bis.1, (pena aumentata da un terzo alla metà/sottrazione dell’aggravante agli effetti del giudizio di comparazione con le attenuanti diverse da quelle previste negli articoli 98 e 114) ha posto l’interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politicocriminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell’opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato o già altrove incriminate.
Sul punto, è ormai pacifica la considerazione della esistenza, nell’ambito della norma in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi .
Da un lato si valorizza – in negativo – una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall’ essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cod.pen. .
4.1.3 Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assogettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati.
Si è ritenuto, sul punto che tale ‘corno’ dell’aggravante – di natura oggettiva incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del
cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. I n. 33245 del 9.5.2013, rv 256990 nonchè Sez. II n. 38094 del 5.6.2013, rv 257065) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata in modo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso.
In particolare, si è di recente ribadito – con orientamento condiviso dal Collegio che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l’avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero ‘collegamento’ degli autori con contesti di criminalità organizzata o la mera ‘caratura mafiosa’ degli autori del fatto (men che mai il riferimento a contesti ambientali), occorrendo invece l’effettivo utilizzo del metodo mafioso e dunque l’impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo in modo incidente e collegato causalmente alla consumazione del reato stesso (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 37621 del 14.7.2023, rv 285761; Sez. I n. 26399 del 28.2.2018, rv 273365; Sez. I n. 39836 del 19.4.2023, rv 285059; vedi anche Sez. H n. 28861 del 14.6.2013, rv 256740 e Sez. VI n. 27666 del 4.7.2011 rv 250357;).
In altre parole il richiamo alle ‘condizioni’ di cui all’art. 416 bis cod.pen. evidenzia la necessità di una più intensa coartazione psicologica della vittima (v. Sez. VI n. 21342 del 2.4.2007, rv 236628), o comunque la visibile facilitazione della condotta illecita, in rapporto alla particolare sicurezza mostrata dai soggetti agenti di evitare – in ragione del predominio mafioso – identificazioni o denunzie.
4.1.4 Dall’altro lato la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis cod.pen. .
Si tratta di profilo soggettivo (come confermato da Sez. U Chioccini del 2020 ) e si richiede pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell’elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, come ritenuto già da Sez. VI n. 31437 del 12.7.2012) che una concreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che in tal caso deve essere individuato, secondo quanto precisato da Sez. H n. 41003 del 20.9.2013, rv 257240).
4.2 Ora nel caso in esame l’evocazione dello scenario mafioso – aspetto non sufficiente, per quanto sinora detto, ad integrare il fondamento fattuale dell’aggravante- viene ricollegato alla frase (evocativa di un mandato) pronunziata da uno degli autori e riferita dalla vittima.
Tuttavia, al di là della questione relativa alla effettiva intraneità maf soggetto indicato quale mandante, non risulta – pacificamente – che l’evocazio di un mandato abbia amplificato, in qualche modo, la valenza intimidatoria dell’a commesso, né facilitato la esecuzione dei reato.
E’ la stessa vittima del reato (nonostante la gravità estrema del gesto perp ai suoi danni) a riferire circa l’identità degli autori e la frase pronunziata, la necessaria componente della ‘omertà diffusa’ è contraddetta dalla esist della deposizione di un teste oculare.
Vi sono pertanto precise evidenze dimostrative che – in un inquadrament giuridico che, come si è detto, richiede che le modalità commissive del fatto siano semplicemente evocative di una possibile ‘mafiosità’ degli autori, ma abbi giocato un ruolo concreto nella dinamica realizzativa in punto di incremento capacità intimidatoria della condotta – portano ad escludere la gravità indiz su tale punto della decisione. Su tale aspetto l’ordinanza impugnata va annul senza rinvio.
5. Infondato, ai limiti della inammissibilità, è il secondo motivo.
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5.1 Si è già osservato – in parte narrativa – che il Tribunale non ha argome il profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura solo affidando doppia presunzione relativa (di sussistenza del pericolo e di adeguatezza d misura custodiale), ma ha svolto una motivazione ‘in positivo’, indicando le rag specifiche di ciascun pericolo ravvisato.
Ciò esclude – anzitutto – che dall’accoglimento del primo motivo possa derivare deficit argomentativo tale da imporre l’annullamento della decisione impugnata, come ipotizzato dal ricorrente.
Quanto alla restante parte del motivo si tratta di doglianza generica, non ven contrastate tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quellaíel ‘Lidi GLYPH e le ndtr -ii L -A y, Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria limitatam nte a l I art. 41 is. codice penale, che esclude. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. .
Così deciso in data 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente