Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33029 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/5/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza cautelare con la quale NOME COGNOME era sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di plurime ipotesi di detenzione e cessione illecita di stupefacenti.
Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha formulato tre motivi di
ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce l’inutilizzabilità della nnessaggistica acquisita sulla piattaforma Sky-Ecc ed asseritamente riferita ad un cellulare criptato in uso al ricorrente. Si assume, in particolare, che il dato fornito dall’autorità francese non consentirebbe alcuna verifica in ordine alle modalità di acquisizione, estrapolazione e conversazione dei messaggi. In particolare, la decriptazione sarebbe stata effettuata dall’autorità francese senza la possibilità di sottoporla a verifica, stante l’indisponibilità dei codici di “Hash”, come evidenziato anche da una consulenza di parte.
Assume il ricorrente che non potrebbe neppure invocarsi il principio secondo cui, in tema di ordine di indagine europeo, la valutazione circa la legittima acquisizione della prova è rimessa esclusivamente all’autorità estera che la effettua secondo le regole valevoli in quell’ordinamento. Si assume, infatti, che la Corte di cassazione francese, con sentenza n. 1226 dell’Il ottobre 2022, avrebbe rilevato l’inosservanza delle norme in tema di raccolta dei dati telefonici o telematici, segnalando la non opponibilità alla difesa del segreto per la difesa nazionale, relativo alle modalità utilizzate per accedere ai server contenenti la messaggistica in questione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al reato associativo, evidenziando come non vi siano elementi dai quali desumere stabili rapporti con i restanti associati. Peraltro, neppure i messaggi scambiati mediante Sky-Ecc risulterebbero significativi, posto che questi denoterebbero al più rapporti amicali tra COGNOME e COGNOME NOME, ma non certo il diretto coinvolgimento in attività illecite..
Infine, si rappresentano elementi idonei a contestare la riconducibilità a COGNOME dell’utilizzo del cellulare criptato, nonchè la consapevolezza di svolgere attività delittuosa nell’ambito di una più complessa organizzazione criminale.
2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce il vizio di motivazione relativamente alla valutazione delle esigenze cautelari ed all’esclusione dell’adeguatezza degli arresti domiciliari con l’adozione di sistemi di controllo a distanza.
Il ricorso è stato trattato con rito orale, non producendo effetti la sopravvenuta rinuncia alla discussione effettuata con memoria del 24 giugno 2024.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, tutte vedenti sull’utilizzabilità dell’acquisizione di intercettazioni svolte all’estero sul siste denominato Sky-Ecc, sono superare alla luce delle recenti sentenze rese sul tema dalle Sezioni Unite.
In particolare, le tematiche sollevate dal ricorrente hanno trovato tutte soluzione avendo le Sezioni unite ritenuto che:
in materia di ordine europeo di indagine, l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, ma è assoggettata alla disciplina di cui all’ad. 270 cod. proc. pen.;
le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle;
l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere i risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziari straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l’inserimento di un captatore informatico nel server di una piattaforma criptata, è ammissibile, perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l’ordinamento italiano, e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria ex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione non è richiesta nella disciplina nazionale;
l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente (Sez.U, n. 23756 del 29/2/2024, NOME).
Si tratta di principi che vanno confermati in questa sede e che, peraltro, avevano trovato già affermazione nell’orientamento maggioritario formatosi prima della rimessione della questione all’esame delle Sezioni unite.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con l’esaustiva motivazione resa dal Tribunale del riesame relativamente, in primo luogo, all’identificazione del ricorrente quale utilizzatore del cellulare criptato.
Invero, all’attribuzione dell’utenza cellulare intercettata a COGNOME si è pervenuti sulla base di una complessa attività investigativa, consistita nella preventiva verifica della coincidenza tra le cellule utilizzate dal telefono in uso a COGNOME e l’utenza criptata. Successivamente si è proceduto, sulla base dei riferimenti che emergevano dalle conversazioni, a verificare la loro sicura coincidenza con gli spostamenti di COGNOME, nonché con eventi particolari dallo stesso riferiti (controlli presso l’abitazione ove COGNOME NOME era ristretto ai domiciliari; coincidenza tra la data di nascita del figlio di COGNOME e quanto da questi riferito circa i festeggiamenti svolti nel corso di un colloquio con COGNOME NOME).
Il ricorrente, pertanto, non si confronta adeguatamente con i plurimi elementi fattuali, frutto di precisi e circostanziati riscontri, sulla cui base il Tribunale riesame ha ritenuto di poter individuare con certezza in COGNOME l’utilizzatore del cellulare criptato indicato con il codice TARGA_VEICOLO (si vedano pg.24-25).
Superato tale aspetto, emerge la genericità delle doglianze in ordine all’attribuzione a COGNOME del ruolo di partecipe all’associazione, posto che l’ordinanza impugnata fornisce una dettagliata e puntuale ricostruzione delle plurime condotte illecite, legate al traffico di stupefacente gestita da COGNOME in Pescara, collegate direttamente alla più ampia attività associativa nel cui ambito gli appartenenti alla famiglia COGNOME svolgevano un ruolo verticistico.
L’ultimo motivo di ricorso, concernente la valutazione delle esigenze cautelari e dell’esclusiva idoneità della custodia in carcere, è manifestamente infondato, in considerazione della doppia presunzione prevista dall’art. 275 cod. proc. pen., in relazione alla quale non è stato addotto alcun elemento idoneo a ne ritenere il superamento.
Le considerazioni sopra svolte conducono al rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comaal-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’11 luglio 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pré ‘ dente