Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6116 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6116 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Napoli DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 29/10/2025
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza;
letta la memoria a firma del difensore della parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese come da COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza, in accoglimento della richiesta formulata dal P.m., il Tribunale di Napoli revocava la sospensione del procedimento e la messa alla prova disposta nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 612,comma 2, cod.pen. ritenendo il sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato per altro titolo incompatibile con il programma di trattamento convenuto.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 168 bis e 168 quater cod.pen. in quanto il Tribunale ha disposto la revoca in assenza dei presupposti legittimanti che per, espressa previsione legislativa,
consistono nella grave e reiterata violazione del programma di trattamento o delle prescrizioni impartite, nel rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, ovvero nella commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Il difensore evidenzia che nella specie, alla stregua dell’attestazione della funzionaria UEPE incaricata, non consta che il COGNOME durante il periodo di svolgimento del trattamento ne abbia violato le prescrizioni mentre con riguardo al reato che ha determinato lo stato detentivo dell’imputato si tratta di violazioni commesse fino al maggio 2024 e dunque in epoca antecedente l’ordinanza di sospensione. Secondo il difensore il giudice ha violato il dettato dell’art. 164 quater cod.pen. omettendo, altresì, di motivare il provvedimento di revoca nonostante il dato normativo escluda l’incompatibilità tra lo stato di detenzione e lo svolgimento del MAP quando l’impossibilità di prosecuzione non sia indicativa della volontà dell’imputato di recedere dalla sottoposizione al programma di trattamento concordato con l’UEPE.
2.2 La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancanza ontologica del provvedimento di revoca, essendosi il giudice limitato ad affermare a verbale che lo stato di detenzione dell’imputato impediva la prosecuzione della messa alla prova senza che fosse redatta specifica ordinanza al riguardo e senza, comunque, rassegnare la dovuta motivazione sulle ragioni della revoca anche alla luce delle allegazioni difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato. Con ordinanza in data 20/11/2024 il Tribunale di Napoli disponeva la sospensione del processo a carico dell’imputato con messa alla prova, dettando le relative prescrizioni e fissando per la verifica la successiva udienza del 25/6/25. Nelle more, e precisamente in data 1/2/2025, il COGNOME veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare relativa a fatti commessi fino a maggio 2024, evento tempestivamente comunicato all’ A.g. procedente, che comportava l’instaurazione della fase subprocedimentale di cui all’art.464 octies cod.proc.pen., finalizzata a decidere in contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio. All’udienza del 29/10/2025 il Tribunale, sentite le parti, accoglieva l’istanza di revoca formulata dal P.m. sul presupposto che il sopravvenuto stato di detenzione fosse incompatibile con il percorso di messa alla prova.
2.Deve essere preliminarmente rigettata la censura difensiva concernente la giuridica inesistenza del provvedimento, il cui contenuto decisorio è stato esternato dal giudice e riassunto a verbale con l’indicazione della ragione posta a fondamento della determinazione assunta. Sussiste, invece, la dedotta mancanza di motivazione con riguardo alla valutazione dei presupposti della revoca a norma dell’art. 168 quater cod.pen. Infatti, per espressa previsione legislativa, costituisce causa di revoca ex art. 168-quater, comma primo, n. 2), cod. pen. la commissione da parte del soggetto ammesso, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, dovendo, pertanto, escludersi che acquisiscano automatico rilievo reati temporalmente esclusi dal perimetro di svolgimento del programma di trattamento.
Questa Corte ha in proposito chiarito che, ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il periodo durante il quale deve essere commesso dall’imputato un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole ha inizio solo con l’emissione dell’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., e non con la presentazione della richiesta da parte dell’interessato o col provvedimento che, recependo l’istanza, rimette all’ufficio incaricato la elaborazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 43645 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 270927 – 01) e ha escluso la possibilità di disporre la revoca della sospensione se il reato pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e, comunque, dell’udienza di cui all’art. 464-septies cod. proc. pen. sebbene il giudice, con adeguata motivazione, può ricavare dalla ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere la corretta esecuzione della prova (Sez. 5, n. 13315 del 27/02/2020, COGNOME, Rv. 279074 – 01).
Al di là del dirimente dato normativo sopra richiamato deve escludersi che sussista un’ontologica incompatibilità tra il beneficio della messa alla prova e lo stato detentivo del richiedente. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che la misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis cod. pen., nell’ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni (Sez. 1, n. 41185 del 31/10/2024, COGNOME, Rv. 287147 – 01; Sez. 6, n. 881 del 1/7/2025, COGNOME, n.m.) e che non osta all’accoglimento della richiesta di ammissione al beneficio la sottoposizione dell’istante, in altro procedimento, alla misura cautelare degli arresti domiciliari (Sez. 3, n. 26411 del 01/07/2025, I., Rv. 288344 – 01). Sebbene i casi vagliati in sede di legittimità siano riferibili ad ipotesi di detenzione domiciliare, e non intramuraria, in relazione alle quali il sistema prevede e regolamenta le possibilità di deroga sia nella fase cautelare che esecutiva, di talché compete al giudice di merito la verifica in concreto circa la compatibilità della messa alla prova con le prescrizioni della misura autodetentiva, non v’è ragione di ritenere che analoga valutazione non sia richiesta rispetto al soggetto ristretto in carcere e già ammesso alla prova nella prospettiva di un’attenuazione del regime cautelare in base alla concreta situazione dell’imputato. La naturale precarietà delle misure cautelari, anche custodiali, discendente dalla necessità di un costante scrutinio di adeguatezza rispetto alle emergenze investigative acquisite, e la poliedricità del sistema che ne prevede un’articolata graduazione in relazione al rischio da neutralizzare, non consentono, dunque, di affermare la sussistenza di un’inconciliabilità radicale tra l’istituto ad effetti estintivi e vicende cautelari per pregresse violazioni commesse dal richiedente.
3.1 Simile conclusione è imposta, altresì, dal rilievo che la messa alla prova impegna il giudice, nell’esercizio dei poteri discrezionali che gli sono propri, in un giudizio prognostico che investe la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale, da condurre sulla scorta dei parametri dell’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (in tal senso Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, COGNOME, Rv. 283883
01; Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 – 01). A fronte di una originaria e positiva valutazione circa l’adeguatezza del percorso trattamentale, l’emersione di fatti pregressi di rilievo penale suscettibili di incidere sulla prognosi di recidivanza impone che le ragioni poste a presidio della revoca siano trasfuse in una motivazione che dia esauriente conto del percorso logico del giudicante e del confronto con gli argomenti sviluppati dalla difesa nel contraddittorio.
4.Il provvedimento impugnato non si è conformato ai richiamati principi e ha disposto la revoca sulla base di un assunto meramente enunciato e privo di argomenti a sostegno, così incorrendo nel vizio di totale assenza della motivazione a fondamento del decisum .
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli che provvederà anche in ordine alla regolazione delle spese per l’odierno grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME