Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11608 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11608 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il 29/05/1994
avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte d’appello di Napoli
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
l’inammissibilità del letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso pe ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrrafe, ha confermato sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 13 ottobre 2021, con la quale COGNOME Adriano veniva condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 500 di ammenda, con il beneficio 4 della sospensione condizionale della pena, per il 1 r – M di cui all’art.186, comma 2, lett. b) e 2 sexies, cod.strada; fatto commesso il 5 agosto 2018.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente t censura la decisione impugnata per violazione di legge, con particolare riguardo agli artt. 168 cp e 464 bis cpp, evidenziando l’omess valutazione della richiesta di messa alla prova presentata per l’udienza del 24.10.2023 innanz al giudice d’appello.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, in particolare dell’art.379, comma 8 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Reg. CdS), per essere stata affermata la responsabilità penale sulla base dei risultati del test alcolemico, effettuato con un apparecchio del quale n era stata acquisita la prova di avvenuta sottoposizione a periodiche revisioni.
2.3 Con il terzo motivo, prospetta il vizio di motivazione in relazione all’art.131 bis pen., posto che l’affermata applicabilità dell’istituto alla fattispecie di cui all’art.186, lett.b) cod. strada, avrebbe imposto di considerare anche le modalità della condotta e l’enti del pericolo o del danno cagionato.
2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione impugnata per vizio di motivazione, in ordine al dinego della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubb utilità, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 20 bis cod. pen.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
1.1 I termini per richiedere l’applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova sono previsti dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., il qWale recita:”La rich può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di pr grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione dire ta a giudizio, fino conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis. e è stato notifica
decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine GLYPH con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è r]resentata con l’atto opposizione “.
Dalla lettura del testo della norma si ricava come il ricorrente fosse decaduto dal possibilità di richiedere la sospensione del procedimento con messa a la prova, avendo egli formulato la richiesta per la prima volta innanzi alla Corte di appello.
Egli, infatti, avrebbe dovuto richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova innanzi al Tribunale, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 168-bis cod. pen. già all’ della celebrazione del giudizio di primo grado.
Il riferimento contenuto nel ricorso alla recente riforma introdotta in materia dal d 150/2022 non è conferente.
E’ vero che la riforma, all’articolo 32, ha esteso il catalogo dei reati per i quali è con l’accesso alla messa alla prova.
La disciplina transitoria prevista dall’art. 90 d.lgs. 150/2022 ha stabilito che la dispos dell’art. 32, comma 1, lettera a) del d.lgs. 150/2022, si applichi anche ai procedime pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore stesso decreto legislativo. Se sono già decorsi i termini di cui all’art. 464-bis, comma 2, proc. pen., l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto non è fiss udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il suddetto termin
Tuttavia, è evidente che la disciplina transitoria prevista dalla legge Cartabia t applicazione esclusivamente in relazione agli ulteriori reati in relazione ai quali l’istitu messa alla prova è divenuto applicabile grazie all’estensione operata dall’art. 32 del cit decreto legislativo.
Orbene, il reato contestato al Prata rientra tra i reati per i quali, anche in antecedente all’entrata in vigore del d.l.gs. 150/2022, era possibile accedere all’istituto messa alla prova, indipendentemente dalla estensione ex art. 32 d.lgs. 150/2022 che ha riguardato altri reati, aggiunti nell’elenco di cui al secondo comma dell’articolo cod.proc.pen. .
Deve essere, pertanto, ribadito che la riapertura dei termini per richiedere la messa al prova in pendenza del procedimento innanzi alla Corte di appello, all’indomani dell’entrata i vigore della riforma, deve intendersi limitata ai casi interessati dall’ampliamento d all’art.32 d.l.gs. 150/2022 (vedi Sez. 4, n. 657 del 07/12/2023, Beccati, i [ lon massimata).
I reati che già in precedenza consentivano l’accesso alla messa alla prova, tra i qua quello in esame, non sono evidentemente regolati dalla disciplina transitoria.
Il secondo motivo è inammissibile.
2.1 Va premesso che l’omologazione e le verifiche periodiche dell’ sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. Esec. C pparecchio etilometro d. strada.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che all’attribuzione de l’onere della pro capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche pericriiche sull’apparecch utilizzato per l’alcoltest fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accus avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032).
La circostanza che il citato art. 379 prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati rel all’esecuzione di tali operazioni, perché si tratta di dati riferiti ad attività necessa prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolennico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione).
Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall’imputa sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamen eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, COGNOME, non nnassimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, COGNOME, non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.
2.2 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha logicamente affermato che la difesa non introdotto elementi che valgono a far dubitare del corretto funzionamento dell’apparecchio, i particolare, fra gli altri, sotto il profilo della intervenuta omologazione e della irregola verifiche periodiche annuali.
Il ricorrente infatti si è limitato a dedurre l’incompatibilità logica delle due misu (1,28 g/I in prima misurazione e 1,24 g/I in seconda), che tuttavia non appare sintomatica de cattivo funzionamento dell’apparecchio, stante la lievissima differenza.
La censura è generica e pertanto inammissibile.
3. Manifestamente infondati il terzo e quarto motivo.
La Corte di merito, in accoglimento del gravame presentato dal P.M., ha esposto in maniera sintetica, ma esaustiva, le ragioni che portavano a configurare una condotta di non speciale tenuità, tenuto conto dell’ora notturna, dell’elevato tasso alcolemico e de sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza mostrata dall’imputato, tutti indici di un concreto significativamente pericoloso, ostativo altresì alla sostituzione d Ila pena.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la cond nna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidiante