Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a CETRARO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio, pronunciando sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 9 settembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME, ha dichiarato inammissibile, a seguito della sopravvenuta perdita di efficacia della misura, l’impugnazione per quanto attiene al capo h) (art. 336 cod. pen.), ha rigettato il gravame in relazione al capo i) (artt. 612, secondo comma, cod. pen., inidoneo a legittimare la misura cautelare) e ha disposto gli arresti domiciliari in relazione ai capi j) (art. 635,
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secondo comma, n. 1, cod. pen.), k) (artt. 2, 4 e 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895) ed I) (art. 648 cod. pen.).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 627 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta aggravante del metodo mafioso. Il Gip aveva correttamente escluso tale circostanza, in assenza di elementi idonei a comprovare tale metodologia, mentre il Tribunale, disattendendo la consolidata giurisprudenza e reiterando argomentazioni già stigmatizzate dalla Corte di cassazione, valorizza impropriamente solo una supposta situazione ambientale, derivante da un’inesistente intraneità, trascurando elementi incompatibili con tale ricostruzione, come le scuse porte alla vittima e il travisamento degli autori del fatto.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l’affermata sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, fraintendendo la consolidata interpretazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe fatto discendere dall’aggravante mafiosa una presunzione assoluta (come se fosse stato contestato un delitto associativo) e non meramente relativa, peraltro asseritamente vinta dalla totale insussistenza di un periculum libertatis attuale e concreto.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso ha la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto piuttosto a quelle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, COGNOME, Rv. 285018-02; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, COGNOME, Rv. 273190). È dunque indifferente che sia stata contestata l’esistenza di una retroscenica associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273025, in tema di aggressione fisica con frasi intimidatorie che evocavano l’intervento di altri
soggetti al fine di danneggiare la vettura dello stesso, in contesto onnertoso. Cfr., in termini e con plurime analogie col caso di specie, anche Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277033, che ha ravvisato l’aggravante nel tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, nella attenta pianificazione dello stesso, nelle modalità brutali di realizzazione, nell’impiego di uomini e mezzi, nell’uso di armi con esplosione di colpi e nel compimento dell’atto in pochi minuti, comprovanti una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato. La rilevanza del riferimento, in maniera anche contratta o implicita, al potere criminale di un’organizzazione mafiosa storica, di per sé noto alla collettività RAGIONE_SOCIALE, è stata ribadita da Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 e da Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938). La sussistenza della circostanza, peraltro, deve essere valutata anche tenuto conto di condotte eziologicamente collegate all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più agevole commissione del reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365).
2. Il Tribunale del riesame, in coerenza con tale consolidato insegnamento nomofilattico, ha compiutamente chiarito come, nel caso di specie, l’applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. consegua da una complessiva e non frazionata lettura dell’intera vicenda, comprensiva dei prodromi (tentativo da parte di COGNOME, al tempo sottoposto alla sorveglianza speciale e privo di patente di guida, di impedire ai RAGIONE_SOCIALE un controllo su strada nei suoi confronti e il deferimento per possesso di stupefacente, mediante frasi quali «Ma che sono ‘ste pagliacciate? Voi nuova generazione a Cetraro state sbagliando, non vi sapere comportare!») e del successivo svolgimento di una rappresaglia per questo “affronto” (esplosione – da parte di COGNOME e di altro soggetto non identificato – di otto colpi, provenienti d due diverse armi da fuoco, contro l’autovettura personale del comandante della stazione dell’Arma che aveva proceduto al suddetto controllo, parcheggiata in prossimità della caserma). L’aggravante ad effetto speciale risulta dunque, pienamente configurabile, avuto riguardo alle peculiari modalità di estrinsecazione delle condotte di danneggiamento mediante arma da fuoco (oltre che di minaccia aggravata, ininfluente ai fini cautelari), precedute dall’esternazione, in modo criptico ma eloquente, del proprio status criminale, pretendendo il rispetto di regole di “etichetta mafiosa” anche da parte dei militari appena entrati in servizio nel territorio, e poi connotate dalla eclatante carica aggressiva, diretta a ripristinare l’onore leso con un’azione punitiva, avente come destinatario il vertice dell’RAGIONE_SOCIALE, onde sottolineare l’intangibilità di c
davvero comandava nell’area (o, quantomeno, era stato autorizzato a un gesto così clamoroso).
Non è mai stata affermata, quindi, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, la qualità di associato di NOME COGNOME, mantenendosi l’apparato giustificativo dell’ordinanza sempre in stretta aderenza alla natura oggettiva degli elementi presi in considerazione (d’altronde, ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione, non è necessario che l’agente appartenga ad un’associazione mafiosa, qualora i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso ne determinino l’ascrizione alla metodologia mafiosa. Cfr. Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275131-02; Sez. 6, n. 23153 del 16/05/2007, COGNOME, Rv. 237091). Inoltre, le deduzioni difensive volte ad evidenziare l’incompatibilità logica di tale ricostruzione con il successivo comportamento dell’indagato (che avrebbe espresso alla persona offesa il proprio rammarico, porgendogli le proprie scuse) e con la mancata rivendicazione esplicita dell’attentato, postulano un tipo d’autore del tutto congetturale e, ciò che più rileva in questa sede, sollecitano un’alternativa ponderazione delle risultanze investigative preclusa nel giudizio di legittimità.
Il primo motivo è, dunque, in parte, non consentito, nei termini sopra accennati, e comunque manifestamente infondato.
Quanto alle esigenze cautelari, il Collegio condivide e intende dare seguito all’orientamento esegetico per cui, in tema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima superabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4bis, cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284857. Cfr. anche Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, COGNOME, Rv. 283176; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, COGNOME, Rv. 282049; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, COGNOME, Rv. 279771). In particolare, quando si abbia una contestazione non di intraneità a un contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali organizzazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808).
Il Tribunale del riesame, nella pienezza della giurisdizione di merito, ha compiutamente chiarito come in ogni caso («a prescindere dall’operatività della presunzione di legge») la suddetta presunzione di pericolosità non sia vinta da
elementi di segno contrario (in particolare, il decorso del tempo, in ragione dell’elevato grado di allarme nella collettività e del temperamento criminale dell’indagato) ed anzi la prognosi infausta di recidivanza resti confermata appieno dalle modalità commissive («azione intimidatoria, commessa sulla pubblica via, di indubbia pericolosità per via dell’impiego di armi oggetto di programmazione da parte degli autori materiali, i quali si dotavano preventivamente di un’autovettura provento di furto e delle armi predette»), dai «precedenti specifici per reati di stampo violento e in materia di armi» e dalla personale contiguità a contesti mafiosi.
A fronte di queste lineari riflessioni, i rilievi del ricorrente si pongono un’ottica sterilmente confutativa. Il solo decorso del tempo, peraltro, non risulta sufficiente di per sé solo, avuto riguardo all’aggravante “mafiosa” contestata e ritenuta, a superare la suddetta presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per quanto attiene ai requisiti dell’attualità e della concretezza del pericolo (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004).
Nessun interesse, infine, a censurare la scelta della misura custodiale, operata in maniera maggiormente benevola di quanto imponesse l’ulteriore e più stringente presunzione di legge.
Il motivo è dunque manifestamente infondato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 19 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente