Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28061 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila nei confronti dell’indagato di cui infra
COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso l’ordinanza n. 40/2024 in data 22 febbraio 2024 del Tribunale di L’Aquila in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dai difensori dell’indagato la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
rilevato che nonostante la richiesta d trattazione orale nessuno dei difensori è comparso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME
NOME, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di L’Aquila, previa esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha confermato nel resto l’ordinanza emessa in data 8 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai contestati reati di concorso in rapina pluriaggravata (artt. 628, commi 1 e 3, nn. 1, 2, e 4, 61 nn. 6 e 7, 112 n. 1, cod. pen.) di cui al capo B della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni nonché per i reati satellite (capi da B1 e B7) commessi in funzione della rapina suddetta e consistenti in blocchi stradali, ricettazione di auto rubate, porto illegale di arm e incendio.
I fatti-reato in contestazione risultano consumati il 24 marzo 2022 ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE di San NOME Teatino dal qual venivano asportati circa 4.500.000 euro in contanti.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, sia i difensori dell’indagato, deducendo:
2.1. il Pubblico Ministero:
2.1.1. art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla norma di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con specifico riguardo alla contestazione relativa all’utilizzazione del metodo mafioso.
Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia (richiamati nel ricorso) limitandosi ad affermare che la rapina è avvenuta in un luogo non noto alle cronache per fenomeni di infiltrazione mafiosa e che nelle azioni degli indagati non sono stati esplicitati nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone offese richiami all’appartenenza o alla vicinanza a sodalizi mafiosi. Tali affermazioni – sostiene il ricorrente rappresentano una ingiustificata interpretazione correttiva della norma in esame
che verrebbe inopinatamente arricchita di una componente non necessaria per I sua configurabilità.
2.1.2. Art. 606, comma 1, lett. e)’ cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Lamenta parte ricorrente che il Tribunale, allorquando ha affermato che «il mero metodo paramilitare è insufficiente a costituire richiamo per le persone offese all’appartenenza o alla vicinanza a sodalizi mafiosi» e che «le concrete modalità del fatto appaiono allarmanti più per la potenza di fuoco dimostrata dal commando che per il carattere intimidatorio, tale da indurre comportamenti omertosi o di assoggettamento», ha utilizzato proprio quegli elementi di interpretazione che la giurisprudenza ha ritenuto non essere indefettibili e non si è confrontato con le concrete modalità dell’azione criminale.
Nessuna valutazione è, poi, stata effettuata nel provvedimento impugnato circa la caratura criminale dei concorrenti del COGNOME, tra i quali NOME COGNOME del quale è stata dimostrata da elementi emersi nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini la contiguità con esponenti sicuramente appartenenti a contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso.
Così come – prosegue il ricorrente – il Tribunale non ha tenuto conto che in un altro episodio di rapina compiuto con analoghe modalità (vicenda per la quale è però intervenuta una declaratoria di incompetenza) è risultato coinvolto tale NOME COGNOME, noto appartenente alla “RAGIONE_SOCIALE” conosciuta anche come “RAGIONE_SOCIALE“.
Rilevanti, ma non tenuti in debita considerazione al fine di delineare lo spessore criminale mafioso degli indagati della rapina, sarebbero, infine, gli incontri che sono stati monitorati presso il centro logistico RAGIONE_SOCIALE loro attività illec (la concessionaria RAGIONE_SOCIALE di Cerignola) ai quali hanno partecipato un soggetto (NOME COGNOME) ritenuto anch’esso intraneo alla “RAGIONE_SOCIALE” ed un altro soggetto (NOME COGNOME) discendente diretto del clan RAGIONE_SOCIALE di Cerignola.
Il collegamento del gruppo criminale con esponenti “certificati” di appartenere ad organizzazioni mafiose sarebbe, infine, confermato anche dalla presenza tra gli indagati di NOME COGNOME, fratello di NOME COGNOME, anch’egli esponente della “RAGIONE_SOCIALE“.
2.2. i difensori dell’indagato:
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Rilevano, al riguardo, i difensori dell’indagato che il Tribunale del riesame ha omesso di confrontarsi con gli elementi indicati nella memoria illustrativa dei motivi di ricorso, nonché con quelli esposti oralmente all’udienza del 22 febbraio 2024 in ordine alle segnalate discrasie contenute in alcuni accertamenti, ciò in quanto l’intero compendio probatorio nei confronti del COGNOME si sarebbe sostanziato nei transiti frequenti dell’autovettura Renault Mod. Xmod, intestata alla moglie dell’indagato, seguita o preceduta da altre autovetture con targa clonata poi utilizzate per commettere la rapina.
Difetterebbe, altresì, un accertamento sull’effettivo contributo concorsuale del COGNOME nella realizzazione dell’azione delittuosa.
Infine, non sarebbe stato neppure accertato che il COGNOME in occasione dei passaggi registrati aveva in uso l’autovettura menzionata essendo stato ripreso dalle telecamere dei varchi autostradali in una sola circostanza e che, nelle fasi esecutive della rapina, parrebbe essere rimasto nella propria abitazione di Pineto come evidenziato dalle celle agganciate dall’utenza telefonica a lui in uso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso formulati dal Pubblico Ministero appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono entrambi infondati.
Al fine di valutare la questione giuridica oggetto di ricorso occorre brevemente premettere le modalità di esecuzione dell’azione delittuosa.
Si legge nell’ordinanza impugnata che «il fatto è stato commesso con un’organizzazione fortemente articolata e di natura indubbiamente professionale. Infatti, sono stati effettuati blocchi stradali strategici in almeno sette punti p impedire alle forze dell’ordine il raggiungimento del luogo della rapina e sono state disseminate le strade di San NOME Teatino di chiodi a quattro punte, catene di metallo e mezzi pesanti precedentemente rubati. Per l’accesso all’istituto è stato utilizzato un escavatore che con la benna ha abbattuto tanto il muro di cinta quanto quello perimetrale consentendo in tal modo l’accesso del commando, armato di mitragliatori TARGA_VEICOLO, alla “sala conta”. Dopo la sottrazione del denaro sono state utilizzate almeno cinque vetture rubate e altre con targhe contraffatte per la fuga degli uomini che materialmente avevano commesso la rapina e di coloro che vi avevano contribuito realizzando i blocchi stradali. Dopo il primo allontanamento lungo la rete autostradale il commando si è parzialmente disgregato e la fuga è proseguita – dopo aver abbandonato nei pressi di una piazzola di sosta munizioni caricatori e radioline – a bordo di un pullman».
Alla luce di quanto sopra descritto, hanno osservato i Giudici della cautela che «una rapina di questo tipo presuppone evidentemente un’organizzazione di mezzi fortemente strutturata e una preparazione accurata sul territorio».
Tuttavia, ai fini dell’esclusione della contestata circostanza aggravante, il Tribunale ha anche rilevato – come già sottolineato nel ricorso qui in esame – che la rapina è avvenuta in un luogo non noto alle cronache per fenomeni di infiltrazione mafiosa e che nelle azioni degli indagati non sono stati esplicitati nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone offese richiami all’appartenenza o alla vicinanza a sodalizi mafiosi.
Ritiene la Corte di concordare con la valutazione effett:uata dal Tribunale del riesame che ha portato all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Come è noto, l’articolo 416-bis.1 cod. pen. tipizza due ipotesi di circostanze aggravanti consistenti nell’aumento di pena da un terzo alla metà qualora un reato sia commesso avvalendosi del metodo mafioso, disciplinato dall’art. 416-bis, comma 3, cod. pen., o al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa.
Escludendosi a priori il (non contestato) “fine di agevolare” l’attività dell’organizzazione mafiosa, non emergendo alcun elemento in tal senso, il che consente anche di escludere la rilevanza segnalata dal Pubblico Ministero della partecipazione all’azione delittuosa e, comunque, dei contatti intrattenuti dal gruppo criminale con soggetti ritenuti a vario titolo “vicini” a gruppi criminali d tipo mafioso, la valutazione deve incentrarsi in questa sede sulla eventuale ricorrenza del “metodo mafioso” . le caratteristiche del quale sono desumili in principalità dal testo del comma 3 dell’art. 416-bis cod. pen. che indica quali elementi caratterizzanti dello stesso «la forza di intimidazione del vincolo associativo» e «la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva».
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di occuparsi di vicende di rapina compiute con modalità paramilitari nelle quali è intervenuta la contestazione dell’aggravante dell’uso del “metodo mafioso”.
In un primo caso (v. Sez. 2, n. 36431 del 2/7/2019, Rv. 277033), relativo all’assalto ad un furgone blindato, il Collegio ha ritenuto di condividere la motivazione della Corte di appello che aveva ritenuto configurabile la circostanza aggravante de qua spiegando come la contestazione del metodo mafioso deriva «non già da una associazione di tipo mafioso costituita e avente fra le sue attività le rapine ai furgoni portavalori, bensì dal tratto quasi militare usato per consumare il delitto, la sua attenta pianificazione, le modalità brutali di realizzazione, l’impieg di uomini e di mezzi, l’uso RAGIONE_SOCIALE armi con l’esplosione di numerosi colpi, il compimento dell’atto nel giro di pochi minuti, a riprova di una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati, senza trascurare che la
zona nella quale rientra il luogo del commesso reato – una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso – fa presumere ragionevolmente che quest’ultimo sia stato autorizzato dai clan ivi operanti», ciò in coerenza con l’orientamento della S.C., secondo cui (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025) «per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (…), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa».
In tempo più recenti (Sez. 2, n. 49546 del 26/10/2022 non mass.) questa Corte, chiamata ad analizzare un altro caso simile a quello che in questa sede ci occupa, sempre relativo ad una rapina consumata con una metodologia da “organizzazione paramilitare” oltre che con il ricorso ad armi da guerra e con commissione di azioni violente e cruente, ma nel quale – contrariamente al precedente citato – era stata esclusa la ricorrenza della aggravante in esame, ha innanzitutto chiarito che dalla lettura combinata degli articoli 416-bis e dell’art 416-bis.1 cod. pen. emerge che l’elemento caratterizzante l’aggravante della modalità mafiosa va individuato nella maggiore capacità intinnidatrice che discende dalla realizzazione del reato mediante un comportamento oggettivamente idoneo a evocare nelle vittime il convincimento di trovarsi a fronteggiare un fatto delittuoso di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.
A tale proposito, è stato efficacemente sottolineato, attraverso l’indicazione di principi che anche l’odierno Collegio condivide, che l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. stigmatizza un “metodo” e non un “fatto”, per rispondere alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l’evocazione della contiguità a un’organizzazione mafiosa ponga la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di un delinquente comune (cfr. Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), e ciò anche quando il gruppo criminale non sia menzionato (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Rv. 258545) ovvero non sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525).
La principale differenza tra le due decisioni esaminate sta nel fatto che nel primo caso, nel ribadire le caratteristiche del “metodo mafioso”, si era anche precisato che i fatti erano stati consumati in una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso, il che faceva presumere ragionevolmente che la consumazione del reato fosse stata autorizzata dai clan ivi operanti, mentre nel secondo caso la Corte, pur ritenendo corretta l’esclusione della circostanza aggravante, è sembrata condividere l’idea che, in astratto, l’aggravante è
configurabile anche in assenza del gruppo criminale, purché la condotta sia oggettivamente portatrice di quella maggiore valenza intirniciatrice discendente dall’apparire collegata a un gruppo criminale di tipo mafioso.
Ritiene l’odierno Collegio che, se è ben vero che «Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso … non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti …» (Sez. 2, n. 32564 de 12/04/2023, Rv. 285018), è però altrettanto vero non appare possibile configurare la circostanza aggravante in esame solo perché una azione delittuosa è stata consumata con “metodi paramilitari” da un gruppo di soggetti pesantemente armati, che hanno evidenziato scrupolose modalità organizzative della stessa e che hanno agito con particolare violenza.
A ciò deve aggiungersi che l’art. 416-bis.1 cod. pen. non indica quale requisito della modalità mafiosa la professionalità della condotta, né fa leva sul coinvolgimento di una pluralità di persone nel fatto, ma richiede pur sempre che la condotta sia ammantata dalla matrice mafiosa, utilizzata quale veicolo per la commissione del delitto, mediante l’approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà che provoca nella vittima l’ingenerato convincimento che il reato sia espressione e provenga da un gruppo mafioso.
Ne consegue che l’agire professionale, violento ed organizzato nella consumazione dell’azione delittuosa può sì configurarsi come indizio della sussistenza dell’aggravante del “metodo mafioso” ma non è di per sé elemento unico e risolutivo per la configurabilità dell’aggravante stessa, occorrendo un quid pluris consistente nella ragionevole percezione’ anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell’agire da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso.
Detta percezione può trasparire da ulteriori fattori quali, non ultimo, il contesto territoriale nel quale si svolge la vicenda, la consapevolezza della persona offesa della presenza di sodalizi criminali in detta area territoriale o, ancora, da espressioni usate dai malviventi, modalità di coercizione od altri particolari, diversi ed ulteriori rispetto alla caratura violenta, professionale ed organizzata dell’azione tale da ingenerare nelle stesse vittime una più accentuata condizione di minorata difesa indotta da una parvenza di agire mafioso.
Non emergendo tali elementi ulteriori nella vicenda qui in esame, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato non fondato.
Manifestamente infondato è poi da ritenersi il ricorso presentato dai difensori dell’indagato.
Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, n l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella pro.spettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 3, n. 4087:3 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698).
Per dovere di completezza deve solo rilevarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata appare congrua nell’analisi degli elementi di gravità indiziaria emergenti nei confronti del COGNOME, adeguata nelle risposte alle questioni sollevate dai difensori e riproposte anche in questa sede, nonché logica nella ricostruzione degli elementi che consentono di configurare un apporto attivo e quindi concorsuale dell’odierno ricorrente nella consumazione della rapina e degli altri reati in contestazione allo stesso.
Per le considerazioni or ora esposte, conseguono il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME con condanna di quest’ultimo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Alla inammissibilità del ricorso del COGNOME consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rirnessione in libertà dell’indagato ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristre perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, c:omma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22 raggio 2024.