Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48795 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48795 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DALL’ACQUA NOME NOME a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; del ricorso;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
t, GLYPH 1. Con la sentenza impugnata, il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., perché estinto per esito positivo della prova e ha ordiNOME la sospensione della patente di guida per la durata di mesi nove.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 224, comma 3, C.d.S. e 464 septies cod. proc. pen..
Si deduce che il giudice ha competenza a disporre le sanzioni amministrative accessorie, tra le quali la sospensione della patente di guida, solo in caso di pronuncia di sentenza di condanna ex art. 222, comma 1′ C.d.S..
In caso di sentenza di proscioglimento, il potere di sospensione della patente di guida spetta esclusivamente al AVV_NOTAIO, qualora accerti la sussistenza delle condizioni di legge.
3. Il ricorso è fondato.
In base al consolidato orientamento di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 224, comma 3, C.d.S., in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto ari:. 224, comma 3, la competenza in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284091; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, COGNOME, Rv. 270348; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264819).
Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata.
Deve disporsi la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO di Venezia per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 224, comma-3,-C.ct$:,,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida. Dispone trasmettersi gli atti al AVV_NOTAIO di Venezia per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.