Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17582 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17582 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
Nel procedimento a carico di
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la SENTENZA del 26/04/2022 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto, NOME COGNOME, c concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunal di quella stessa città – che aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli, concorso, di tentato furto in luogo di privata dimora pluriaggravato, condannandoli alla pena giustizia.
1.1. L’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova – impug insieme alla sentenza di secondo grado – è stato rigettato in quanto, pur nella afferm tempestività della relativa richiesta di parte, la Corte di appello ha ritenuto che, u celebrato il giudizio abbreviato, non potesse più darsi corso alla richiesta di messa alla pro
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del rispettivo difensore di ( avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME; AVV_NOTAIO pe
COGNOME), i quali, con separati atti, svolgono un unico motivo, formulando analoghe doglianz 2.1. In particolare, essi denunciano l’ erronea applicazione degli artt. 464-bis e 438 cod. pen., e censurano l’orientamento, al quale ha prestato adesione la Corte di appello, fondato principio secondo il quale “electa un via, non datur recursus ad alteram”, invocando l’opposto indirizzo, che ritiene la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbr non preclusiva della possibilità per l’imputato di dedurre in sede di appello il car ingiustificato del rigetto, da parte del primo giudice, dell’istanza di sospensione del process messa alla prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.L’orientamento seguito dalla Corte di appello, fondato sul principio secondo il quale “electa un via, non datur recursus ad alteram”, -afferma che la richiesta di giudizio abbreviato è alternativ all’istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, sicchè una volta che la prim sia stata formulata, la seconda deve ritenersi tardiva se presentata al momento dell’udien fissata per la discussione. ( Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272570 ). Si precisa che “In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di grado nelle forme del rito abbreviato, l’imputato possa dedurre, in sede di appello, il car ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensio messa alla prova. (In motivazione, la S. C. ha osservato che la connotazione di rito alternat assegnata all’istituto di cui all’art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i ter della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione convertibilità dell’un rito nell’altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere a definizione alternativa del giudizio).” (Sez. 6, del 28/3/2017, n. 22545, Rv. 269770; conf. Sez. 4, n. 42469 del 03/07/2018,rv.272930).
Tuttavia, tale orientamento è stato superato dall’alternativo indirizzo – ormai maggiorit secondo il quale: “In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle f
del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di app carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della rich sospensione con messa alla prova” (Sez. 3, n. 29622 del 15/02/2018, Rv. 273174; Sez. 4 – , n. 44888 del 18/09/2018,Rv. 274269;Sez. 4 n. 30983 del 20/02/2019,Rv. 276793; Sez. 6 n. 30774 del 13/10/2020,Rv. 279849; Sez. 5 n. 4259 del 06/12/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282739), precisandosi che “l’assenza di una espressa previsione di convertibilità dell’un ri nell’altro, infatti, non consente di applicare il principio “electa una via, non datur rec alteram”, già applicato dalla giurisprudenza al tema dei rapporti tra giudizio abbrevia patteggiamento, perché l’istituto della sospensione per messa alla prova è una speciale causa estinzione del reato che si pone come alternativa a ogni tipo di giudizio di merito, ivi comp quello effettuato nelle forme del giudizio abbreviato.”
3.A tale ultimo orientamento presta adesione il Collegio, osservando che i due jstituti della me ‘ e, alla prova e dell’abbreviato hanno ambiti e prospettive decisorie differenti: io pnm4pagisce s pena, configurandosi come speciale causa di estinzione del reato, il secondo contiene una speciale disciplina del rito. Non senza considerare che l’alternativa opzione ermeneutica post fondamento della decisione avversata comporta una ingiustificata compressione del diritto ad avvalersi dei riti alternativi e, in particolar modo, laddove preclude l’impugnazione dell’ord di rigetto, nel caso in cui l’imputato abbia ottenuto di essere ammesso al giudizio abbrevi riverbera effetti limitativi del diritto di difesa, costituzionalmente assistito.
L’impugnazione dell’ordinanza, effettuata insieme alla sentenza di appello, come chiarito da sentenza delle Sezioni Unite Rigacci, andava risolta in senso favorevole per ricorrenti.(Sez. U n. 33216 del 31/03/2016 Cc. (dep. 29/07/2016 ) Rv. 267237).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.
Così deciso in Roma, addì 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore