Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il 25/11/1986
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTIE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME — udito il Pubblico COGNOME in persona del Sostituto Procuratore che ha conci GLYPH chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 2 marzo 2023, La Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di NOME per il reato di cui all’articolo 186, comma 2, lett. c) ie 2-bis cod. strada alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda; pena sospesa e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato,a mezzo del difensore, il quale si duole del rigetto della richiest di applicazione dell’istituto della messa alla prova, deducendo violazione di legge ed erronea applicazione degli articoli 168-bis, ter e quater codice penale.
La legge n. 134/2021 ed il decreto legislativo n. 150/2022, lamenta la difesa, concedono la possibilità all’imputato di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova; tale richiesta può essere formulata fino all’apertura della prima udienza di trattazione e non richiede ulterior formalità.
Nella specie la richiesta è stata ritualmente avanzata innanzi alla Corte di appello nella udienza fissata per il giorno 2/3/2023. Deve quindi ritenersi erronea la motivazione della Corte d’appello che ha rigettato la domanda i ritenendo l’incompatibilità dell’istituto con la sospensione condizionale della pena già concessa.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta dell’imputato, sostenendo GLYPH l’incompatibilità GLYPH dell’istituto GLYPH con GLYPH la GLYPH sospensione condizionale della pena già concessa, a cui l’imputato non ha rinunciato.
Ebbene, GLYPH i GLYPH termini GLYPH per GLYPH richiedere GLYPH l’applicazione GLYPH della sospensione del procedimento con messa alla prova sono previsti dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., il quale recita:”La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che
non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienz predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis. Se è stato notificat il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro i termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizionenon osservati dall’imputato”.
Dalla lettura del testo della norma si ricava come il ricorrente fosse decaduto dalla possibilità di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, avendo egli formulato la richiesta per la prima volta innanzi alla Corte di appello .
Sebbene, dunque, la motivazione del rigetto offerta dalla Corte distrettuale si appalesi non c:orretta, il ricorrente non avrebbe potuto invocare l’applicazione dell’istituto nel giudizio di appell Egli, infatti, avrebbe dovuto richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova innanzi al Tribunale, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 168-bis cod. pen. già all’epoca dell celebrazione del giudizio di primo grado.
Il riferimento contenuto nel ricorso alla recente riforma introdotta in materia dal d.lgs 150/2022 non è conferente.
La riforma citata ha esteso I catalogo dei reati per i quali è consentito l’accesso alla messa alla prova. L’art. 168-bis cod. pen., interessato dalla modifica, prevede che la messa alla prova possa essere richiesta non solo per i reati puniti con pena detentiva massima di quattro anni, come nel previgente testo, ma anche “per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura
penale”, oggetto anch’esso di ampia modifica.
La disciplina transitoria prevista dall’art. 90 d.lgs. 150/202 ha stabilito che la disposizione dell’art. 32, comrna 1, lettera a) d d.lgs. 150/2022, si applichi anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata i vigore dello stesso decreto legislativo. Se sono già decorsi i termini di cui all’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il suddetto termine.
Tuttavia, la riapertura dei termini per richiedere la messa alla prova in pendenza del procedimento innanzi alla Corte di appello, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma, deve intendersi limitata ai casi interessati dall’ampliamento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali’ nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Co.st. sent. n. 186 del 13/6/2000).
p . Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Rresidente