Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43165 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME n. a Bari 1’8/10/1986
NOME n. a Terlizzi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 19/12/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto entrambi i ricorsi;
udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del Gi del locale Tribunale in data 27/3/2023,
riconosciute in favore di COGNOME NOME le circostanze attenuanti generiche prevalenti su contestata aggravante ex art. 629, comma 2, cod.pen., rideterminava in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa la pena inflittagli per il delitto di estorsione aggravat
esclusa in relazione alla posizione di COGNOME NOME l’aggravante di cui all’ar 416bis.1 cod.pen., rideterminava la pena per il delitto di estorsione ascrittogli nella misu anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa;
-condannava gli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, i favore della costituita parte civile.
2.Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, deducendo:
l’AVV_NOTAIO nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE
2.1 l’erronea applicazione dell’art. 416bis 1 cod.pen. e connesso vizio di motivazione pe mancanza e manifesta illogicità della stessa. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso discostandosi dai principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai dell’integrazione della circostanza, non è sufficiente il mero collegamento con contesti criminalità organizzata o la caratura mafiosa degli autori del fatto occorrendo, inve l’effettivo utilizzo della forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo. Nel giudizio la Corte di merito ha trascurato che il ricorrente non ha mai fatto riferimento gruppo criminoso né ha evocato l’intervento di altri soggetti ed ha valorizzato in manie incongrua l’uso di una pistola e il riferimento a non meglio precisate amicizie e ad a espressioni, decontestualizzate dal tenore complessivo del dialogo con la p.o. Secondo il difensore i giudici di merito hanno erroneamente interpretato la conversazione incriminata, dalla quale emerge che il riferimento dell’imputato a contesti criminali (“le persone di COGNOME non era finalizzato a incutere timore alla vittima ma, al contrario, esprimeva preoccupazion per la propria personale incolumità mentre la rivendicazione di agire in prima persona risul incompatibile con i connotati dell’aggravante in discorso. I giudici d’appello non hanno, inolt considerato che il COGNOME ha espressamente giustificato la richiesta di danaro con le necessit di sostentamento della propria famiglia;
2.2 la violazione dell’art. 62 n. 6 cod.pen. e connesso vizio della motivazione per aver la sentenza impugnata negato il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno sebbene il COGNOME abbia formalmente offerto alla p.o. la somma di euro duemila a titolo ristoro. La Corte ha ritenuto l’importo non congruo richiamando le modalità esecutive
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dell’illecito senza tener conto che si tratta del quadruplo della somma oggetto di richie estorsiva e senza considerare, ai fini della valutazione del danno non patrimoniale, personalità della vittima.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME
Il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Il difensore lame che la Corte di merito, con motivazione del tutto carente, ha ritenuto di confermare responsabilità del prevenuto per il delitto d’estorsione, limitandosi ad escludere l’aggrava ex art. 416bis.1 cod.pen., senza fornire risposta alle doglianze difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso di NOME NOME è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
Il difensore muove da una lettura dei requisiti strutturali dell’aggravante del met mafioso scarsamente coerente con il costante insegnamento di legittimità, ritenendo che il metodo mafioso debba consistere “nella esteriorizzazione concreta e oggettiva del sodalizio mafioso” e che l’assenza di riferimenti da parte del prevenuto ad una compagine d’appartenenza incida in senso dirimente sulla configurabilità della circostanza. Questa Cort ritiene con indirizzo costante che la contestazione dell’aggravante non presuppone necessariamente un’associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033 – 01; n. 27548 del 17/05/2019 Rv. 276109 – 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025 – 01). In particolare, ai fini della sua integrazione rileva il ricorso a modalit condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 6, n. 41772 13/06/2017, Rv. 271103 – 01) e si atteggino come logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273365 – 01; Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637-01). L’espressa evocazione di contiguità ad un gruppo criminale di natura mafiosa costituisce sicuramente un indicatore particolarmente pregnante circa la configurabilità della circostanza quando risulti funzionale all’intimidazi implicando la prospettazíone di un’azione illecita condivisa e di possibili ritorsioni in c resistenza o rifiuto RAGIONE_SOCIALE istanze prevaricatrici (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277 – 01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027-01), nondimeno anche in assenza di siffatta contemplatio il nerbo della circostanza deve essere ravvisato nei connotati intrinseci della condotta, le cui modalità esecutive, avuto riguardo ai mezzi, all’intensità e pervasi della minaccia, agli elementi circostanziali ed ambientali, siano suscettibili di richiamare i diretta la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
1.1 La Corte territoriale ha effettuato un analitico scrutinio della conversazi incriminata, evidenziando i passaggi rilevanti ai fini dell’integrazione dell’aggravante ( p
e segg.); ha in particolare rimarcato l’uso a fini minatori di una pistola, il ri dell’imputato alla necessità di portargli “rispetto”, l’evocazione di una pluralità di “am rivendicazione di un ruolo di spicco sul territorio, elementi tutti che, coniugati al co ambientale e familiare di riferimento, appaiono adeguatamente giustificativi della reiezion del gravame difensivo sul punto.
La difesa attesta i propri rilievi su una lettura alternativa della conversazione incrim che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte della interpretazione logi giuridicamente corretta fornita dai giudici di merito.
Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che la determinazione della congruità del risarcimento, ai fini dell’applicazione attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è rimessa al giudice di merito e costituisc motivata, una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 997 24/05/1982, Rv. 155829-01). La Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive questa sede riproposte con congrua motivazione (pag. 8) rimarcando l’insufficienza della somma offerta rispetto all’entità del danno morale patito dalla p.o., valorizzando a tal fin la protrazione temporale della condotta estorsiva che le modalità della minaccia, non essendosi l’imputato limitato all’esibizione della pistola ma avendo puntato la stessa alla te della vittima con il cane già armato.
Il ricorso di COGNOME NOME è per più versi inammissibile giacché deduce in maniera del tutto generica censure in punto di responsabilità che non erano state oggetto d devoluzione in appello, avendo la difesa formulato in sede di gravame doglianze relative esclusivamente all’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. e al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche prevalenti, motivo quest’ultimo oggetto di rinunzia (pag. 5 sent.).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
4.1 Deve, inoltre, rilevarsi che non può darsi seguito alla richiesta di liquidazione spese formulata nell’interesse della p.c. dall’AVV_NOTAIO. Il patrono, edotto della dispo trattazione dell’udienza in forma pubblica, come si rileva dalla PEC trasmessa in data 25 settembre 2024, depositava con il mezzo informatico conclusioni scritte e nota spese in data 1 ottobre u.s. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, m si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria i cancelleria con l’allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta,Rv. 28658-03).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Nulla per le spese della parte civile
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente